Corte di giustizia, Sentenza C-194/16
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 ottobre 2017. — Bolagsupplysningen OÜ e Ingrid Ilsjan contro Svensk Handel AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Lesione dei diritti di una persona giuridica tramite la pubblicazione, su Internet, di dati asseritamente inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul proprio conto – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Centro degli interessi di tale persona. — Causa C-194/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce come si individua, nelle controversie da contenuti Internet lesivi dei diritti della personalità, il foro del luogo in cui il danno si concretizza quando l’attore è una persona giuridica. Conferma la possibilità di agire nel centro degli interessi per ottenere il risarcimento integrale e precisa che, per le società, quel centro dipende soprattutto dall’attività economica effettivamente svolta e dalla reputazione commerciale. Esclude però che la sola accessibilità del sito in uno Stato membro basti a fondare la competenza per ordini di rettifica e rimozione.
Competenza giurisdizionale nelle azioni per lesione dei diritti della personalità tramite contenuti online: individuazione del giudice competente per la rettifica/rimozione e per il risarcimento integrale quando l’attore è una persona giuridica
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012, una persona giuridica che si ritenga lesa da dati inesatti pubblicati su Internet e dall’omessa rimozione di commenti possa: 1) agire per rettifica e rimozione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro in cui i contenuti siano accessibili; 2) chiedere anche il risarcimento integrale dinanzi ai giudici dello Stato in cui si trova il centro dei suoi interessi; 3) e, in quest’ultimo caso, quali criteri debbano individuare tale centro degli interessi.
Principio di diritto
L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 va interpretato nel senso che, quando una persona giuridica lamenta la lesione dei propri diritti della personalità mediante la pubblicazione online di dati inesatti e la mancata rimozione di commenti, essa può chiedere la rettifica, la rimozione e il risarcimento integrale soltanto dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei suoi interessi; per una persona giuridica tale centro coincide, in linea di principio, con il luogo in cui essa esercita la parte essenziale della propria attività economica e dove la sua reputazione commerciale è più forte, senza che la sola sede statutaria sia criterio decisivo. Non è invece possibile proporre un’azione di rettifica e rimozione dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro in cui i contenuti siano solo accessibili, perché tale domanda è unitaria e indivisibile e richiede un giudice competente sulla totalità della controversia.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012, articolo 4
- Regolamento (UE) n. 1215/2012, articolo 5
- Regolamento (UE) n. 1215/2012, articolo 7, punto 2
- Regolamento (CE) n. 44/2001, articolo 5, punto 3
- Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Rettifica, rimozione e risarcimento per lesione della reputazione online di una persona giuridica
La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dalla Riigikohus (Corte suprema, Estonia), riguarda l’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 in una controversia tra una società estone e una associazione svedese, relativa a dati asseritamente inesatti pubblicati su un sito Internet e a commenti non rimossi. La Corte si concentra sulla competenza giurisdizionale nei casi di lesione dei diritti della personalità attraverso contenuti online, con specifico riferimento a una persona giuridica.
Fatti e procedimento principale
La Bolagsupplysningen OÜ e la sig.ra Ingrid Ilsjan hanno agito in Estonia contro Svensk Handel AB chiedendo:
- la rettifica dei dati inesatti pubblicati sul sito Internet della convenuta;
- la rimozione dei commenti presenti nel forum del sito;
- il risarcimento del danno patrimoniale e morale asseritamente subito.
La società convenuta aveva inserito la Bolagsupplysningen in una lista nera online, accusandola di truffe e frodi, e non aveva rimosso numerosi commenti, alcuni dei quali contenenti persino appelli alla violenza. I giudici di primo e secondo grado estoni avevano dichiarato irricevibile il ricorso, dubitando della sussistenza del danno in Estonia. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte come individuare il foro competente e se la regola del centro degli interessi, elaborata per le persone fisiche, fosse applicabile anche alle persone giuridiche.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, che prevede la competenza del giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;
- gli articoli 4 e 5 del medesimo regolamento, che confermano la regola generale del foro del domicilio del convenuto e il carattere eccezionale dei fori speciali;
- i considerando 15 e 16 del regolamento n. 1215/2012, centrali per la prevedibilità della competenza e per la specialità delle controversie in materia di diritti della personalità e diffamazione;
- il richiamo alla precedente formulazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 e della Convenzione di Bruxelles del 1968.
