Regolamento (UE) 2022/2466
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2466 della Commissione del 9 dicembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Nuez de Pedroso» (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione del nome "Nuez de Pedroso" come DOP nel registro unionale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La Commissione interviene dopo la pubblicazione della domanda e constata l’assenza di opposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha portata generale, entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Nuez de Pedroso".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’iscrizione, a livello dell’Unione europea, del nome "Nuez de Pedroso" come denominazione di origine protetta (DOP), ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda il prodotto classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non contiene esclusioni specifiche ulteriori; l’effetto è generale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Registrazione della denominazione di origine protetta "Nuez de Pedroso"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2466 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione di una nuova DOP nel sistema di tutela unionale dei prodotti agricoli e alimentari. L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 e completa il procedimento iniziato con la pubblicazione della domanda presentata dalla Spagna, in assenza di opposizioni.
Presupposti e iter procedurale
La Commissione richiama, nei considerando, l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina la pubblicazione della domanda di registrazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Viene altresì evidenziato che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento. Da ciò la Commissione trae la conclusione che il nome debba essere registrato.
Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto
L’articolo 1 stabilisce che il nome "Nuez de Pedroso" è registrato come DOP. Il nome riguarda un prodotto classificato nella classe 1.6 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati". La registrazione inserisce quindi la denominazione nel sistema di protezione europeo riservato ai prodotti che soddisfano i requisiti sostanziali e geografici previsti dalla disciplina di settore.
Effetti giuridici, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è formulato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento nazionali.}}ંભા}]}]}]}}]} }]}] }]}]}]}]}]}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }]}]}] }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}
Disposizioni principali
Registrazione della DOP "Nuez de Pedroso"
L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome "Nuez de Pedroso" nel registro come denominazione di origine protetta. Il nome identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si dà atto che la domanda di registrazione presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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