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Sentenza

Sentenza n. 13199/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, dei provvedimenti con i quali - per la prima volta e in via retroattiva per le annualità 2015-2018 - si è data attuazione nel nostro Ordinamento al sistema di ripiano dello sfondamento del tetto di spesa per dispositivi medici, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9-ter del d.-l. 78/2015 e ss.mm.ii.; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8 maggio 2023, - della determinazione dirigenziale n. 1 del 8 febbraio 2023 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”, e relativi Allegati, che hanno sostituito la precedente determinazione n. 10/2022 e relativi Allegati, concernenti la ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici, inclusa la ricorrente, degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018; nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.-l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: • Determinazione del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, e relativi allegati; • relazione istruttoria della Posizione Organizzativa “Consolidamento Bilancio S.S.R.” e del Dirigente del Servizio GSA e dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti, non conosciuta; - degli atti istruttori e/o ricognitivi preordinati e connessi al provvedimento conclusivo del procedimento di ripiano dello sfondamento della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, e in particolare, anche se non direttamente conosciuti: • Deliberazione del Direttore generale della ASL Bari n. 2188/2022; • Deliberazione del Direttore generale della ASL Barletta-Andria-Trani n. 1586/2022; • Deliberazioni del Direttore generale della ASL Brindisi n. 2848/2022 e n. 255 del 02/02/2023; • Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL Foggia n. 680/2022; • Deliberazioni del Commissario Straordinario della ASL Lecce n. 392/2022 e n. 134/2023; • Deliberazione del Direttore generale della ASL Taranto n. 2501/2022; • Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia n. 596/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari n. 1148/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell’IRCCS De Bellis n. 565/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell’Istituto Tumori Bari Giovanni Palo II n. 619/2022; • Atti concernenti il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Regione con i provvedimenti sopra individuati; nonché ancora per l’annullamento dei provvedimenti già impugnati con ricorso straordinario, successivamente trasposto in sede giurisdizionale: • Decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022; • Decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26 ottobre 2022; • Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell’art. 9-ter, d.-l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); • Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; • Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS); • Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS); • Intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6 ottobre 2022; • Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6 ottobre 2022; • Nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022; C) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 27 luglio 2023, dei medesimi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti sulla scorta di ulteriori censure.

Giustizia amministrativa202305826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti statali e regionali di attuazione del meccanismo di payback per lo sfondamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, inclusi i provvedimenti regionali di riparto degli oneri e gli atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, con il ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti, gli atti con cui è stato attuato retroattivamente il meccanismo di ripiano dello sfondamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo alle annualità 2015-2018, previsto dall'art. 9-ter del d.l. 78/2015. Sono stati contestati, tra gli altri, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, gli atti regionali pugliesi di determinazione e ricalcolo degli oneri, nonché le deliberazioni delle aziende sanitarie e ospedaliere coinvolte. Le amministrazioni statali costituite hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente Stato-Regioni e, successivamente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo limitatamente agli atti adottati dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Nelle more è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'assolvimento degli obblighi mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La società ha documentato il pagamento dell'importo rideterminato in misura ridotta e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente Stato-Regioni, rilevando che essa era stata direttamente coinvolta nell'attuazione del meccanismo di payback mediante l'intesa del 28 settembre 2022, espressamente impugnata. Quanto alla definizione del giudizio, il Collegio ha ritenuto che il pagamento della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 non consentisse di dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché la legge richiede a tal fine la comunicazione al TAR, da parte delle Regioni interessate, dei provvedimenti di accertamento dell'integrale pagamento. Tuttavia, il pagamento documentato dalla società, non contestato dalle amministrazioni anche quanto al quantum rideterminato, ha fatto venir meno l'interesse alla decisione ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione della definizione in rito e della richiesta della ricorrente non opposizione delle amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito in l. 125/2015

    Costituisce la base normativa del meccanismo di ripiano dello sfondamento del tetto di spesa per dispositivi medici, applicato alle annualità 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito in l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

    Ha rideterminato in misura pari al 25 per cento gli importi dovuti dalle aziende fornitrici per le annualità 2015-2018 e ha previsto l'estinzione dell'obbligazione con l'integrale versamento, nonché la cessazione della materia del contendere dopo l'accertamento regionale del pagamento.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando, come nel caso esaminato, il pagamento dell'importo rideterminato rende non più utile una decisione sul merito.

Massime di principio

  • Il pagamento, da parte dell'azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta per il payback relativo agli anni 2015-2018 può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, quando il pagamento sia documentato e non contestato dalle amministrazioni, anche quanto al relativo importo.
  • La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale sul payback richiede l'accertamento e la comunicazione al giudice amministrativo, da parte della Regione o della Provincia autonoma interessata, dell'integrale versamento della quota ridotta; il mero deposito della prova del pagamento da parte dell'azienda non è sufficiente per tale specifica pronuncia.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere dichiarata anche in assenza dell'adempimento formale richiesto per la cessazione della materia del contendere, quando la condotta successiva delle parti renda concretamente inutile una pronuncia sul merito della controversia.
  • Un organo coinvolto direttamente nell'adozione o nell'attuazione degli atti impugnati, mediante la partecipazione a un'intesa espressamente contestata, non può essere considerato privo di legittimazione passiva nel giudizio avente a oggetto il relativo meccanismo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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