Cassazione Penale, Ordinanza n. 29829/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva pronunciato condanna per il reato di evasione, resta ferma poiché la Cassazione non esamina il merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Taranto del 22 ottobre 2024, che aveva confermato la condanna per il reato di evasione. Dal testo emerge che erano stati presentati due ricorsi: uno personalmente dall'imputato e uno dal difensore. Il ricorso personale è stato ritenuto inammissibile perché proposto personalmente; il ricorso del difensore è stato ritenuto inammissibile perché del tutto generico, senza che fosse dedotto alcunché in modo specifico. La decisione si limita quindi a rilevare un doppio profilo di inammissibilità formale e di assoluta genericità dei motivi, senza entrare nel merito della condanna.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza impugnata, indicata come base della condanna confermata in appello.
art. 613 c.p.p.
Richiamato implicitamente dal rilievo di inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall'imputato; il testo non lo cita espressamente, ma la ratio è che il ricorso personale non è ammissibile nei casi in cui la legge richiede il ministero difensivo.
art. 591 c.p.p.
Base logica dell'inammissibilità per genericità del ricorso del difensore, in quanto privo di specifiche doglianze.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto personalmente dall'imputato nei casi in cui l'impugnazione richiede il ministero difensivo.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si presenti del tutto generico, ossia privo di specifiche censure riferite alla decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di cassazione non entra nel merito della condanna pronunciata nei gradi di merito, che rimane ferma.
Come è indicizzato
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