Corte di giustizia, Sentenza C-556/16
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 ottobre 2017. — Lutz GmbH contro Hauptzollamt Hannover. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci doganali – Sottovoce 6212 20 00 (Guaine mutandine) – Note esplicative della nomenclatura combinata – Note esplicative del sistema armonizzato. — Causa C-556/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito l’interpretazione della sottovoce 6212 20 00 della nomenclatura combinata per le mutandine modellanti. Ha escluso che sia necessario un elemento rigido o non elastico incorporato in senso orizzontale, ma ha richiesto che l’elasticità orizzontale sia notevolmente ridotta rispetto alla funzione del capo, così da sostenere il corpo e modellarne la silhouette. La classificazione dipende dalle caratteristiche oggettive del prodotto, da verificare dal giudice nazionale.
Classificazione doganale di mutandine modellanti nella sottovoce 6212 20 00 della nomenclatura combinata: rilevanza dell’elasticità orizzontale notevolmente ridotta anche in assenza di elementi non elastici incorporati.
La questione giuridica
Il giudice del rinvio chiede come interpretare la nota esplicativa della NC relativa alla sottovoce 6212 20 00, in particolare se la formula "elasticità verticale ma limitata in senso orizzontale" richieda: (i) che l’elasticità orizzontale sia semplicemente inferiore a quella verticale; (ii) che sia notevolmente inferiore; oppure (iii) che la limitazione sia assoluta, con eventuale necessità di criteri oggettivi di valutazione. In sostanza, si domanda quali requisiti di elasticità orizzontale debba possedere una mutandina per rientrare nella sottovoce 6212 20 00.
Principio di diritto
La Corte afferma che una mutandina può essere classificata nella sottovoce 6212 20 00 della nomenclatura combinata anche se non presenta elementi non elastici incorporati in senso orizzontale, purché, in base alle sue caratteristiche oggettive, risulti che l’elasticità orizzontale è notevolmente ridotta e che il prodotto è idoneo a sostenere il corpo umano producendo un effetto snellente della silhouette. La mera circostanza che l’elasticità orizzontale sia inferiore a quella verticale non basta da sola; occorre una riduzione apprezzabile dell’elasticità orizzontale coerente con la funzione di sostegno tipica delle guaine-mutandine.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012
- Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87
- Voce 6212 della nomenclatura combinata
- Sottovoce 6212 20 00 della nomenclatura combinata
- Sottovoce 6108 22 00 della nomenclatura combinata
Classificazione doganale di mutandine modellanti nella sottovoce 6212 20 00 della nomenclatura combinata
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Hamburg in materia di classificazione doganale di una mutandina modellante ai fini della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificata dal regolamento di esecuzione n. 927/2012. Il nodo interpretativo concerne la sottovoce 6212 20 00, relativa a "guaine e guaine-mutandine".
Fatti e procedimento principale
La Lutz GmbH aveva chiesto un’informazione tariffaria vincolante per un capo descritto come mutandina modellante, proponendone la classificazione nella sottovoce 6212 20 00. Le autorità doganali tedesche avevano invece optato per la sottovoce 6108 22 00, relativa a slips e mutandine di fibre sintetiche o artificiali, con conseguenze tariffarie diverse.
Il giudice del rinvio descrive il prodotto come uno slip a vita bassa, a maglia, elastico sia verticalmente sia orizzontalmente, ma con minore estensibilità orizzontale; osserva inoltre che non presenta elementi non elastici incorporati in senso orizzontale. Ritiene decisive le note esplicative della NC relative alla sottovoce 6212 20 00, in particolare la frase secondo cui le guaine-mutandine devono "presentare un’elasticità verticale ma limitata in senso orizzontale".
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- la voce 6212 della NC, che comprende reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, anche a maglia;
- la sottovoce 6212 20 00, relativa a "guaine e guaine-mutandine";
- la sottovoce 6108 22 00, relativa a slips e mutandine di fibre sintetiche o artificiali, a maglia;
- le note esplicative della NC, adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87;
- le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6212.
La Corte ricorda inoltre che le note esplicative, pur costituendo strumenti interpretativi rilevanti, non sono giuridicamente vincolanti; il criterio decisivo resta il testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli della NC, interpretato alla luce delle caratteristiche oggettive della merce.
Ragionamento della Corte
La Corte valorizza la funzione tipica delle "guaine", "guaine-mutandine" e "busti": si tratta di prodotti destinati a sostenere e modellare il corpo umano, esercitando un’azione di rinforzo. Tale funzione può essere realizzata solo se l’elasticità orizzontale è notevolmente ridotta.
La Corte respinge l’idea che la classificazione nella sottovoce 6212 20 00 richieda necessariamente materiali non elastici o elementi rigidi inseriti in senso orizzontale. Pur essendo compatibile con la classificazione un prodotto senza tali elementi, è comunque necessario che, sul piano oggettivo, esso presenti un’elasticità orizzontale significativamente ridotta e sia destinato a sostenere il corpo umano con effetto snellente.
Viene inoltre sottolineato che la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, se inerente alle caratteristiche del bene. Nel caso concreto, la natura di mutandina modellante o "shapewear" deponeva per una funzione di sostegno e modellamento della silhouette.
Decisione della Corte
La Corte dichiara che la nomenclatura combinata deve essere interpretata nel senso che una mutandina con elasticità ridotta in senso orizzontale, ma priva di elementi non elastici incorporati in tale direzione, può rientrare nella sottovoce 6212 20 00 se, all’esito di un esame delle sue caratteristiche oggettive, risulta che l’elasticità orizzontale è notevolmente ridotta al fine di sostenere il corpo umano e creare un effetto snellente della silhouette.
Principio ricavabile
Ai fini della sottovoce 6212 20 00 non è decisiva la presenza di componenti rigidi o non elastici in senso orizzontale; ciò che conta è che la merce presenti una significativa limitazione dell’elasticità orizzontale, coerente con la funzione di sostegno e modellamento propria delle guaine-mutandine. La verifica spetta al giudice nazionale sulla base delle caratteristiche fisiche e della destinazione oggettiva del prodotto.
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