Sentenza del 09/11/2015 n. 226 - Comm. Trib. Prov. Asti
Avviso di Accertamento - Mancata attivazione del contraddittorio - Nullità dell'avviso di accertamento in assenza di contraddittorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguarda l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, anche in relazione ad accertamenti cosiddetti "a tavolino". Il contribuente sostiene che, se fosse stato messo in condizione di partecipare al procedimento, avrebbe potuto formulare osservazioni e fornire elementi idonei a incidere sul contenuto o persino sull'emissione dell'atto. La mancata partecipazione avrebbe inoltre ridotto il valore probatorio degli elementi raccolti dall'Amministrazione.
La decisione
La sentenza valorizza l'orientamento secondo cui l'omissione del contraddittorio può determinare la nullità dell'avviso di accertamento quando il contribuente dimostri concretamente quali osservazioni avrebbe potuto formulare e quale incidenza esse avrebbero avuto sull'esito del procedimento. In assenza di contraddittorio, gli elementi posti a fondamento dell'accertamento possono inoltre degradare da prove presuntive qualificate a semplici presunzioni, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il ricorso del contribuente risulta quindi accolto, almeno nei limiti della nullità dell'atto e della ridotta efficacia probatoria delle risultanze.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 8481/2010
La dimostrazione dei danni derivanti dal mancato rispetto del contraddittorio e il tenore delle osservazioni che si sarebbero avanzate in sede istruttoria avrebbe modificato il sorgere dell'atto.
Il contribuente deve allegare e, ove necessario, dimostrare in modo concreto che la partecipazione al procedimento avrebbe potuto condurre a un risultato diverso; non è sufficiente invocare in astratto la violazione del contraddittorio.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
Prima dell'emissione dell'atto impositivo, il contribuente deve poter conoscere gli elementi posti a fondamento della pretesa e formulare osservazioni, quando il contraddittorio sia previsto dalla disciplina applicabile o imposto dai principi elaborati dalla giurisprudenza.
Articolo 2697 del Codice civile
Chi contesta l'atto deve fornire elementi idonei a dimostrare l'incidenza concreta della violazione procedimentale e le possibili conseguenze favorevoli delle osservazioni non presentate.
Massime di principio
- La mancata attivazione del contraddittorio non comporta necessariamente l'annullamento automatico dell'avviso: occorre verificare se il contribuente può dimostrare che la partecipazione avrebbe potuto modificare il contenuto dell'atto.
- Nel ricorso è opportuno indicare in modo specifico quali documenti, chiarimenti o contestazioni sarebbero stati presentati durante il contraddittorio e perché avrebbero potuto incidere sull'accertamento.
- L'assenza di contraddittorio può indebolire anche il valore probatorio dell'accertamento: gli elementi raccolti dall'Amministrazione potrebbero non essere sufficienti come presunzioni qualificate se non risultano gravi, precise e concordanti.
- La disciplina può variare in base al tipo di accertamento, al tributo e alla normativa applicabile; pertanto, prima di concludere per la nullità, occorre verificare se il contraddittorio fosse obbligatorio nel caso concreto.
- La violazione procedimentale va distinta dalle contestazioni sul merito della pretesa: è consigliabile dedurre entrambe, spiegando sia il pregiudizio derivante dalla mancata partecipazione sia l'infondatezza degli elementi utilizzati per l'accertamento.
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