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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19621/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di contributo per la ricostruzione di un fabbricato danneggiato dal sisma del 1980, avanzata da due privati nei confronti del Comune competente. In origine era stato riconosciuto un contributo con provvedimento sindacale, ma la concreta erogazione era rimasta subordinata alla disponibilità delle risorse e alla successiva liquidazione. Nel lungo iter processuale, la Corte di Cassazione, in una precedente fase rescindente, aveva affermato che per i fondi riconducibili alla l. n. 219/1981 doveva applicarsi il criterio cronologico e non i criteri di priorità introdotti dalla l. n. 32/1992. In sede di rinvio la Corte territoriale aveva respinto le domande, ritenendo non sussistente la copertura finanziaria per la posizione dei ricorrenti e dichiarando non esaminabile la domanda risarcitoria per mancata riproposizione nell’atto di riassunzione. Con l’odierno ricorso per revocazione i privati hanno dedotto errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la precedente ordinanza di legittimità avrebbe erroneamente ritenuto inesistente un definitivo diritto al contributo, omettendo di considerare il decreto sindacale che lo aveva riconosciuto in astratto con riserva di successiva liquidazione. Hanno inoltre denunciato omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria e violazione degli artt. 112, 99, 392, 394 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c., chiedendo, in caso di revocazione, l’esame nel merito dei motivi già proposti contro la sentenza di appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, poiché la decisione non si fondava sulla negazione del diritto astratto al contributo, ma sulla mancanza del diritto alla concreta erogazione per assenza di fondi e per mancata collocazione utile nella graduatoria cronologica. Ha inoltre affermato che la questione dedotta era, in sostanza, di diritto e non un errore di fatto revocatorio, perché implicava una valutazione del contenuto del provvedimento amministrativo e delle condizioni di esigibilità del credito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio è configurabile solo come falsa percezione immediata della realtà processuale, non come inesatto apprezzamento delle risultanze o valutazione giuridica del fatto.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Costituisce il rimedio revocatorio avverso le decisioni di legittimità nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per dedurre omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla domanda risarcitoria e al thema decidendum.

  • art. 392 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente con riferimento al giudizio di rinvio e alla riproposizione delle domande.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla disciplina del giudizio di rinvio e alla riproposizione delle domande.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere una censura di interpretazione del titolo e del provvedimento amministrativo.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro del motivo di ricorso in relazione a violazione di legge e nullità processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la declaratoria dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.

  • l. 23 gennaio 1992, n. 32, art. 3, comma 2

    Nella precedente fase rescindente è stata interpretata nel senso che i criteri di priorità ivi previsti si applicano a tutte le risorse destinate alla prosecuzione degli interventi, salvo quelle riconducibili ai finanziamenti della l. n. 219/1981.

  • l. n. 219 del 1981

    È richiamata come fonte dei finanziamenti per la ricostruzione post-sisma; per le risorse da essa provenienti si applica il criterio cronologico di approvazione della domanda.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti, e non è configurabile quando la censura investe l’interpretazione del contenuto di un documento o la valutazione giuridica delle condizioni di esigibilità di un diritto.
  • Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto la veste di falsa percezione del fatto, contesti in realtà la qualificazione giuridica data dal giudice al rapporto dedotto in giudizio o al provvedimento amministrativo rilevante.
  • Se la decisione impugnata ha escluso il diritto alla concreta soddisfazione patrimoniale per mancanza di presupposti di esigibilità, la domanda risarcitoria fondata sul ritardo o sulla mancata erogazione può essere ritenuta priva del suo presupposto logico-giuridico.
  • Nel giudizio di revocazione, la censura deve colpire esattamente la ratio decidendi della decisione impugnata; se investe un’affermazione solo marginale o una ricostruzione che non sorregge la statuizione, il ricorso è inammissibile.
  • Quando una precedente pronuncia di legittimità ha già fissato il criterio di distribuzione delle risorse pubbliche, il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato e verificare la concreta capienza finanziaria secondo il criterio indicato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliareResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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