Cassazione Penale, Sentenza n. 38047/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Appello per cassazione avverso la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), articolato su molteplici censure: vizio di interpretazione della norma sul concorso esterno e sullo 'scambio politico-mafioso' (richiesta di ricollegare la pronuncia al principio Mannino), violazione dell'art. 627 c.p.p. per omissione o insufficienza di rinnovo istruttorio, contraddittorieta e manifesta illogicita della motivazione sulla valutazione delle prove, specificamente delle dichiarazioni del collaboratore Antonino Birrittella; errori nella delimitazione temporale della condotta e quindi nella valutazione della prescrizione (applicazione legge n. 251/2005), vizio nella valutazione della responsabilita e nella dosimetria della pena con diniego delle attenuanti generiche, nonche violazioni di numerose disposizioni processuali richiamate (artt. 530, 191,192,195,238-bis,468,495,546 c.p.p. e principi costituzionali e CEDU).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la decisione della Corte di appello di Palermo che aveva dichiarato l'imputato colpevole e lo aveva condannato a sei anni di reclusione con applicazione della riduzione prevista per il rito abbreviato. La Corte di Cassazione ha ritenuto nel complesso corretta la valutazione probatoria della Corte di merito, inclusa la rinnovazione istruttoria disposta in sede di rinvio e la valutazione di attendibilita del collaboratore Birrittella alla luce dei riscontri emersi; ha giudicato appropriata l'applicazione dei principi sulla configurabilita dello scambio politico-mafioso (con riferimento ai criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimita, in particolare Sen. U. Mannino) e ha condiviso la conclusione che la disponibilita dell'imputato verso Cosa Nostra si sia protratta fino al 2006, escludendo la prescrizione. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione negativa sulle attenuanti generiche e la conseguente dosimetria della pena. In conseguenza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di difesa e rappresentanza in favore di alcune parti civili, liquidando importi specifici.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Il reato di associazione mafiosa e il concorso esterno richiedono un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario che abbia efficacia causale nel conservare o rafforzare le capacita operative dell'organizzazione; lo 'scambio politico-mafioso' integra il reato se gli impegni del politico sono seri, concreti e dimostrano efficacia ex post
art. 110 cod. pen.
Richiamato in rubricatura per la partecipazione a piu reati; impiego per la struttura dell'imputazione e la concorrente responsabilita
art. 627 cod. proc. pen.
Regola la valutazione delle prove nel giudizio di rinvio: il giudice del rinvio non e obbligato a riaprire tutte le prove richieste, ma deve assumere quelle indispensabili e rilevanti per la decisione; la Corte ha ritenuto legittime le scelte istruttorie operate dal giudice del rinvio
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Articolo relativo all'assoluzione perche il fatto non sussiste; richiamato nella cronologia processuale delle assoluzioni parziali in primo grado
art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Principio di valutazione complessiva del materiale probatorio e divieto di valutazioni parcellizzate; la Corte ha richiamato l'obbligo di lettura d'insieme degli episodi
art. 619 cod. proc. pen.
Consentita correzione di errori di diritto nell'enunciazione astratta da parte della Cassazione senza annullamento quando l'essenziale del contesto decisorio resta valido; la Corte l'ha invocata per rettificare alcune enunciazioni astratte della Corte di appello
art. 603 cod. proc. pen.
Indica che il giudice del rinvio deve disporre assunzione delle prove indicate se indispensabili per la decisione; criterio usato per valutare le richieste di rinnovazione istruttoria
legge n. 251/2005
Ha inasprito il trattamento sanzionatorio per il reato associativo mafioso e ha raddoppiato i termini prescrizionali per taluni reati; la Corte ha applicato la disciplina per escludere la prescrizione del reato fino al 2032 (calcolo basato sullinterruzione del termine con l'ordinanza del 11/5/2012)
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Riferimento ai raddoppi dei termini prescrizionali per i reati gravi; utilizzato nel calcolo della prescrizione
art. 8 d.l. n. 152/1991 (attenuante dissociazione)
Richiamata in rapporto alla valutazione delle dichiarazioni del collaborante, come elemento che puo influire sulla valutazione della sua 'cultura mafiosa' e quindi della credibilita
artt. 111 Cost. e 6 CEDU
Principi costituzionali e convenzionali richiamati a tutela del giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettati i diritti processuali dellimputato nel complesso della procedura
Massime di principio
- Il concorso esterno in associazione mafiosa richiede un contributo concreto, consapevole e rilevante che abbia efficacia causale nella conservazione o nel rafforzamento dellorganizzazione; il patto politico-mafioso integra il reato se gli impegni assunti sono seri, concreti e valutabili ex post
- La qualita e la durata del rapporto politico-mafia possono rendere la condotta permanente: la permanenza cessa solo se vi e prova di una desistita e la prescrizione va calcolata tenendo conto delle norme che raddoppiano i termini e degli atti interruttivi
- La valutazione della credibilita dei collaboratori di giustizia e delle prove e rimessa al giudice di merito e puo essere riconsiderata in sede di rinvio; la Cassazione non puo rimettere mano a un nuovo apprezzamento del merito salvo carenze logiche o di diritto manifeste
- Le richieste di rinnovazione istruttoria in sede di rinvio devono essere motivate sulla base della indispensabilita delle prove per la decisione; il giudice del rinvio puo limitare lassunzione di prove se non ritenute indispensabili
- In tema di scambio politico-mafioso, la mancata esecuzione materiale delle promesse non esclude responsabilita se e dimostrabile che gli impegni, per la loro serieta e concretezza, hanno inciso sulla forza operativa dellorganizzazione
- Le decisioni di merito che danno contezza di un esame complessivo e coerente del dato probatorio sono difficilmente assoggettabili a cassazione per semplice dissenso valutativo; occorre dimostrare vizi di diritto o illogicita manifesta nella motivazione
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