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Sentenza

Sentenza del 30/04/2019 n. 11414 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa all'ICI per gli anni 2006 e 2007, sostenendo di non aver mai ricevuto i precedenti avvisi di accertamento. Ha quindi dedotto l'illegittimità della cartella per mancanza degli atti presupposti, violazione dell'art. 145 c.p.c., violazione dell'obbligo di notificare preventivamente l'accertamento ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, e difetto di motivazione. In particolare, ha contestato la validità della notificazione degli avvisi effettuata al legale rappresentante presso un domicilio situato in un Comune diverso da quello del domicilio fiscale della società e mediante notificazione postale perfezionatasi per compiuta giacenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura relativa al diverso Comune di domicilio, chiarendo che la notifica al legale rappresentante presso la sua residenza è possibile anche se situata fuori dal Comune del domicilio fiscale della società, trattandosi di una limitazione posta a tutela dell'amministrazione e non del contribuente. Ha però ritenuto fondata la censura relativa alle modalità della notificazione. La notifica al legale rappresentante deve indicare chiaramente tale qualità e, se effettuata a mezzo posta con compiuta giacenza, è valida soltanto quando sia stata previamente accertata l'impossibilità di eseguire la notifica a mani proprie o secondo le forme degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. Poiché la CTR non aveva verificato tale presupposto, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per l'esame delle questioni rimaste assorbite.

Norme richiamate

  • Art. 145 c.p.c.

    La notifica al legale rappresentante nel suo domicilio può essere eseguita, in alternativa alla notifica presso la sede legale della società, secondo le forme degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; il comma 3 consente, quando ciò non sia possibile, il ricorso alle modalità dell'art. 140 c.p.c.

    La notificazione al legale rappresentante è ammissibile, ma deve essere indicata la sua qualità rappresentativa e devono essere rispettate le forme previste dalla norma. La notifica postale per compiuta giacenza è valida solo se risulta previamente impossibile effettuare la notifica nelle forme ordinarie.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    La notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari al contribuente deve essere fatta nel Comune dove quest'ultimo ha il domicilio fiscale.

    La limitazione territoriale opera a tutela dell'amministrazione e non impedisce all'ufficio di notificare l'atto al legale rappresentante presso la sua residenza situata in un Comune diverso, qualora scelga una modalità più garantista per il contribuente.

  • Artt. 138, 139, 140 e 141 c.p.c.

    Disciplinano, rispettivamente, la notificazione a mani proprie, presso la residenza o dimora, mediante deposito e avvisi in caso di irreperibilità relativa, e presso il domiciliatario. Nel caso esaminato, la notifica postale per compiuta giacenza al legale rappresentante presupponeva l'impossibilità di utilizzare tali modalità.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 8

    Gli avvisi di deposito e la procedura di compiuta giacenza possono essere equiparati alle modalità dell'art. 140 c.p.c., ma solo quando siano indicati nominativo e recapito del legale rappresentante e sia impossibile consegnare l'atto presso la sede legale della società.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161

    La pretesa tributaria deve essere preceduta dalla notificazione dell'avviso di accertamento entro i termini previsti. La questione è rimasta assorbita dal rinvio, perché dipendeva dall'accertamento della validità delle notifiche degli avvisi.

Massime di principio

  • La notifica di un atto tributario al legale rappresentante di una società può essere effettuata presso la sua residenza anche se situata in un Comune diverso dal domicilio fiscale della società; tale circostanza, da sola, non rende invalida la notifica.
  • Quando l'atto è notificato al rappresentante, deve essere chiaramente specificato che egli riceve l'atto in tale qualità e non come destinatario personale.
  • La notificazione postale per compiuta giacenza al legale rappresentante non è automaticamente valida: occorre dimostrare che non era possibile effettuare la notifica a mani proprie o secondo le forme ordinarie previste dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.
  • In caso di contestazione della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto, l'amministrazione deve dimostrare non solo l'invio della raccomandata e il perfezionamento della compiuta giacenza, ma anche la sussistenza dei presupposti per avere utilizzato quella specifica modalità.
  • La mancata verifica dei presupposti della notifica da parte del giudice di merito comporta la cassazione della sentenza con rinvio, senza che ciò determini necessariamente l'annullamento definitivo della cartella: il giudice del rinvio dovrà accertare la validità delle notifiche e decidere poi sulle ulteriori questioni.

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