Cassazione Penale, Sentenza n. 35236/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per delitti di traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) e per episodi di detenzione e cessione di cocaina. Il ricorrente contestava la gravità indiziaria sostenendo che il ruolo associativo fosse fondato su soli tre episodi non riscontrati e su dichiarazioni imprecise di collaboratori di giustizia, sull'uso di intercettazioni tra terzi, sulla mancanza di contatti telefonici tra lui e altri sodali e sulla sua assenza dal locale indicato come luogo di incontro. Inoltre deduceva che il pericolo di reiterazione era stato valutato soltanto per mancata dissociazione, richiamando regole relative all'art. 416-bis cod. pen., e che i fatti erano risalenti e non era stata distinta la posizione dei singoli partecipi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale che ha fondato la gravità indiziaria su un quadro probatorio complessivo: intercettazioni relative a utenze organizzative (due telefoni in uso a Paolo Gaglione con numeri dedicati), servizi di osservazione, sequestri di droga e arresti, attività di spaccio direttamente monitorate, l'arresto del 4 giugno 2022 con sequestro di dosi e denaro e gli immediati riferimenti tra gli indagati. La Corte ha ritenuto legittimo il ricorso alle intercettazioni e alla loro valorizzazione, non sindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità. Ha inoltre ritenuto adeguata la valutazione del pericolo di reiterazione basata sul ruolo attivo nel 2022, precedenti specifici, tre evasioni e controlli fino al marzo 2025, applicando la presunzione relativa di necessità della custodia cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; i fatti contestati sono qualificati come traffico di stupefacenti e consumazione/cedimento di cocaina
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento alla disciplina dell'associazione di tipo mafioso; la Corte segnala che principi tratti dall'art. 416-bis non possono essere impropriamente applicati per contestare esigenze cautelari quando la valutazione è basata su elementi concreti relativi all'associazione dedita al narcotraffico
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ampiezza della motivazione del ricorso in Cassazione contro provvedimenti cautelari; il ricorso deve essere motivato nei limiti richiesti da tale disposizione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna per spese processuali e altri oneri a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1-ter (riferimento procedurale)
Riferimento alle comunicazioni di rito che la Cancelleria deve eseguire successivamente al provvedimento
Giurisprudenza citata (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021; Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022)
Principio consolidato secondo cui in materia di misure cautelari non è possibile sindacare in Cassazione la valutazione delle intercettazioni e della ricostruzione dei fatti salvo che vi sia manifesta illogicità; conferma inoltre i canoni per l'applicazione della presunzione relativa di esigenze cautelari
Massime di principio
- In Cassazione contro misure cautelari l'attenzione è sulla correttezza del procedimento giuridico e sulla manifestità di errori logici: non sono ammesse riesecuzioni del giudizio di merito o semplici riconsiderazioni della valutazione probatoria
- I ricorsi generici o che non specificano in modo preciso le doglianze sulla motivazione rischiano l'inammissibilità
- Intercettazioni corroborate da riscontri concreti (servizi di osservazione, sequestri, arresti) costituiscono un fondamento solido per la gravità indiziaria e difficilmente sindacabili in sede di legittimità
- La struttura organizzativa delle attività di spaccio (utenze dedicate, numeri per ordinativi, coordinatori e ruoli distinti) può spiegare l'assenza di contatti telefonici diretti tra tutti i partecipi e rafforza la valutazione del ruolo continuativo del singolo
- La valutazione del pericolo di reiterazione può essere sostenuta dalla condotta attiva recente, precedenti specifici, tentativi di evasione e censimenti finali di possesso di stupefacente; in tali ipotesi è ammessa l'applicazione della presunzione relativa sull'adeguatezza della custodia cautelare
- Per contestare efficacemente una misura cautelare in sede di legittimità occorre indicare elementi di illegittimità formale, errori di diritto o motivazioni manifestamente illogiche, non limitarsi a richiedere una diversa valutazione dei fatti
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