Corte di giustizia, Sentenza C-425/16
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 ottobre 2017. — Hansruedi Raimund contro Michaela Aigner. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 96, lettera a) – Azione per contraffazione – Articolo 99, paragrafo 1 – Presunzione di validità – Articolo 100 – Domanda riconvenzionale di nullità – Relazione tra un’azione per contraffazione e una domanda riconvenzionale di nullità – Autonomia processuale. — Causa C-425/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce il rapporto tra azione per contraffazione e domanda riconvenzionale di nullità nel sistema del marchio UE. Il giudice adito per la contraffazione deve prima pronunciarsi sulla riconvenzionale di nullità se vuole respingere la domanda per lo stesso motivo di nullità assoluta, ma non è necessario attendere il passaggio in giudicato di tale decisione. La soluzione tutela il carattere unitario del marchio dell’Unione e previene decisioni contrastanti, lasciando al diritto processuale nazionale le modalità concrete di coordinamento.
Marchio UE: un’azione per contraffazione può essere respinta per nullità solo dopo l’accoglimento della domanda riconvenzionale di nullità, mentre non è necessario attendere il passaggio in giudicato di tale decisione.
La questione giuridica
Se, in un’azione per contraffazione di marchio UE, il tribunale possa rigettare la domanda per un motivo di nullità assoluta dedotto dal convenuto senza aver prima accolto la domanda riconvenzionale di nullità fondata sul medesimo motivo; e, in caso affermativo, se sia necessario attendere il passaggio in giudicato della decisione sulla domanda riconvenzionale.
Principio di diritto
L’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 va interpretato nel senso che il tribunale dei marchi dell’Unione europea non può respingere un’azione per contraffazione per un motivo di nullità assoluta se non ha previamente accolto la domanda riconvenzionale di nullità proposta sul medesimo motivo; tuttavia il regolamento non impone che la decisione sulla domanda riconvenzionale sia già passata in giudicato, sicché il tribunale può statuire sull’azione per contraffazione anche prima del giudicato, purché abbia deciso sulla riconvenzionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 1, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 6, regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 96, lettere a) e d), regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 99, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 100, paragrafi 1, 2, 4 e 6, regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 104, paragrafi 1 e 2, regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
Marchio UE: rapporto tra azione per contraffazione e domanda riconvenzionale di nullità
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof austriaco in materia di marchio dell’Unione europea. La Corte interpreta l’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, nel contesto di un’azione per contraffazione e di una domanda riconvenzionale di nullità fondata sulla mala fede del richiedente al momento del deposito del marchio.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Hansruedi Raimund, titolare del marchio denominativo UE "Baucherlwärmer", ha agito contro la sig.ra Michaela Aigner per contraffazione del marchio. La convenuta ha reagito proponendo una domanda riconvenzionale di nullità del marchio, sostenendo che il titolare avesse agito in mala fede. I giudici austriaci di merito hanno respinto l’azione per contraffazione ritenendo sussistente la mala fede, mentre la domanda riconvenzionale risultava ancora pendente o non definitiva nel percorso processuale descritto dal giudice del rinvio.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 16 del regolamento n. 207/2009, relativo all’esigenza di evitare decisioni contrastanti;
- l’articolo 1, paragrafo 2, sul carattere unitario del marchio UE;
- l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), sulla nullità per malafede;
- l’articolo 96, lettera a), sulla competenza dei tribunali dei marchi UE per le azioni di contraffazione;
- l’articolo 99, paragrafo 1, sulla presunzione di validità del marchio;
- l’articolo 100, in particolare i paragrafi 1, 2, 4 e 6, sulla domanda riconvenzionale di nullità e sui suoi effetti;
- l’articolo 104, paragrafi 1 e 2, sulle sospensioni del procedimento;
- l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in relazione ai principi di equivalenza ed effettività.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio domanda, in sostanza:
- se l’azione per contraffazione possa essere respinta per nullità assoluta senza che la domanda riconvenzionale di nullità sia stata accolta;
- in caso negativo, se sia sufficiente che il giudice accolga la riconvenzionale contestualmente oppure se debba attendere il passaggio in giudicato della decisione sulla riconvenzionale.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte osserva che il testo dell’articolo 99, paragrafo 1, esprime la presunzione di validità del marchio UE, superabile mediante domanda riconvenzionale di nullità o decadenza. Tuttavia, il solo dato letterale non basta a stabilire se il giudice possa rigettare l’azione per contraffazione senza prima accogliere la riconvenzionale.
Sul piano sistematico e teleologico, la Corte valorizza il carattere unitario del marchio UE e l’obiettivo di evitare decisioni contrastanti. La dichiarazione di nullità resa su domanda riconvenzionale produce effetti erga omnes nell’intera Unione, mentre la decisione resa nell’ambito della sola azione per contraffazione vale solo inter partes. Perciò, se il giudice intende respingere l’azione per contraffazione sul medesimo motivo di nullità assoluta, deve prima accogliere la domanda riconvenzionale di nullità fondata su quel motivo.
Ne consegue che non è corretto respingere l’azione per contraffazione limitandosi a ritenere sussistente la nullità senza avere previamente deciso in senso favorevole sulla riconvenzionale di nullità proposta nel processo.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte precisa però che il regolamento n. 207/2009 non impone che la decisione di accoglimento della domanda riconvenzionale sia divenuta definitiva perché il giudice possa respingere l’azione per contraffazione. Non vi è una norma che subordini tale possibilità al passaggio in giudicato, né una norma che lo vieti.
La Corte richiama quindi i principi di autonomia processuale, equivalenza ed effettività. In mancanza di una disciplina UE puntuale sulle modalità procedurali, spetta agli ordinamenti nazionali regolare il coordinamento tra i rimedi, purché sia garantita la tutela effettiva dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione. Nel caso descritto, il giudice nazionale può trattare congiuntamente domanda riconvenzionale e azione per contraffazione, evitando contrasti decisori. Non è invece necessario attendere che la decisione sulla riconvenzionale sia passata in giudicato, poiché ciò potrebbe generare ritardi eccessivi incompatibili con l’effettività della tutela.
Decisione
La Corte risponde che:
- l’azione per contraffazione non può essere respinta per nullità assoluta senza che il tribunale abbia accolto la domanda riconvenzionale di nullità proposta sul medesimo motivo;
- le disposizioni del regolamento n. 207/2009 non ostano a che il tribunale respinga l’azione per contraffazione anche se la decisione sulla domanda riconvenzionale di nullità non è ancora definitiva.
Principi affermati
La pronuncia afferma due principi operativi di rilievo pratico:
- la nullità invocata in via di eccezione nel giudizio per contraffazione non può sostituire la necessaria decisione sulla domanda riconvenzionale quando si vuole ottenere un effetto coerente con il carattere unitario del marchio UE;
- il diritto dell’Unione non impone il giudicato formale della decisione sulla riconvenzionale come condizione per statuire sulla contraffazione, rimettendo ai giudici nazionali il coordinamento processuale nel rispetto dell’effettività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 19 ott 2017Corte di giustizia, Sentenza C-65/16
- Sentenza · 19 ott 2017Corte di giustizia, Sentenza C-101/16
- Sentenza · 19 ott 2017Corte di giustizia, Sentenza C-198/16
- Sentenza · 19 ott 2017Corte di giustizia, Sentenza C-200/16
- Sentenza · 19 ott 2017Corte di giustizia, Sentenza C-231/16
- Sentenza · 19 ott 2017Corte di giustizia, Sentenza C-281/16
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →