Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3411/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del processo verbale di apposizione di sigilli del 23/05/2026 ore 20:30 che, in erronea esecuzione di provvedimento amministrativo che inibisce la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ha apposto sigilli all'intera attività della ricorrente in Roma, Via Giulia n.169, impedendo anche l'esercizio di laboratorio e vicinato alimentare, legittimate; -di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202605989

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: processo verbale di apposizione di sigilli all'intera attività commerciale, adottato in esecuzione di un provvedimento amministrativo che inibiva la sola somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il processo verbale del 23 maggio 2026 con cui erano stati apposti sigilli all'intera attività sita in Roma, lamentando l'erronea esecuzione del provvedimento amministrativo presupposto. Secondo la ricorrente, l'inibizione riguardava la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, mentre l'apposizione dei sigilli era stata estesa anche al laboratorio e all'attività di commercio di vicinato alimentare, ritenute legittimamente esercitabili. È stato inoltre impugnato ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto ostativo all'attività.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare perché, nelle more della camera di consiglio, i sigilli erano stati rimossi. È quindi venuto meno il periculum in mora, necessario per la concessione della sospensione cautelare. Il Collegio ha tuttavia rilevato che il rigetto cautelare dipendeva da fatti sopravvenuti rispetto alla proposizione del ricorso e che tali fatti facevano propendere per la sussistenza del fumus boni iuris, lasciando intendere una possibile fondatezza delle censure sull'estensione dell'apposizione dei sigilli. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, tra cui il periculum in mora e il fumus boni iuris; l'assenza del periculum, determinata dalla rimozione dei sigilli, ha impedito la concessione della misura.

Massime di principio

  • La rimozione dell'atto o della misura lesiva nelle more della decisione cautelare fa venir meno il periculum in mora e conduce al rigetto della domanda cautelare, anche quando persistano elementi favorevoli quanto al fumus boni iuris.
  • La sopravvenuta eliminazione della misura lesiva non comporta necessariamente l'infondatezza delle censure: il giudice può respingere la domanda cautelare per difetto del periculum, riconoscendo al contempo che i fatti sopravvenuti depongono per la possibile sussistenza del fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.