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Sentenza

Sentenza n. 2360/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per l’accertamento, ex artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c., della sussistenza dei presupposti dell’errore di fatto revocatorio, consistente nell’omessa comunicazione ex art. 71, nn. 3 e 5, della pubblica udienza di discussione dell’appello del Comune al domicilio eletto della ricorrente, e conseguentemente per la declaratoria di nullità della sentenza Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta) n. 04033/2025 Reg. Prov. Collazioni, pronunciata il 10.04.2025, pubblicata il 09.05.2025 non notificata, con assegnazione alle parti ex art. 73 n. 3 c.p.a., con sentenza non definitiva, dei termini per il deposito di memorie difensive e fissazione del prosieguo della discussione nel merito alla udienza pubblica con decreto del Presidente della Sezione.

Giustizia amministrativa202506339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che, riformando la decisione del TAR, aveva rigettato il ricorso contro la revoca dell'incarico e condannato l'originaria ricorrente alle spese dei due gradi di giudizio

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'originaria ricorrente aveva impugnato la revoca del proprio incarico di membro del collegio dei revisori dei conti comunale, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Dopo che il Comune aveva proposto appello, la parte si era costituita prima dell'udienza, ma non aveva ricevuto l'avviso di discussione della pubblica udienza. Ha quindi proposto revocazione della sentenza d'appello ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto revocatorio derivante dall'omessa comunicazione dell'avviso d'udienza e la conseguente violazione del contraddittorio. Ha chiesto l'annullamento della sentenza e la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini per il deposito delle memorie. Il Comune ha chiesto il rigetto e ha contestato le pretese processuali della ricorrente. La ricorrente ha inoltre eccepito la tardività della costituzione del Comune e l'inammissibilità dei documenti depositati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. In via preliminare ha precisato che il termine di costituzione delle parti intimate nel processo amministrativo non è perentorio: la costituzione è ammissibile fino all'udienza di discussione, ma la parte tardivamente costituita subisce le preclusioni relative al deposito di memorie, documenti e repliche se sono scaduti i termini dell'art. 73, comma 1, c.p.a. Nel caso concreto, la costituzione del Comune era comunque avvenuta in tempo utile rispetto all'udienza del 12 marzo 2026 per usufruire dei termini processuali. Quanto al merito della revocazione, il Collegio ha riconosciuto che, secondo un orientamento della giustizia amministrativa, l'omessa comunicazione dell'avviso d'udienza alla parte costituita può integrare errore di fatto revocatorio, in quanto errore sul fatto processuale incidente sulla regolarità del contraddittorio. Tuttavia, ha ritenuto non dimostrata la decisività dell'errore nel caso concreto. Il ricorso per revocazione, soggetto al principio di autosufficienza e caratterizzato dalla tendenziale unitarietà della fase rescindente e della fase rescissoria, avrebbe dovuto contenere anche le difese di merito dirette a dimostrare che, senza l'errore denunciato, la decisione d'appello avrebbe dovuto essere diversa. La ricorrente non aveva riproposto in questa sede difese di merito idonee a incidere sull'accoglimento dell'appello del Comune, né nel ricorso né nelle memorie ex art. 73 c.p.a. Il nesso tra errore revocatorio e decisione è stato qualificato come logico-giuridico: occorre verificare non se il giudice si sarebbe concretamente comportato diversamente, ma se la decisione avrebbe dovuto necessariamente essere diversa in assenza dell'errore. Tale necessità non risultava dimostrata. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    Rinvio ai casi di revocazione previsti dal codice di procedura civile per le sentenze del giudice amministrativo.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto è revocatorio solo se incide sulla decisione con carattere di essenzialità e decisività; il nesso tra errore e decisione deve essere logico-giuridico, nel senso che, senza l'errore, la decisione avrebbe dovuto necessariamente essere diversa.

  • art. 71, comma 3, c.p.a.

    Il presidente fissa l'udienza per la discussione dopo il decorso del termine per la costituzione delle altre parti; la violazione della regola può rilevare quale fatto processuale ai fini della revocazione, ma solo se l'errore risulta decisivo.

  • art. 71, comma 5, c.p.a.

    La mancata comunicazione dell'avviso di discussione alla parte costituita è stata dedotta quale vizio del contraddittorio e possibile errore di fatto revocatorio.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    I termini per il deposito di documenti e memorie determinano, in caso di costituzione tardiva, le preclusioni alle corrispondenti facoltà processuali.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Nel giudizio di revocazione la parte avrebbe potuto utilizzare le memorie per esplicitare le difese di merito necessarie a dimostrare la decisività dell'errore denunciato.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, l'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza alla parte costituita può integrare un errore di fatto revocatorio quando costituisca un errore percettivo sul fatto processuale della regolare instaurazione del contraddittorio; tale vizio non comporta però automaticamente la revocazione della sentenza.
  • La revocazione richiede che l'errore di fatto sia decisivo secondo un nesso logico-giuridico: il ricorrente deve dimostrare che, eliminato l'errore, la decisione avrebbe dovuto necessariamente essere diversa, non soltanto che il giudice avrebbe potuto decidere diversamente.
  • Il ricorso per revocazione deve essere autosufficiente e, poiché il giudizio comprende tendenzialmente una fase rescindente e una fase rescissoria da definire unitariamente, deve contenere anche la riproposizione delle difese di merito necessarie per ottenere una decisione diversa sull'originaria controversia; non è sufficiente il generico rinvio agli atti del giudizio precedente.
  • Nel processo amministrativo il termine per la costituzione della parte intimata non è perentorio e la costituzione è ammissibile fino all'udienza di discussione; tuttavia, se sono scaduti i termini dell'art. 73, comma 1, c.p.a., la parte tardivamente costituita è preclusa dal deposito di memorie, documenti e repliche e può svolgere soltanto difese orali.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzoTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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