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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30260/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di appello per contraddittorietà e manifesta illogicità nella parte in cui la Corte ha escluso nei confronti di Angelo D'Antona l'aggravante della premeditazione; ha sostenuto che le dichiarazioni del chiamante in correità (Antonino Mangione) e i riscontri intercettativi dimostrano la conoscenza e la partecipazione di D'Antona alle fasi preparatorie dell'omicidio, rendendo inevitabile l'applicazione dell'aggravante. D'Antona ha, invece, impugnato la condanna lamentando travisamento della prova e contraddittorietà nella valutazione dell'attendibilità del Mangione e l'assenza di riscontri individualizzanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di D'Antona (riunito al principio che riproponeva motivi già esaminati e dettagliatamente valutati in appello) e lo ha condannato alle spese, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese delle parti civili. Ha invece accolto il ricorso del Procuratore generale limitatamente alla questione dell'aggravante della premeditazione: la sentenza impugnata è stata annullata solo con riferimento a tale aggravante e il procedimento è rinviato ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Palermo per un nuovo giudizio sul punto (con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi esposti). Per il resto la condanna per omicidio e le valutazioni di responsabilità sono state sostanzialmente confermate.

Norme richiamate

  • art. 575 cod. pen.

    Individua il delitto di omicidio, ossia il reato contestato al ricorrente; la sentenza conferma la condanna per tale fattispecie.

  • art. 118 cod. pen.

    Principio applicato per estendere all'imputato l'aggravante personale (premeditazione) accertata a carico del correo quando il concorrente abbia acquisito, prima di esaurire il proprio apporto, la conoscenza della premeditazione altrui e ne abbia fatto propria l'intensità del dolo.

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in riferimento al regime probatorio dell'aggravante della premeditazione (indicazione che la circostanza è oggetto di prova secondo le regole procedurali).

  • art. 192 cod. proc. pen. (comma 2 e comma 3)

    Richiamata per i criteri di valutazione delle prove e per la funzione dei "riscontri" nella chiamata in correità: i riscontri non devono sostituirsi alla dichiarazione ma confermarne l'attendibilità; la valutazione complessiva degli indizi deve essere logica, precisa e concordante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la comminazione della somma a favore della Cassa delle ammende a carico dell'imputato per ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • La chiamata in correità può fondare una condanna se il dichiarante è ritenuto credibile e le sue affermazioni trovano almeno riscontri logici o obiettivi: i riscontri non devono necessariamente costituire prove autonome del fatto, ma possono confermare l'attendibilità della dichiarazione.
  • L'aggravante della premeditazione può essere provata anche con prova logica ricavata da indizi relativi a modalità, tempi, concorso di persone, ripartizione dei ruoli e natura del movente; non è sempre necessario determinare con precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso.
  • La premeditazione riconosciuta a un correo può estendersi ai concorrenti che, pur non avendola direttamente formulata, hanno acquisito prima di esaurire il loro apporto la piena conoscenza dell'altrui premeditazione e vi hanno aderito.
  • Nelle sentenze di merito la valutazione complessiva e motivata delle prove (anche quando si adotta una 'doppia conforme') pone un limite all'ammissibilità del ricorso per cassazione che si limiti a riproporre argomenti già esaminati: tali ricorsi rischiano di essere dichiarati inammissibili.
  • Un ruolo apparentemente marginale nella fase preparatoria (es. pedinamento, prova arma) può essere decisivo per ritenere la partecipazione conoscitiva e volontaria all'accordo criminoso e dunque per la sussistenza della premeditazione.

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