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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29465/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato contro la decisione della Corte d'appello di Bari. L'unico motivo deduce erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione quanto all'individuazione dell'imputato quale autore del reato, sostenendo che la responsabilità non sarebbe stata provata oltre ogni ragionevole dubbio. La censura mira in sostanza a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, senza individuare specifici profili di illogicità, contraddittorietà o travisamento della prova; viene inoltre richiamata l'inutile valenza aggiuntiva dell'individuazione fotografica rispetto al compendio probatorio già ritenuto convergente e univoco.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse sostanzialmente reiterativo di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, non confrontandosi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ribadito che non le compete una rilettura del materiale probatorio né una diversa ponderazione degli elementi di fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La doglianza ex art. 192 c.p.p. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio se non vengono indicati specifici vizi della motivazione o travisamenti delle emergenze processuali.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende è dovuta quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    La Corte richiama il principio per cui esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come terzo grado di merito per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova ponderazione delle prove.
  • La censura di vizio motivazionale è ammissibile solo se indica specifici profili di contraddittorietà, manifesta illogicità o travisamento di prove decisive; non è sufficiente riproporre doglianze già respinte in appello.
  • L'individuazione dell'imputato come autore del reato è insindacabile in cassazione quando la motivazione di merito sia coerente, logica e sorretta da un compendio probatorio convergente e univoco.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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