Cassazione Penale, Sentenza n. 14043/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il G.i.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanza del 30/05/2022, non ha accolto la richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato per il delitto previsto dall'art. 582 c.p. e ha restituito gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 459, comma 3, c.p.p. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato tale provvedimento in cassazione denunciandone l'abnormità. Il ricorso deduce, in sintesi: (i) che il rigetto si sarebbe fondato sulla mancata indicazione da parte del P.M. di elementi idonei a valutare la capacità dell'imputato di assolvere alla pena pecuniaria, con richiesta di una indagine patrimoniale non prevista dal rito; (ii) che il G.i.p. non avrebbe tenuto conto della determinazione del P.M. della sanzione al minimo, della riduzione prevista dal rito, del basso tasso di conversione e della possibilità di sospensione condizionale e pagamento rateale (art. 133-ter c.p.); (iii) che il provvedimento si fonderebbe su una valutazione di mera opportunità o su una prognosi negativa circa il pagamento, profili già qualificati come abnormi dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il G.i.p. non può rigettare la richiesta di decreto penale per ragioni di mera opportunità o fondandosi su una prognosi negativa circa la capacità dell'imputato di pagare la pena pecuniaria, essendo ciò un'ingerenza nelle attribuzioni del pubblico ministero e una usurpazione di facoltà riservate all'accusa. Pur richiamando la giurisprudenza che disciplina i limiti della valutazione giudiziale sulla congruità della pena (Sez. 4, n. 29349/2018), la Corte ha rilevato che nel caso di specie il G.i.p. ha effettivamente motivato il rigetto sulla prognosi relativa al pagamento, rendendo il provvedimento abnorme. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Ufficio del G.i.p. per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto per il quale era richiesta l'emissione del decreto penale di condanna
art. 459, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che consente al G.i.p. di restituire gli atti al pubblico ministero; il rigetto fondato su motivi di mera opportunità può integrare abnormità del provvedimento
art. 450, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede elementi da considerare per determinare il valore giornaliero in caso di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva; la mancata allegazione di elementi utili alla determinazione può essere rilevante nei limiti indicati dalla giurisprudenza, ma non legittima una indagine patrimoniale ampia o un rigetto basato su prognosi di mancato pagamento
art. 133-ter cod. pen.
Prevede la sospensione condizionale della pena e la possibilità di pagamento rateale; elementi che il giudice deve tenere presenti nella valutazione complessiva e che attenuano la motivazione del diniego basata su difficoltà di pagamento
Sez. U, n. 20569/2018 (Ksouri) e Sez. 6, n. 17702/2016
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio secondo cui è abnorme il provvedimento del G.i.p. che restituisce gli atti per motivi di mera opportunità o fondati su prognosi negativa circa il pagamento della pena pecuniaria, in quanto ciò usurpa competenze del pubblico ministero
Sez. 4, n. 29349/2018 (Bini)
Decisione che distingue le ipotesi e ammette che il giudice valuti la congruità della pena e l'eventuale incompletezza degli elementi sulla situazione economica quando rilevante per la determinazione del valore giornaliero in caso di conversione; tuttavia tale principio non autorizza valutazioni prognostiche generiche sulla capacità di pagamento
Massime di principio
- Il giudice per le indagini preliminari non può rigettare per mera opportunità la richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna: un rifiuto motivato da valutazioni politiche o da una prognosi negativa sulla capacità di pagamento integra abnormità.
- Eventuali lacune documentali sulla situazione economica dell'imputato possono rilevare nei limiti stabiliti dall'art. 450 c.p.p. quando si determini il valore giornaliero per la conversione della pena pecuniaria; non costituiscono invece titolo per avviare una indagine patrimoniale estesa o per negare il rito scelto dall'accusa.
- Il giudice deve considerare la determinazione del P.M. (es. sanzione al minimo), gli effetti del rito prescelto (riduzioni di pena) e le garanzie offerte dalla legge (sospensione condizionale, pagamento rateale) prima di valutare la concreta possibilità di adempimento della pena pecuniaria; tali elementi attenuano il fondamento di una prognosi negativa.
- Quando il diniego si fonda esclusivamente su una previsione di mancato pagamento o su ragioni di opportunità, la decisione è suscettibile di annullamento per usurpazione delle funzioni della pubblica accusa.
- In pratica: il G.i.p. può verificare la legittimità e completezza formale della richiesta e rilevare la mancanza di elementi essenziali per specifiche determinazioni tecniche (es. valore giornaliero per conversione), ma non può sostituirsi al P.M. nelle scelte di esercizio del procedimento monitorio con valutazioni prognostiche generiche.
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