Ragionamento della Corte: il foro del luogo in cui il danno si concretizza
La Corte ricorda che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» comprende sia il fatto generatore sia il luogo di concretizzazione del danno. Nel caso di contenuti online, la giurisprudenza già riconosceva alla vittima la facoltà di agire:
- davanti ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento dell’autore dei contenuti, per l’intero danno;
- oppure davanti ai giudici di ogni Stato membro in cui il contenuto sia accessibile, ma solo per il danno verificatosi in quello Stato.
La Corte precisa però che, quando la domanda non è di solo risarcimento ma anche di rettifica dei dati e rimozione dei commenti, questa domanda è unitaria e indivisibile. Di conseguenza, non può essere proposta davanti a un giudice che non sia competente a conoscere della totalità della pretesa risarcitoria. La sola accessibilità del sito in uno Stato membro non basta quindi a fondare la competenza per ordini di rettifica e rimozione.
Applicazione alle persone giuridiche: centro degli interessi
La Corte afferma che il criterio del centro degli interessi, già elaborato per le persone fisiche nelle cause relative a contenuti online, vale anche per le persone giuridiche. La ragione è la stessa: individuare il luogo in cui il danno alla reputazione si concretizza nel modo più significativo e dove il giudice è in posizione migliore per valutarne l’impatto.
Per una persona giuridica che svolge attività economica, il centro degli interessi corrisponde in linea di principio al luogo in cui:
- esercita la parte essenziale della propria attività economica;
- la sua reputazione commerciale è più solida.
La sede statutaria può coincidere con questo centro, ma non è di per sé decisiva. Nel caso concreto, se la società esercita la maggior parte della sua attività in uno Stato membro diverso da quello della sede, si presume che la lesione della reputazione sia patita soprattutto in tale Stato, e i relativi giudici sono quindi i più idonei a conoscere dell’intera domanda.
La Corte aggiunge che, se dagli elementi di causa non emerge una preponderanza dell’attività economica in uno Stato membro determinato, il centro degli interessi non può essere identificato e non opera il foro del luogo di concretizzazione del danno per ottenere il risarcimento integrale.
Risposta alla prima questione: no al foro di ciascuno Stato membro di accessibilità
Quanto alla domanda di rettifica e rimozione, la Corte esclude che possa essere proposta dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro in cui i contenuti siano o siano stati accessibili. Pur essendo vero che in materia di risarcimento, per i contenuti online, la vittima può agire nei vari Stati di accessibilità per il danno localizzato, ciò non vale per domande che mirano a ottenere una modifica o eliminazione del contenuto, perché tali domande richiedono una decisione unica ed efficace erga omnes nel quadro della controversia complessiva.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- una persona giuridica può proporre un ricorso per rettifica, rimozione e risarcimento integrale dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei suoi interessi;
- quando la società esercita la maggior parte delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria, il centro degli interessi può essere individuato in tale diverso Stato membro;
- non è invece possibile promuovere un’azione di rettifica e rimozione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro nel cui territorio i contenuti siano accessibili.
Principio affermato
La sentenza consolida l’estensione alle persone giuridiche del criterio del centro degli interessi nelle controversie relative a lesioni della reputazione online, ma distingue nettamente tra azione risarcitoria integrale e domanda di rettifica/rimozione, che non può essere frammentata davanti ai giudici dei singoli Stati di mera accessibilità del contenuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 18 ott 2017Corte di giustizia, Sentenza C-409/16
- Sentenza · 19 ott 2017Corte di giustizia, Sentenza C-573/16
- Sentenza · 19 ott 2017Corte di giustizia, Sentenza C-556/16
- Sentenza · 19 ott 2017Corte di giustizia, Sentenza C-522/16
- Sentenza · 19 ott 2017Corte di giustizia, Sentenza C-425/16
- Sentenza · 19 ott 2017Corte di giustizia, Sentenza C-383/16
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →