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Sentenza

Sentenza n. 3820/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del giudizio negativo della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale “09/H1 – Sistemi di elaborazione” delle informazioni, relativo alla domanda presentata dal Dott. Simone Bonechi per l’abilitazione alle funzioni di professore di II^ fascia, non notificato, e dei relativi giudizi individuali e collegiale, nella parte in cui non è stata riconosciuta l’abilitazione al ricorrente; - di tutti i verbali presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare, dei verbali della Commissione relativi al V Quadrimestre della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale 2023; - nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202601613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità al conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II fascia nel settore concorsuale 09/H1, con i relativi giudizi individuali, collegiale e verbali della Commissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato il giudizio negativo della Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, che aveva riconosciuto la qualità e l'originalità delle sue pubblicazioni, ma aveva ritenuto non raggiunta la maturità scientifica richiesta perché non risultava posseduto il requisito di almeno tre titoli tra quelli previsti per il settore concorsuale. Ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e manifesta illogicità in relazione al mancato riconoscimento di tre titoli: la partecipazione quale organizzatore locale di un workshop scientifico; l'attività di Visiting Scientist presso il reparto ricerca e sviluppo di una società privata indicata come GSK; l'essere inventore di due brevetti. Quanto al primo titolo, il ricorrente ha sostenuto che il ruolo di organizzatore locale implicasse responsabilità scientifiche; quanto al secondo, che la società disponesse di un qualificato centro di ricerca; quanto al terzo, che la disciplina non richiedesse che il brevetto fosse già approvato. Ha inoltre lamentato l'inadeguatezza dei giudizi individuali e collegiale e invocato, implicitamente, l'integrazione documentale mediante soccorso istruttorio.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto sufficientemente ampi, accurati e completi i giudizi individuali e quello collegiale, escludendo la loro ripetitività e la conseguente carenza motivazionale. Quanto al titolo relativo all'organizzazione del workshop, ha ritenuto ragionevole ricondurre la qualifica di Local Organizer ad attività logistiche e operative, in assenza di ulteriori specificazioni o documenti che dimostrassero lo svolgimento di attività scientifiche. Quanto all'esperienza presso GSK, ha rilevato che nella domanda non erano stati indicati elementi idonei a dimostrare l'equiparabilità della società a un qualificato ateneo o istituto di ricerca estero; la mera indicazione di una società con un reparto di ricerca e sviluppo, peraltro individuata soltanto mediante sigla, non era sufficiente. I documenti prodotti in giudizio non potevano essere valorizzati perché non allegati alla domanda, spettando al candidato indicare integralmente i titoli rilevanti in applicazione del principio di autoresponsabilità. Il soccorso istruttorio, pur astrattamente applicabile ai procedimenti di abilitazione, non poteva operare quando l'allegazione fosse gravemente insufficiente e l'integrazione avrebbe avuto funzione sostitutiva o rinnovatoria della domanda, anziché meramente chiarificatrice. Quanto ai brevetti, il TAR ha ritenuto legittimo il criterio applicato dalla Commissione, secondo cui il titolo richiedeva un brevetto nazionale o internazionale già approvato alla data della domanda, attinente al settore concorsuale e significativo per sviluppo, impiego o commercializzazione. Poiché i brevetti risultavano soltanto depositati e pubblicati e non ancora approvati, il mancato riconoscimento era legittimo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito dell'udienza cautelare, quando ricorrono i presupposti processuali e le parti siano state avvisate.

  • art. 5, comma 2, d.m. n. 120/2016

    È stato richiamato quale base normativa della specificazione operata dalla Commissione sui requisiti del titolo relativo ai brevetti, comprendente un brevetto nazionale o internazionale già approvato, attinente al settore concorsuale e significativo per sviluppo, impiego o commercializzazione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, il candidato deve allegare alla domanda in modo completo ed esaustivo gli elementi costitutivi dei titoli sui quali fonda il conseguimento dell'abilitazione; le omissioni o allegazioni gravemente incomplete ricadono sul candidato in applicazione del principio di autoresponsabilità.
  • Il soccorso istruttorio può trovare applicazione anche nei procedimenti di Abilitazione Scientifica Nazionale, ma non può essere utilizzato per integrare o sostituire la domanda mediante l'introduzione successiva di elementi costitutivi del titolo; è ammesso soltanto per chiarire o regolarizzare elementi già adeguatamente allegati.
  • La qualifica di organizzatore locale di un convegno o workshop non dimostra di per sé lo svolgimento di responsabilità scientifiche valorizzabili ai fini dell'abilitazione, ove il candidato non specifichi né documenti le attività scientifiche concretamente svolte.
  • La mera indicazione di un'attività presso il reparto ricerca e sviluppo di una società privata non dimostra, senza ulteriori allegazioni, l'equiparabilità dell'ente a un qualificato ateneo o istituto di ricerca estero richiesto dal titolo valutabile.
  • È legittimo negare il riconoscimento del titolo collegato ai brevetti quando la disciplina applicabile e i criteri previamente specificati dalla Commissione richiedano un brevetto già approvato alla data della domanda e il candidato abbia documentato soltanto il deposito e la pubblicazione.
  • I giudizi individuali e collegiale della Commissione ASN sono sufficientemente motivati quando risultano autonomi, coerenti, analitici e convergenti nel descrivere le ragioni del mancato raggiungimento della maturità scientifica, anche se esprimono una conclusione comune.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSoccorso istruttorio

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