Cassazione Civile, Ordinanza n. 25797/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un soggetto ha proposto opposizione all'esecuzione contro l'azione esecutiva intrapresa nei suoi confronti in forza di titolo esecutivo giudiziale. Il Tribunale ha respinto l'opposizione; la Corte d'appello ha confermato il rigetto. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a sette motivi. Nel giudizio di legittimità il ricorrente ha sostenuto, in particolare, che non dovesse applicarsi la sospensione feriale dei termini perché, oltre all'opposizione, aveva formulato una domanda di rideterminazione dei crediti che riteneva autonoma e diversa. La Corte ha però ritenuto che il mero conteggio dei controcrediti non mutasse la natura dell'originaria opposizione all'esecuzione e che, pertanto, il termine per ricorrere fosse stato correttamente computato senza sospensione feriale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il calcolo del termine di impugnazione senza applicare la sospensione feriale, poiché le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse da tale sospensione; ha inoltre escluso che la dedotta rideterminazione dei crediti trasformasse l'opposizione originaria in un diverso giudizio, osservando che una diversa configurazione può prospettarsi solo in presenza di riconvenzionale dell'opposto e comunque entro limiti non ricorrenti nel caso concreto. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, a una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per affermare la responsabilità della parte ricorrente in presenza di decisione conforme alla proposta di definizione accelerata.
art. 96 c.p.c.
utilizzato per condannare il ricorrente al pagamento di somme ulteriori a titolo di responsabilità aggravata, in ragione della manifesta inammissibilità del ricorso.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1 quater; comma 1 bis
richiamato per attestare l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 380 bis1 c.p.c.
richiamato in relazione al termine per il deposito della motivazione dell'ordinanza.
sospensione feriale dei termini
esclusa per le cause di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, con conseguente corretto computo del termine per impugnare.
Massime di principio
- Le cause di opposizione all'esecuzione sono sottratte alla sospensione feriale dei termini; il termine per proporre ricorso per cassazione va quindi computato senza escludere il periodo feriale.
- La mera deduzione di controcrediti o la richiesta di rideterminazione del credito non muta, di per sé, la natura dell'opposizione all'esecuzione in un diverso giudizio; una diversa qualificazione può dipendere, al più, da una riconvenzionale dell'opposto e, comunque, da un effettivo mutamento dell'oggetto processuale.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente inammissibile e la decisione è conforme alla proposta di definizione accelerata, la Corte può applicare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e condannare la parte soccombente alle ulteriori conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25703/2024 del 26/09/2024
- ordinanza_civile · 26 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25704/2024 del 26/09/2024
- ordinanza_civile · 26 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25706/2024 del 26/09/2024
- ordinanza_civile · 26 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25707/2024 del 26/09/2024
- ordinanza_civile · 26 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25709/2024 del 26/09/2024
- ordinanza_civile · 26 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25710/2024 del 26/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →