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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2418

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2418 della Commissione del 9 dicembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda i metodi di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento (CE) n. 333/2007 in relazione ai metodi di analisi per il controllo di oligoelementi e contaminanti da processo nei prodotti alimentari. La modifica recepisce le migliori conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili, in particolare quanto al limite di quantificazione (LOQ) per i metodi di analisi dell’arsenico. L’intervento incide sui criteri di prestazione applicabili ai metodi analitici per piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico e arsenico inorganico, senza introdurre una disciplina autonoma distinta dal quadro già esistente.

Modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 adeguando i criteri di prestazione dei metodi di analisi per il controllo di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico e arsenico nei prodotti alimentari, in particolare i limiti di quantificazione (LOQ).

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli ufficiali e alle attività di analisi sui prodotti alimentari rientranti nel regolamento (CE) n. 1881/2006, limitatamente ai metodi di campionamento e di analisi disciplinati dal regolamento (CE) n. 333/2007. L’intervento riguarda i laboratori e le autorità che eseguono analisi per il controllo di tenori di oligoelementi e contaminanti da processo negli alimenti, con esclusione di altri settori non menzionati. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dei metodi di analisi per oligoelementi e contaminanti da processo nei prodotti alimentari

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2418 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 333/2007, che disciplina i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari. L’aggiornamento è giustificato dall’esigenza di allineare i criteri tecnici ai più recenti orientamenti scientifici sui limiti di rilevazione e quantificazione.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che la Commissione ha ritenuto opportuno recepire nel quadro normativo le migliori conoscenze scientifiche disponibili, in particolare il documento di orientamento elaborato dai laboratori di riferimento dell’Unione europea nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti. L’obiettivo è adeguare le prescrizioni sui limiti di quantificazione, soprattutto per l’arsenico, ai criteri tecnologicamente più aggiornati.

Ambito di applicazione

La modifica incide esclusivamente sull’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 e riguarda i metodi di analisi utilizzati nei controlli ufficiali sugli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1881/2006. Il perimetro applicativo interessa quindi laboratori ufficiali, autorità competenti e operatori coinvolti nelle analisi di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico e arsenico inorganico/arsenico totale. Non sono previste deroghe o esclusioni specifiche nel testo.

Contenuto della modifica all’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 secondo quanto indicato nell’allegato del nuovo regolamento di esecuzione. In particolare, viene sostituita la lettera a) del punto C.3.3.1, relativa ai criteri di prestazione dei metodi di analisi per:

  • piombo;
  • cadmio;
  • mercurio;
  • stagno inorganico;
  • arsenico inorganico.

La nuova tabella conferma i requisiti di:

  • specificità, da garantire senza interferenze di matrice o spettro;
  • ripetibilità (RSDr), con HORRATr inferiore a 2;
  • riproducibilità (RSDR), con HORRATR inferiore a 2;
  • recupero, secondo le disposizioni del punto D.1.2;
  • LOD, fissato a un terzo del LOQ.

Nuovi LOQ per i diversi contaminanti

Il regolamento riformula i limiti di quantificazione in modo differenziato:

  • per lo stagno inorganico, il LOQ è fissato a non più di 10 mg/kg;
  • per il piombo, il LOQ varia in funzione del limite massimo (ML):
    • se ML ≤ 0,02 mg/kg, il LOQ deve essere ≤ ML;
    • se 0,02 < ML < 0,1 mg/kg, il LOQ deve essere ≤ due terzi del ML;
    • se ML ≥ 0,1 mg/kg, il LOQ deve essere ≤ un quinto del ML;
  • per cadmio e mercurio, il LOQ è modulato in base al ML:
    • se ML ≤ 0,02 mg/kg, il LOQ deve essere ≤ due quinti del ML;
    • se 0,02 < ML < 0,1 mg/kg, il LOQ deve essere ≤ due quinti del ML;
    • se ML ≥ 0,1 mg/kg, il LOQ deve essere ≤ un quinto del ML;
  • per arsenico inorganico e arsenico totale:
    • se ML ≤ 0,03 mg/kg, il LOQ deve essere ≤ ML;
    • se 0,03 < ML < 0,1 mg/kg, il LOQ deve essere ≤ due terzi del ML;
    • se ML ≥ 0,1 mg/kg, il LOQ deve essere ≤ due terzi del ML.

Base giuridica e natura dell’atto

La base giuridica richiamata è l’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali. Il testo precisa inoltre che le misure adottate sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2418. La modifica riguarda il punto C.3.3.1, lettera a), relativo ai criteri di prestazione dei metodi di analisi.

Aggiornamento dei criteri di prestazione analitici

L’allegato sostituisce la lettera a) del punto C.3.3.1 del regolamento (CE) n. 333/2007 con nuovi criteri di prestazione per i metodi di analisi di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico e arsenico inorganico. Sono confermati requisiti di specificità, ripetibilità (RSDr), riproducibilità (RSDR), recupero e limiti tecnici di LOD/LOQ, con valori differenziati in funzione del metallo e del livello del limite massimo (ML).

Limiti di quantificazione per lo stagno inorganico

Per lo stagno inorganico il LOQ deve essere pari o inferiore a 10 mg/kg.

Limiti di quantificazione per il piombo

Per il piombo il LOQ è fissato in funzione del ML: quando ML è pari o inferiore a 0,02 mg/kg, il LOQ deve essere pari o inferiore al ML; quando ML è compreso tra 0,02 e 0,1 mg/kg, il LOQ deve essere pari o inferiore a due terzi del ML; quando ML è pari o superiore a 0,1 mg/kg, il LOQ deve essere pari o inferiore a un quinto del ML.

Limiti di quantificazione per cadmio e mercurio

Per cadmio e mercurio il LOQ dipende dal ML: se ML è pari o inferiore a 0,02 mg/kg, il LOQ deve essere pari o inferiore a due quinti del ML; se ML è compreso tra 0,02 e 0,1 mg/kg, il LOQ deve essere pari o inferiore a due quinti del ML; se ML è pari o superiore a 0,1 mg/kg, il LOQ deve essere pari o inferiore a un quinto del ML.

Limiti di quantificazione per arsenico inorganico e arsenico totale

Per arsenico inorganico e arsenico totale il LOQ segue una struttura graduata: se ML è pari o inferiore a 0,03 mg/kg, il LOQ deve essere pari o inferiore al ML; se ML è compreso tra 0,03 e 0,1 mg/kg, il LOQ deve essere pari o inferiore a due terzi del ML; se ML è pari o superiore a 0,1 mg/kg, il LOQ deve essere pari o inferiore a due terzi del ML.

Motivazione scientifica dell’aggiornamento

Nei considerando si afferma che i laboratori di riferimento dell’Unione nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti hanno elaborato un documento di orientamento sulla stima di LOD e LOQ, e che tali conclusioni devono riflettersi nelle prescrizioni relative ai LOQ per i metodi di analisi dell’arsenico del regolamento (CE) n. 333/2007.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialicontaminanti alimentarimetodi di analisinormazione tecnica

Testo integrale

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