Sentenza n. 388/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti, per l’annullamento: a) della nota prot. n. -OMISSIS-del 14 giugno 2023 avente ad oggetto “Comune di -OMISSIS-. C.da -OMISSIS- Piano di Lottizzazione denominato: “-OMISSIS-”. Annullamento in Autotutela della Perizia di stima Prot. n. 19979 del 23 dicembre 2020 e del Parere definitivo Prot. n. 5418 del 23.03.2021”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato (doc. 1); b) della nota prot.-OMISSIS-del 22 agosto 2023, avente ad oggetto “Accertamento di compatibilità paesaggistica per istanze di Condono Edilizio – provvedimento di diniego”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato (doc. 2); - nonché, di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Sicilia, Sez. III, nella parte in cui aveva respinto l’impugnazione del diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica del 22 agosto 2023 e aveva limitato la portata degli effetti ripristinatori degli atti favorevoli del 2020 e del 2021
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il complesso edilizio era stato realizzato sulla base di concessioni edilizie del 1989, assistite da pareri paesaggistici favorevoli. Successive varianti erano state autorizzate senza il preventivo nulla osta paesaggistico e la Soprintendenza aveva espresso, nel 1995, parere negativo sulla relativa sanatoria. In seguito il condominio aveva presentato istanze di regolarizzazione ai sensi dell’art. 25, comma 3, della legge regionale siciliana n. 16/2016 e domande di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004. La Soprintendenza aveva adottato una perizia di stima favorevole nel 2020 e un parere favorevole nel 2021, successivamente annullati d’ufficio con nota del 14 giugno 2023. Con ulteriore provvedimento del 22 agosto 2023 era stato negato l’accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alla posizione del proprietario. Il TAR aveva annullato il provvedimento generale di autotutela, ritenendo tardivo l’esercizio del potere ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, ma aveva respinto l’impugnazione del diniego successivo, ritenendolo autonomamente motivato; inoltre aveva precisato d’ufficio che gli atti favorevoli reviviscenti riguardassero soltanto opere di completamento e finitura di minore entità, escludendo le opere realizzate in variante. L’appellante ha dedotto l’erroneità di tale precisazione, il travisamento del contenuto degli atti favorevoli e la violazione dei limiti della domanda e del thema decidendum, sotto il profilo dell’ultrapetizione e dell’invasione della riserva di amministrazione. Ha inoltre chiesto l’annullamento derivato del diniego del 22 agosto 2023, in quanto adottato in conseguenza dell’illegittimo ritiro generale.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado. Ha confermato il capo con cui il TAR aveva annullato il provvedimento generale di autotutela del 14 giugno 2023, non contestato in appello e correttamente ritenuto tardivo ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, in assenza dei presupposti derogatori previsti dal comma 2-bis. Ha ritenuto illegittima la precisazione con cui il TAR aveva ristretto d’ufficio la portata degli atti favorevoli del 2020 e del 2021: ai sensi dell’art. 34 c.p.a., il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda e non può definire o conformare preventivamente il contenuto di poteri amministrativi non ancora esercitati. L’annullamento giurisdizionale dell’atto di autotutela determina la reviviscenza ex tunc degli atti favorevoli precedentemente ritirati, secondo il loro originario contenuto e senza possibilità per il giudice di ridefinirne o limitarne la portata. Poiché il diniego del 22 agosto 2023 era stato adottato in via strettamente consequenziale al provvedimento generale di autotutela, il suo fondamento è venuto meno; il CGARS lo ha quindi annullato per illegittimità derivata. Sono rimaste assorbite le ulteriori censure relative ai vizi autonomi del diniego. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, c.p.a.
In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato
Il giudice amministrativo deve mantenere la propria pronuncia entro i limiti della domanda e del potere amministrativo concretamente esercitato e impugnato.
art. 34, comma 2, c.p.a.
in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
La disposizione vieta l’ultrapetizione e l’invasione della riserva di amministrazione; il giudice non può anticipare, sostituire o conformare preventivamente l’esercizio di poteri amministrativi futuri.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il potere di annullamento d’ufficio deve essere esercitato entro il termine massimo previsto dalla legge, salvo i rigorosi presupposti derogatori del comma 2-bis; il suo esercizio tardivo rende illegittimo il provvedimento di autotutela.
art. 25, comma 3, legge regionale Sicilia n. 16/2016
È indicato quale base normativa dell’istanza di regolarizzazione presentata per il complesso edilizio.
artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004
Sono indicati quali basi normative delle domande di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento di autotutela determina la reviviscenza ex tunc degli atti amministrativi favorevoli precedentemente ritirati, i quali riacquistano efficacia secondo il loro originario contenuto e la loro originaria portata.
- Quando l’autotutela è annullata perché esercitata oltre il termine massimo previsto dalla legge, il giudice ripristina la situazione giuridica preesistente, ma non può ridefinire, restringere o conformare il contenuto degli atti amministrativi reviviscenti.
- Il giudice amministrativo deve pronunciarsi nei limiti della domanda e dell’esercizio concreto del potere amministrativo impugnato; è vietato pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, anche mediante interpretazioni preventive o limitazioni conformative non necessarie alla decisione.
- Un provvedimento adottato in via strettamente consequenziale a un atto generale di autotutela, una volta annullato quest’ultimo, è affetto da illegittimità derivata quando venga meno il fondamento giuridico e fattuale della determinazione successiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1233/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 219/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1242/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1243/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →