Regolamento (UE) 2022/2437
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2437 della Commissione del 9 dicembre 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, in via urgente, la mappa delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La revisione tiene conto dei nuovi focolai, in particolare nella Repubblica ceca, e dell'evoluzione della situazione epidemiologica in diversi Stati membri. L'intervento consiste esclusivamente nella sostituzione dell'allegato I, con effetto immediato dal giorno successivo alla pubblicazione. Per gli operatori del settore suinicolo e per le autorità veterinarie, ciò comporta la necessità di applicare le restrizioni territoriali aggiornate alle movimentazioni e alle misure di controllo.
Modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in vari Stati membri.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri interessati elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605, con effetto diretto e obbligatorio in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione. Incide sulla classificazione territoriale delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana, con particolare riguardo alle aree di Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Repubblica ceca, Bulgaria, Romania e, per alcune parti, altri territori individuati nell'allegato. Non introduce esclusioni generali autonome, ma aggiorna le delimitazioni territoriali esistenti sulla base dell'evoluzione epidemiologica; l'allegato I del regolamento (UE) 2021/605 resta il quadro di riferimento per l'applicazione delle misure speciali di controllo.
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana
Il regolamento interviene in un contesto di evoluzione rapida della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. La Commissione, richiamando il regolamento (UE) 2016/429 e l'articolo 71, paragrafo 3, del medesimo, aggiorna le zone soggette a restrizioni per adattarle ai nuovi focolai e al mutamento del rischio di diffusione.
Contesto e finalità
Nei considerando viene sottolineato che la peste suina africana è una malattia virale che colpisce suini detenuti e selvatici, con effetti gravi sulla popolazione animale, sulla redditività degli allevamenti e sui movimenti intra-UE e verso paesi terzi. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aveva già istituito misure speciali di controllo da applicare temporaneamente nelle zone soggette a restrizioni I, II e III; il presente atto ne aggiorna la base territoriale per tenere conto dell'evoluzione della situazione sanitaria.
Base giuridica e metodo di delimitazione
La Commissione fonda l'intervento sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sull'articolo 71, paragrafo 3. La delimitazione o revisione delle zone deve seguire criteri epidemiologici e scientifici, tenere conto del rischio di ulteriore diffusione, degli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri e delle norme internazionali della WOAH, oltre che delle motivazioni fornite dalle autorità nazionali competenti.
Motivo concreto della modifica
Un nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione di Liberec, in Repubblica ceca, ha determinato l'esigenza di una revisione immediata della classificazione territoriale. L'area non precedentemente elencata viene inserita come zona soggetta a restrizioni II, mentre la fascia confinante, priva di focolai confermati nei suini detenuti o selvatici, viene classificata come zona soggetta a restrizioni I. Il testo segnala anche che, dal precedente aggiornamento, la situazione epidemiologica in diversi Stati membri interessati si è ulteriormente evoluta.
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605 con il nuovo allegato. Ne consegue una nuova mappatura delle zone soggette a restrizioni I, II e III, articolata per Stati membri e, all'interno di questi, per regioni, province, comuni, distretti o altre unità territoriali dettagliate.
Le principali aree aggiornate riguardano:
- zone soggette a restrizioni I in Stati membri quali Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia e Repubblica ceca;
- zone soggette a restrizioni II in Stati membri quali Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Repubblica ceca, e altri territori specificati;
- zone soggette a restrizioni III in Bulgaria, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.
Per l'Italia, il regolamento distingue tra:
- zone soggette a restrizioni I in diverse aree del Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e Regione Friuli/altre aree non presenti nel testo fornito, oltre alla Repubblica ceca per la sola area di Liberec;
- zone soggette a restrizioni II in ampie porzioni di Piemonte, Liguria e Lazio;
- zone soggette a restrizioni III limitate alla Regione Sardegna, per la quale è previsto che tutto il territorio ricada in tale categoria.
Effetti pratici per operatori e autorità
L'aggiornamento delle zone incide sulle misure di controllo previste dal regolamento (UE) 2021/605, con effetti diretti su movimentazione di suini, prodotti e attività connesse nelle aree delimitate. Per gli operatori del settore, ciò implica l'obbligo di rispettare le restrizioni territoriali aggiornate e le connesse prescrizioni sanitarie applicabili nelle zone I, II e III.
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il nuovo testo allegato al regolamento. La modifica ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in diversi Stati membri, includendo e ricalibrando numerose aree territoriali in base alla situazione epidemiologica.
Criteri e base scientifica della delimitazione
Nei considerando si afferma che la delimitazione delle zone deve basarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione, su principi scientificamente validi, sugli orientamenti concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e sulle norme internazionali WOAH, oltre che sulle giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.
Motivo specifico della modifica: nuovo focolaio in Repubblica ceca
Il regolamento interviene a seguito di un nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione di Liberec, in Repubblica ceca. L'area interessata, prima non elencata, viene inserita come zona soggetta a restrizioni II; l'area confinante, in cui non sono stati confermati focolai nei suini detenuti o selvatici, viene classificata come zona soggetta a restrizioni I.
Delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III
L'allegato ripartisce le aree territoriali in tre parti: Parte I (zone soggette a restrizioni I), Parte II (zone soggette a restrizioni II) e Parte III (zone soggette a restrizioni III). Le zone comprendono numerose porzioni territoriali di Stati membri, con dettaglio fino a regioni, province, comuni, distretti o unità di gestione faunistica, soprattutto in Germania, Polonia, Italia, Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria e Romania.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 9 dic 2022Regolamento (UE) 2022/2498
- Regolamento · 9 dic 2022Regolamento (UE) 2022/2418
- Regolamento · 9 dic 2022Regolamento (UE) 2022/2466
- Regolamento · 8 dic 2022Regolamento (UE) 2022/2455
- Regolamento · 8 dic 2022Regolamento (UE) 2022/2456
- Regolamento · 8 dic 2022Regolamento (UE) 2022/2397
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →