Corte di giustizia, Sentenza C-409/16
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 ottobre 2017. — Ypourgos Esoterikon e Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton contro Maria-Eleni Kalliri. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 76/207/CEE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Discriminazione basata sul sesso – Concorso per l’arruolamento alle scuole di polizia di uno Stato membro – Normativa di questo Stato membro che impone a tutti i candidati per l’ammissione a detto concorso un requisito di statura minima. — Causa C-409/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato un requisito di statura minima imposto per l’ammissione al concorso della polizia greca. Pur essendo formulato in modo identico per uomini e donne, il requisito è stato ritenuto idoneo a produrre una discriminazione indiretta a danno delle donne, perché queste risultano in maggior numero escluse. La Corte ha riconosciuto che l’obiettivo di garantire l’operatività della polizia è legittimo, ma ha escluso che un simile requisito sia automaticamente necessario e proporzionato. Spetta quindi al giudice nazionale verificare se la misura sia realmente giustificata.
Parità di trattamento uomini-donne: compatibilità con la direttiva 76/207 di un requisito di statura minima per l’ammissione al concorso della polizia greca
La questione giuridica
Se la direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, e la direttiva 2006/54/CE ostino a una normativa nazionale che impone a tutti i candidati, uomini e donne, un’altezza minima di 1,70 m per essere ammessi al concorso di arruolamento alla scuola di polizia, quando tale requisito svantaggi in concreto molte più donne che uomini e non sia oggettivamente giustificato da una finalità legittima con mezzi appropriati e necessari.
Principio di diritto
La direttiva 76/207/CEE osta a una normativa nazionale che, per l’accesso al concorso di arruolamento nella polizia, impone a candidati di entrambi i sessi una statura minima di 1,70 m quando tale misura avvantaggia sensibilmente gli uomini rispetto alle donne e non risulta idonea e necessaria rispetto all’obiettivo legittimo perseguito; il requisito, pur formalmente neutro, può integrare una discriminazione indiretta vietata, salvo rigorosa giustificazione oggettiva da verificare dal giudice nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 76/207/CEE
- Direttiva 2002/73/CE
- Direttiva 2006/54/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 76/207/CEE
- Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, direttiva 76/207/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), direttiva 76/207/CEE
- Articolo 33, primo comma, direttiva 2006/54/CE
- Articolo 34, paragrafo 1, direttiva 2006/54/CE
Requisito di statura minima per l’accesso alla polizia e parità di trattamento
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato greco) in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso all’impiego pubblico. Al centro della controversia vi è un requisito di altezza minima di 1,70 m imposto per l’ammissione al concorso di arruolamento alle scuole di polizia greche.
Fatti e procedimento principale
Maria-Eleni Kalliri aveva presentato domanda di partecipazione al concorso per l’anno accademico 2007-2008, ma la sua domanda era stata respinta perché non raggiungeva l’altezza minima richiesta, essendo alta 1,68 m. La Corte amministrativa d’appello di Atene aveva annullato la normativa nazionale ritenendola contraria al principio costituzionale di parità tra i sessi; contro tale decisione avevano proposto impugnazione i ministri competenti, adendo il Consiglio di Stato.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte ha anzitutto chiarito la disciplina ratione temporis applicabile: non la direttiva 2006/54/CE, il cui termine di trasposizione era scaduto il 15 agosto 2008, bensì la direttiva 76/207/CEE, abrogata con effetto dal 15 agosto 2009 ma vigente al momento dei fatti. Sono richiamati in particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 76/207/CEE, sul principio della parità di trattamento nell’accesso al lavoro e alla formazione professionale;
- l’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, che definisce discriminazione diretta e indiretta;
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sull’assenza di discriminazioni nei criteri di selezione e nelle condizioni di assunzione nel settore pubblico.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se la normativa greca che impone a uomini e donne un’altezza minima identica per l’accesso al concorso di polizia sia compatibile con il divieto di discriminazione indiretta fondato sul sesso, tenuto conto del fatto che tale requisito sembrava incidere in modo molto più gravoso sulle donne.
Ambito di applicazione della direttiva 76/207/CEE
La Corte ha osservato che la controversia riguardava una candidatura per l’accesso a una scuola di polizia, dunque una fase preassuntiva rientrante nelle condizioni di accesso all’occupazione e ai criteri di selezione. Ne consegue che la direttiva 76/207/CEE era applicabile, poiché disciplina anche l’accesso al lavoro nel settore pubblico e i relativi criteri di ammissione.
Esclusione della discriminazione diretta e configurabilità della discriminazione indiretta
La norma nazionale non operava una distinzione esplicita tra uomini e donne, poiché imponeva la stessa altezza minima a entrambi i sessi. Per questo motivo la Corte ha escluso una discriminazione diretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, primo trattino.
Tuttavia, la misura poteva costituire una discriminazione indiretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino, perché una disposizione apparentemente neutra può svantaggiare in concreto un numero molto più elevato di donne rispetto agli uomini. Il giudice del rinvio aveva rilevato proprio questo dato statistico: molte più donne degli uomini non raggiungevano l’altezza di 1,70 m, sicché la regola produceva un effetto sfavorevole prevalente sul sesso femminile.
Giustificazione oggettiva, finalità legittima e proporzionalità
La Corte ha ricordato che una disparità indiretta è ammissibile solo se è oggettivamente giustificata da una finalità legittima e se i mezzi impiegati sono appropriati e necessari. Il governo greco sosteneva che il requisito di altezza servisse a garantire l’effettivo svolgimento dei compiti della polizia e, quindi, il carattere operativo del corpo.
La Corte ha riconosciuto che l’obiettivo di assicurare il buon funzionamento dei servizi di polizia costituisce una finalità legittima. Tuttavia ha osservato che:
- non tutte le funzioni di polizia richiedono un rilevante impegno fisico;
- anche supponendo che tali funzioni lo richiedano, non è affatto evidente che una statura minima sia necessariamente correlata all’idoneità fisica;
- l’obiettivo perseguito potrebbe essere raggiunto con misure meno svantaggiose per le donne, come una preselezione fondata su prove specifiche delle capacità fisiche.
La Corte ha inoltre richiamato il dato, evocato nel giudizio, secondo cui in passato la normativa greca prevedeva soglie diverse per uomini e donne e che in altri corpi armati erano previste stature minime inferiori per le donne. Questi elementi sono stati considerati pertinenti ai fini della valutazione della necessità e proporzionalità della misura.
Decisione
La Corte ha concluso che la direttiva 76/207/CEE osta a una normativa nazionale come quella esaminata, quando essa svantaggi un numero molto più elevato di donne rispetto agli uomini e non risulti idonea e necessaria per conseguire il legittimo obiettivo perseguito. La verifica concreta della giustificazione e della proporzionalità è stata rimessa al giudice del rinvio.
Principio affermato
Un requisito di statura minima formalmente identico per uomini e donne, imposto per l’ammissione a un concorso di polizia, può integrare una discriminazione indiretta vietata dalla direttiva 76/207/CEE se colpisce in misura significativamente maggiore il sesso femminile; esso è ammesso solo se oggettivamente giustificato da una finalità legittima e se strettamente proporzionato a tale finalità.
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