Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 881/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 1.000 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata spontanea esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza n. 300/2024 del Tribunale di Venezia, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 6 giugno 2025. La sentenza civile aveva dichiarato il diritto della docente, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, consistente nell’importo di € 500 annui tramite Carta elettronica, e aveva condannato il Ministero all’adozione degli atti necessari a consentirne il godimento. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito e non ha eseguito il giudicato.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accertato la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha ritenuto fondato il ricorso poiché l’inadempimento ministeriale non era contestato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, costituendo in favore della ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e accreditandovi la somma complessiva di € 1.000. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un altro direttore generale o dirigente del Ministero, da eseguire entro ulteriori sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    sentenza passata in giudicato

    La disposizione è stata richiamata quale presupposto dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza ed è stata richiamata quale base processuale del giudizio.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    La norma è stata richiamata insieme all’art. 112 c.p.a. ai fini della verifica delle condizioni per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    importo di € 500 annui tramite “Carta elettronica”

    La disposizione individua il beneficio spettante alla docente per l’aggiornamento e la formazione professionale.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Le disposizioni stabiliscono le modalità e le funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, alla cui costituzione e alimentazione il Ministero è stato ordinato di provvedere.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, previa verifica della definitività del titolo e della sua notificazione all’Amministrazione debitrice quando richiesta dalla disciplina applicabile.
  • L’Amministrazione che non esegue spontaneamente il comando contenuto in una sentenza passata in giudicato deve essere condannata ad adottare gli atti puntualmente necessari alla sua esecuzione entro un termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, definendone il compito e un ulteriore termine per l’esecuzione.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione inadempiente, l’esercizio delle funzioni commissariali non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.