Sentenza n. 458/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Marche che aveva annullato la dichiarazione di idoneità alla chiamata di una candidata a professore di prima fascia e gli atti presupposti, per illegittima composizione della commissione, illegittima gestione dell’istanza di ricusazione e illegittimità di alcuni criteri di valutazione
Esito
Favorevole al resistente (candidata interna)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda una procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, per un posto di professore di prima fascia riservato a docenti associati dell’Università Politecnica delle Marche. La candidata dichiarata idonea e la presidente della commissione hanno appellato la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso dell’altra candidata. Gli appellanti hanno contestato, anzitutto, la ricevibilità del ricorso introduttivo nella parte relativa alla nomina della commissione, sostenendo che il termine dovesse decorrere da tale nomina. Nel merito hanno negato l’incompatibilità della presidente della commissione, deducendo che la collaborazione professionale con le candidate rientrava nella normale prassi accademica, che non sussisteva una situazione di inimicizia grave e che la disposizione regolamentare interna sul divieto di partecipazione alle questioni riguardanti direttamente la persona non era applicabile. È stata inoltre contestata la decisione relativa all’istanza di ricusazione, sostenendo che la tempestività dovesse essere valutata in base alla protocollazione amministrativa e non alla ricezione della PEC. Gli appellanti hanno infine censurato l’annullamento dei criteri concernenti le attività istituzionali, le attività clinico-assistenziali e la capacità di attrarre finanziamenti, richiamando la discrezionalità della commissione e la prova di resistenza. La candidata originaria ricorrente ha resistito agli appelli e ha proposto appello incidentale condizionato sui motivi respinti o assorbiti in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli, perché rivolti contro la medesima sentenza, e li ha respinti, confermando integralmente la decisione di primo grado. Ha riconosciuto alla presidente della commissione la legittimazione e l’interesse ad appellare, derivanti dalla sua qualità di parte del giudizio conseguente all’integrazione del contraddittorio, dal fatto che gli atti impugnati erano stati adottati anche con il suo apporto e dalla riferibilità delle censure alla sua nomina; è stato inoltre riconosciuto un interesse morale alla tutela della propria onorabilità. È stata respinta l’eccezione di tardività del ricorso originario: nella procedura di chiamata l’interesse a ricorrere contro la composizione della commissione si attualizza con l’atto conclusivo lesivo, ossia con l’approvazione della dichiarazione di idoneità della candidata risultata maggiormente qualificata, non con la mera nomina della commissione. Nel merito, il Collegio ha precisato che la partecipazione di un componente alla decisione relativa alla propria nomina a presidente non integra di per sé un conflitto personale antagonista con l’interesse istituzionale dell’organo, sicché la relativa disposizione regolamentare deve essere interpretata secondo la sua ratio. Ha tuttavia confermato l’illegittimità della composizione della commissione per la concreta situazione di grave contrasto personale e inimicizia tra la presidente e una delle candidate, emersa dalle contestazioni sulla nomina, dalla qualificazione dell’intervento della candidata come “attacco personale”, dalla contrapposizione sviluppatasi nel dipartimento e dalle dichiarazioni sulla perdita della serenità di giudizio. La collaborazione professionale accademica ordinaria non costituisce normalmente causa di incompatibilità, ma nel caso concreto la vicenda complessiva aveva compromesso imparzialità ed equidistanza della presidente e integrava la grave inimicizia prevista dall’art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c.; l’astensione era quindi doverosa e non meramente opportuna. Le censure relative all’istanza di ricusazione sono state assorbite per effetto della conferma dell’illegittima composizione della commissione; il Collegio ha comunque rilevato che la tempestività non può essere subordinata alla successiva protocollazione interna, dovendo rilevare la ricezione della PEC, altrimenti l’amministrazione potrebbe incidere unilateralmente sull’ammissibilità dell’istanza. Sono state assorbite anche le censure sui criteri di valutazione, trattandosi di attività successiva alla nomina della commissione e destinata a essere rinnovata. In via incidentale, il Collegio ha precisato che i criteri relativi alle attività clinico-assistenziali e alla capacità di attrarre finanziamenti erano riconducibili agli standard ministeriali, mentre il criterio relativo alle attività istituzionali, organizzative e di servizio dell’ateneo non presentava una chiara attinenza alla didattica o alla ricerca scientifica. L’appello incidentale principale della candidata originaria è stato respinto; quello condizionato è stato dichiarato improcedibile. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24, comma 6, l. 30 dicembre 2010, n. 240
procedura di chiamata ad un posto di professore di I fascia riservata agli associati del medesimo ateneo
Individua la procedura universitaria oggetto della controversia.
art. 96 c.p.a.
riunione degli appelli rivolti contro la medesima sentenza di primo grado
Consente la riunione dei procedimenti di appello connessi perché diretti contro la stessa sentenza.
art. 28, comma 3, c.p.a.
integrazione del contraddittorio
La valutazione del giudice di primo grado sull’opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti della presidente della commissione non è sindacabile in appello se non per manifesta erroneità.
art. 100 c.p.c.
Può fondare anche un interesse morale alla tutela della propria onorabilità, purché rigorosamente verificato.
art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c.
La grave inimicizia costituisce causa di incompatibilità applicabile anche ai componenti delle commissioni di concorso universitario quando la situazione concreta comprometta imparzialità ed equidistanza.
art. 3, comma 16, d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117
La tempestività dell’istanza di ricusazione non può essere fatta dipendere dalla protocollazione interna dell’amministrazione, ma va riferita alla ricezione da parte dell’amministrazione.
art. 11, comma 3, punto 4, regolamento interno del dipartimento
divieto per i componenti di partecipare alle “questioni che riguardino direttamente la loro persona”
La disposizione va interpretata secondo la sua ratio, riferita alla prevenzione di un conflitto tra interesse personale e interesse istituzionale; nel caso concreto, la situazione di grave inimicizia ha comunque reso doverosa l’astensione.
artt. 3 e 4 d.m. 4 agosto 2011, n. 344
criteri per la valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e dell’attività di ricerca scientifica
Gli standard ministeriali consentono di ricondurre alle attività di ricerca la capacità di attrarre finanziamenti e, nel contesto di una clinica universitaria convenzionata, possono consentire la valutazione delle attività clinico-assistenziali; non risultava invece giustificata l’attinenza delle attività istituzionali, organizzative e di servizio dell’ateneo.
Massime di principio
- Nelle procedure di chiamata universitaria, la mera collaborazione professionale tra commissario e candidato non determina automaticamente incompatibilità, quando rientri nella normale organizzazione dell’attività accademica; l’incompatibilità ricorre quando la collaborazione presenti caratteristiche eccedenti l’ordinarietà oppure quando sussista una concreta situazione di grave inimicizia idonea a compromettere imparzialità ed equidistanza.
- La grave inimicizia prevista dall’art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c. può sussistere anche in una procedura concorsuale universitaria riservata agli interni, quando le vicende documentate evidenzino una contrapposizione personale effettiva e tale da incidere sulla serenità di giudizio del commissario.
- Quando la composizione della commissione non produce una lesione attuale e immediata dell’interesse del candidato, l’interesse a ricorrere contro la nomina dei commissari si attualizza con l’atto conclusivo della procedura che approva l’esito e individua il candidato maggiormente qualificato.
- La tempestività di un’istanza rivolta all’amministrazione tramite PEC deve essere valutata in relazione alla sua ricezione nella disponibilità dell’amministrazione, non alla successiva protocollazione o lavorazione interna, perché tali adempimenti non possono determinare unilateralmente l’ammissibilità della domanda.
- Quando una commissione concorsuale sia illegittimamente composta, l’illegittimità investe l’attività valutativa svolta dall’organo e rende necessario il rinnovo delle successive fasi procedimentali; le censure relative ai criteri applicati possono quindi essere assorbite, salvo i profili rilevanti ai fini conformativi.
- Nella valutazione dei candidati a una posizione accademica, i criteri elaborati dalla commissione devono mantenere un collegamento riconoscibile con gli standard ministeriali e con l’attività didattica o di ricerca; sono ammissibili criteri relativi ad attività clinico-assistenziali o alla capacità di attrarre finanziamenti quando tale collegamento sia concreto, mentre non è sufficiente il generico riferimento ad attività istituzionali, organizzative o di servizio prive di chiara attinenza a didattica e ricerca.
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