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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47343/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del 12/09/2023 della Corte d'appello di Bari; il ricorrente (difeso dall'avv. Giuseppe Antonio Mascolo) deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omissione della rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio a seguito del riconoscimento della diminuente del vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) e dell'esclusione della recidiva. Sostiene che tali sopravvenienze avrebbero dovuto incidere sulla pena già ridotta per il rito abbreviato e sulle conseguenze del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti operato in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo illegittimo (ma non 'illegale' nel senso di pena estranea ai limiti di legge) il bilanciamento operato dal giudice di primo grado che aveva confrontato una circostanza aggravante speciale con le attenuanti generiche in violazione del divieto previsto dall'art. 624-bis, comma quarto, ciò non impedisce che il riconoscimento della diminuente ex art. 89 c.p. e l'esclusione della recidiva costituiscano sopravvenienze tali da richiedere la rinnovazione del giudizio comparativo. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al giudizio di comparazione delle circostanze e al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per un nuovo giudizio comparativo tra la residua circostanza aggravante e le attenuanti (incluse le generiche già riconosciute e la diminuente del vizio parziale di mente), ferma la possibilità per il giudice dell'appello di confermare il precedente bilanciamento se adeguatamente motivato.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen.

    non presente una citazione testuale diretta nel testo della sentenza fornita

    Norma che descrive il reato (furto con strappo, con la specifica aggravante indicata al comma 1, n. 8-ter). Nel caso ha costituito il fondamento dell'imputazione e delle aggravanti rilevate in primo grado.

  • art. 624-bis, comma terzo, cod. pen.

    non presente una citazione testuale diretta nel testo della sentenza fornita

    Prevede la circostanza aggravante speciale applicabile a taluni furti (richiamata dalla Corte di merito come aggravante speciale); la Corte ha rilevato che tale aggravante era stata indebitamente sottoposta a bilanciamento con le attenuanti generiche in primo grado.

  • art. 624-bis, comma quarto, cod. pen.

    «Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti»

    Disciplina il divieto di ritenere equivalenti o prevalenti le attenuanti generiche rispetto alle specifiche aggravanti previste per il reato, imponendo una determinazione sequenziale della pena. La Corte d'appello aveva ritenuto che questo divieto avesse impedito la rideterminazione della pena dopo il rinvio; la Cassazione ha riconosciuto l'illecito bilanciamento originario ma ha comunque stabilito che le sopravvenienze (diminuente ed esclusione della recidiva) impongono il nuovo giudizio comparativo.

  • art. 89 cod. pen.

    non presente una citazione testuale diretta nel testo della sentenza fornita

    Prevede la diminuente per il vizio parziale di mente. La sentenza di cassazione considera il riconoscimento di questa diminuente una sopravvenienza idonea, potenzialmente, a incidere sull'esito del giudizio di comparazione e quindi a rendere necessaria la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 69 cod. pen.

    non presente una citazione testuale diretta nel testo della sentenza fornita

    Regola il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti. La Corte di Cassazione ha imposto la rinnovazione del giudizio ex art. 69 in funzione delle novità intervenute (esclusione della recidiva e riconoscimento della diminuente), lasciando comunque al giudice del rinvio la piena facoltà di confermare il precedente bilanciamento se adeguatamente motivato.

Massime di principio

  • Se, a seguito di annullamento parziale e rinvio, intervengono nuove circostanze favorevoli (es. riconoscimento di una diminuente o esclusione della recidiva), il giudice del rinvio deve rinnovare il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. e rideterminare il trattamento sanzionatorio, anche se in precedenza era stato fatto un bilanciamento viziato.
  • L'omessa impugnazione di una statuizione di merito da parte del pubblico ministero può rendere irrevocabile quella statuizione in punto di bilanciamento, ma ciò non esclude che sopravvenienze rilevanti possano giustificare la riconsiderazione della determinazione della pena.
  • Occorre distinguere tra pena 'illegale' (non prevista o eccedente i limiti di legge) e pena 'illegittima' (determinata con modalità o criteri errati): la prima può essere censurata anche oltre i limiti del giudicato sostanziale, la seconda normalmente si corregge mediante i rimedi ordinari di impugnazione; tuttavia, nel caso di sopravvenienze che incidono sul trattamento sanzionatorio, è obbligatorio rinnovare la comparazione anche quando il precedente bilanciamento fosse stato viziato.
  • Il giudice del rinvio ha margine di apprezzamento (discrezionalità) nella nuova comparazione; la Corte di Cassazione non sostituisce il suo giudizio di merito, salvo motivazione inadeguata o illogica.

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