Cassazione Penale, Sentenza n. 34815/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato decaduta la sua istanza di rimessione in termini ex art. 175, commi 2 e 2-bis c.p.p., contestando la manifesta illogicità della motivazione perché la Corte territoriale aveva ritenuto che la effettiva conoscenza delle sentenze contumaciali risalisse al momento del conferimento del mandato (marzo 2023). DJORGEVIC ha invece documentato che col mandato del 22/03/2023 il difensore aveva inviato PEC alle Procure per informazioni sull'esistenza di ordini di esecuzione, che solo il 29/11/2023 le era stato notificato un ordine di esecuzione (a seguito di una ulteriore PEC del 10/11/2023) e che l'istanza di rimessione era stata depositata via PEC il 18/12/2023; inoltre ha denunciato omessa valutazione del merito dell'istanza da parte della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accolto e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Torino. La Suprema Corte ha rilevato la manifesta illogicità della decisione territoriale che aveva assunto come momento di conoscenza il semplice conferimento del mandato, senza considerare la documentazione prodotta dalla ricorrente (mandato, PEC inviate, notifica dell'ordine di esecuzione) che dimostra come la effettiva conoscenza sia intervenuta con la notifica dell'ordine di esecuzione e che l'istanza di rimessione del 18/12/2023 risultava tempestiva rispetto a tale momento. La Cassazione ha richiamato la disciplina che fissa in 30 giorni il termine dalla effettiva conoscenza e la regola secondo cui grava sul contumace l'onere di allegare il momento di conoscenza, mentre spetta al giudice verificarlo e valutare la tempestività.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Termine di 30 giorni per proporre l'istanza di rimessione in termini per impugnare sentenze contumaciali, decorrenti dal momento della effettiva conoscenza; l'onere di allegazione del momento di effettiva conoscenza grava sul richiedente, mentre il giudice deve accertare detta conoscenza e valutare la tempestività.
L. n. 67 del 2014
modifiche normative richiamate
La sentenza precisa che si applica la formulazione dell'art. 175 vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla L. n. 67/2014, richiamando il termine e le regole di allegazione/accertamento così come allora previste.
Massime di principio
- Il termine di 30 giorni per chiedere la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. decorre dall'effettiva conoscenza della sentenza e non automaticamente dalla data di conferimento del mandato al difensore.
- Il soggetto contumace deve allegare il momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della pronuncia; tuttavia il giudice ha il dovere di verificare tale momento e valutare la tempestività sulla base delle prove prodotte.
- Documenti come il mandato al difensore, PEC inviate/inoltrate per richiedere informazioni e la notifica di ordini di esecuzione sono elementi probatori rilevanti per dimostrare il momento di conoscenza.
- Se il giudice territoriale omette di valutare documentazione probatoria che dimostra un momento di conoscenza successivo a quello assunto, la decisione può essere annullata in Cassazione con rinvio per nuovo esame.
- La semplice assunzione che il conferimento del mandato equivalga a conoscenza effettiva è insufficiente senza valutazione degli atti concreti prodotti dal difensore e dalla parte.
- In situazioni analoghe, è opportuno depositare tempestivamente copia del mandato, delle comunicazioni inviate (PEC) e delle notifiche ricevute per rendere verificabile il momento di effettiva conoscenza.
Testo integrale
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