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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32630/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per bancarotta fraudolenta (operazioni dolose e patrimoniale) a carico di entrambi in qualità rispettivamente di amministratore di fatto (Bizzotto) e di diritto e socio unico (De Zan) della Q Logistic srl. Bizzotto deduce principalmente carenza di motivazione sul suo ruolo di amministratore di fatto e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; segnala che la Corte d'appello ha limitato la propria risposta a un richiamo apodittico alla sentenza di primo grado e all'esito del processo tributario senza argomentare il nesso. De Zan ha proposto due ricorsi: uno a firma del difensore d'ufficio che eccepisce violazione dell'art. 649 c.p.p. (presunta doppia giudicabilità per fatti già giudicati irrevocabilmente) e deduce mancata valutazione della continuazione; il secondo a firma del difensore di fiducia riproduce le censure di Bizzotto non pertinenti alla sua posizione. Il Pubblico ministero in Cassazione aveva chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Bizzotto: ha annullato la sentenza impugnata nei suoi confronti e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Venezia, rilevando carenza motivazionale della sentenza di appello in relazione alla qualifica di amministratore di fatto e al mancato esame delle sue specifiche censure; la questione delle attenuanti generiche è stata dichiarata assorbita in vista del nuovo giudizio. I ricorsi di De Zan sono stati dichiarati inammissibili per motivi procedurali e di contenuto (difensore d'ufficio privo di legittimazione al momento del deposito; ricorso del difensore di fiducia non attinente alla posizione di De Zan in quanto riproduceva censure riferite a Bizzotto). Tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio l'illegittimità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., legge fall. così come applicate (criterio di fissità in dieci anni), alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n.222/2018; quindi ha annullato la sentenza anche nei confronti di De Zan limitatamente alla durata delle pene accessorie e ha disposto il rinvio per nuovo esame di tale profilo.

Norme richiamate

  • art. 216 u.c. legge fall.

    la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa

    La Corte ha ritenuto che l'applicazione di tale formulazione, poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n.222/2018) e sostituita dal criterio "fino a dieci anni", renda illegali le pene accessorie irrogate sulla base del criterio precedente; pertanto le pene accessorie devono essere riesaminate dal giudice di rinvio.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; il ricorrente Bizzotto aveva denunciato il mancato riconoscimento di tali circostanze; la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione assorbita in vista del nuovo giudizio, ma ha censurato la carenza motivazionale dell'appello sul punto soggettivo.

  • art. 223, comma secondo, n. 2 cod. pen.

    Norma richiamata nel testo di merito riguardante il reato fiscale (operazioni dolose) la cui irrevocabilità è stata citata dalla Corte d'appello: la Cassazione ha osservato che il richiamo all'esito del processo tributario non è di per sé sufficiente senza spiegare in che modo esso incida automaticamente sulla responsabilità per bancarotta.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Invocato dal difensore di ufficio di De Zan per sostenere che l'imputato era già stato giudicato irrevocabilmente per gli stessi fatti (profilo di certezza processuale / ne bis in idem); la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile quel ricorso anche perché depositato da difensore privo di legittimazione.

  • art. 111, sesto comma Cost. e art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione al difetto di motivazione: la Cassazione ha ritenuto che la motivazione apodittica della sentenza di appello integri nullità per carenza argomentativa in violazione dei principi costituzionali e processuali che esigono un necessario rapporto dialettico con le censure di impugnazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 05/12/2018

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della formulazione che fissava automaticamente la durata delle pene accessorie in dieci anni, sostituendola con un parametro "fino a dieci anni"; la Cassazione ha ritenuto che le pene comminate sulla base della norma nella vecchia formulazione siano illegali e debbano essere riesaminate.

Massime di principio

  • La sentenza d'appello deve affrontare e motivare specificamente ogni censura di parte: un richiamo generico alla sentenza di primo grado o all'esito di altro giudizio non è sufficiente a rispondere alle doglianze e può determinare annullamento per vizio di motivazione.
  • Quando si contesta l'attribuzione della qualifica (es. amministratore di fatto), il giudice d'appello è tenuto a spiegare nel merito perché ritiene fondata o infondata la qualificazione, indicando gli elementi fattuali e la loro valutazione.
  • I ricorsi in Cassazione devono essere proposti da difensori legittimati al momento del deposito: la sostituzione del difensore rende inammissibile l'atto depositato dal precedente difensore privo di incarico.
  • Le censure devono essere pertinenti alla posizione soggettiva dell'appellante: il mero travaso di argomentazioni dirette contro un altro imputato non è idoneo e può rendere inammissibile o improduttivo il ricorso.
  • Se una norma sanzionatoria è stata dichiarata incostituzionale nella sua formulazione, le pene comminate sulla base della norma vanno riesaminate anche d'ufficio dal giudice di legittimità: l'illegittimità della norma di commisurazione rende illegale la misura accessoria applicata.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice dovrà riesaminare sia i profili soggettivi (qualifica di amministratore di fatto) sia, se necessari, il riconoscimento delle attenuanti e la commisurazione delle pene accessorie alla luce della pronuncia costituzionale.

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