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Sentenza

Sentenza n. 14790/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: ILLEGITTIMITA^ DEL SILENZIO SERBATO DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI CONVENUTE SULL'ISTANZA NOTIFICATA IL 13 NOVEMBRE 2025 NONCHE' PER LA DECLARATORIA DEL DIRITTO DEL RICORRENTE DI OTTENERE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE CON LA CONSORTE SIG.RA -OMISSIS- IN SIRIA ( Hasakah) .DI OGNI ALTRO ATTO CONNESSO, CONSEGUENTE O COLLEGATO E COMUNQUE LESIVO DELLA POSIZIONE DEL RICORRENTE. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19\2\2026 : PROVVEDIMENTO DEL 19 gennaio 2026 CON IL QUALE IL CONSOLATO GENERALE DI ISTAMBUL HA DENEGATO IL VISTO DI INGRESSO IN ITALIA ALLA SIG.RA M-OMISSIS- IN SIRIA ( Hasakah). NONCHE’ PERLA DECLARATORIA DEL DIRITTO DEL RICORRENTE DI OTTENERE IL RCIONGIUNGIMENTO FAMILIARE CON LA CONSORTE -OMISSIS-- DI OGNI ALTRO ATTO CONNESSO, CONSEGUENTE O COLLEGATO E COMUNQUE LESIVO DELLA POSIZIONE DEL RICORRENTE.

Giustizia amministrativa202600683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di ricongiungimento familiare e, con motivi aggiunti, diniego di visto di ingresso adottato da un consolato italiano

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalle amministrazioni statali sull’istanza notificata il 13 novembre 2025, chiedendo anche la declaratoria del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la consorte residente in Siria. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego di visto di ingresso adottato il 19 gennaio 2026 dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul nei confronti della consorte, reiterando la domanda di accertamento del diritto al ricongiungimento. La controversia è stata prospettata come lesione della posizione del ricorrente derivante dall’inerzia amministrativa e dal successivo diniego consolare.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, inammissibile per difetto di giurisdizione. Ha ritenuto che la domanda sostanziale riguardasse il riconoscimento del diritto soggettivo al ricongiungimento familiare, rispetto al quale il MAECI non dispone di apprezzamento discrezionale. Il diritto all’unità familiare è stato ricondotto all’art. 8 CEDU, all’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alle garanzie costituzionali della famiglia richiamate dalla Corte costituzionale. La cognizione spetta pertanto all’autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice ha precisato che la causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali secondo le modalità e i termini previsti dalla norma.

  • art. 8 CEDU

    Riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare e costituisce uno dei fondamenti sovranazionali del diritto all’unità familiare.

  • art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Tutela il rispetto della vita privata e familiare, concorrendo a fondare la posizione soggettiva connessa al ricongiungimento familiare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La controversia relativa al riconoscimento del diritto soggettivo al ricongiungimento familiare appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando l’amministrazione non dispone di un apprezzamento discrezionale sulla spettanza del diritto.
  • La tutela dell’unità familiare nel procedimento di ricongiungimento trova fondamento, tra l’altro, nell’art. 8 CEDU, nell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nelle garanzie costituzionali della famiglia.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione su una domanda relativa a un diritto soggettivo, la causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario secondo le modalità e i termini dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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