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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2466

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2466 della Commissione del 9 dicembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Nuez de Pedroso» (DOP)]

Normativa europea32022R2466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione del nome "Nuez de Pedroso" come DOP nel registro unionale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La Commissione interviene dopo la pubblicazione della domanda e constata l’assenza di opposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha portata generale, entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Nuez de Pedroso".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’iscrizione, a livello dell’Unione europea, del nome "Nuez de Pedroso" come denominazione di origine protetta (DOP), ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda il prodotto classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non contiene esclusioni specifiche ulteriori; l’effetto è generale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Registrazione della denominazione di origine protetta "Nuez de Pedroso"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2466 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione di una nuova DOP nel sistema di tutela unionale dei prodotti agricoli e alimentari. L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 e completa il procedimento iniziato con la pubblicazione della domanda presentata dalla Spagna, in assenza di opposizioni.

Presupposti e iter procedurale

La Commissione richiama, nei considerando, l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina la pubblicazione della domanda di registrazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Viene altresì evidenziato che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento. Da ciò la Commissione trae la conclusione che il nome debba essere registrato.

Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto

L’articolo 1 stabilisce che il nome "Nuez de Pedroso" è registrato come DOP. Il nome riguarda un prodotto classificato nella classe 1.6 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati". La registrazione inserisce quindi la denominazione nel sistema di protezione europeo riservato ai prodotti che soddisfano i requisiti sostanziali e geografici previsti dalla disciplina di settore.

Effetti giuridici, entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è formulato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento nazionali.}}ંભા}]}]}]}}]} }]}] }]}]}]}]}]}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }]}]}] }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}

Disposizioni principali

Registrazione della DOP "Nuez de Pedroso"

L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome "Nuez de Pedroso" nel registro come denominazione di origine protetta. Il nome identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si dà atto che la domanda di registrazione presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti agroalimentaridenominazioni di origine protetteindicazioni geografiche

Testo integrale

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