Sentenza del 03/02/2022 n. 492 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Tarsu - Impugnazione - Termini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto inammissibile la costituzione del ricorrente effettuata mediante iscrizione del ricorso prima dello scadere del termine di 90 giorni dalla notifica del reclamo. In sostanza la costituzione anticipata è irregolare e il ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione dei termini procedurali previsti dalla norma
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di atti TARSU mediante la procedura di ricorso-reclamo ex art. 17-bis D.lgs. n. 546/1992; il ricorrente ha tentato di "costituirsi" in giudizio mediante iscrizione del ricorso prima della scadenza del termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica del reclamo amministrativo
Norme richiamate
art. 17-bis D.lgs. n. 546/1992
La norma impone il procedimento di ricorso-reclamo e un termine di 90 giorni per l'esame/decadenza dell'amministrazione; il giudice interpreta che questo termine deve decorrere e che non è ammessa una costituzione del ricorrente in sede giudiziale tramite iscrizione del ricorso prima della scadenza dei 90 giorni
Massime di principio
- In presenza del rito del ricorso-reclamo ex art. 17-bis è necessario rispettare il periodo di 90 giorni previsto: non si può considerare valida la costituzione in giudizio del ricorrente effettuata prima della scadenza di tale termine
- Se l'amministrazione decide positivamente o negativamente entro i 90 giorni, il termine per il gravame e la possibilità di costituirsi si calcolano in relazione alla decisione notificata; se l'amministrazione resta silente, occorre attendere il decorso dei 90 giorni prima di validamente proporre/assumere la costituzione del ricorso
- La presentazione anticipata del ricorso può comportare l'inammissibilità della costituzione e quindi la perdita di tutela: per evitare rischi, il contribuente deve monitorare la data di notifica del reclamo e computare correttamente i termini prima di depositare atti costitutivi
- In casi simili, se si è depositato un ricorso anticipato, è opportuno valutare la tempestiva rinnovazione o il deposito corretto dopo il decorso dei 90 giorni, nonché verificare eventuali notifiche amministrative intervenute nel frattempo che possano abbreviare il termine
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