Cassazione Civile, Ordinanza n. 29238/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'avvocata per il pagamento di compensi professionali asseritamente maturati per attività difensiva svolta in relazione a un contenzioso di carattere amministrativo. L'ente ingiunto propose opposizione, che fu dichiarata inammissibile dal giudice di pace e poi dal tribunale, ritenendo applicabile il rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 per le controversie sui compensi degli avvocati e, conseguentemente, considerando tardiva l'opposizione perché proposta con citazione e non tempestivamente iscritta a ruolo entro il termine di quaranta giorni. Nel ricorso per cassazione l'ente dedusse: 1) violazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 e degli artt. 7 e 702-bis c.p.c., sostenendo che il giudizio doveva seguire il rito ordinario; 2) violazione dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 150/2011, perché le prestazioni non riguardavano attività giudiziale in materia civile e quindi il rito speciale era inapplicabile; 3) violazione degli artt. 4 d.lgs. 150/2011 e 14 d.lgs. 150/2011, perché comunque gli effetti della domanda si sarebbero prodotti dalla notifica della citazione, con tempestività dell'opposizione. La professionista resistette e propose ricorso incidentale sulla compensazione delle spese, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 633, 636, 642 c.p.c., 2233 c.c., 13 l. 247/2012, 9 l. 27/2012, 634 c.p.c., 15 l. 81/2017 e 91 c.p.c., anche per contestare la statuizione del tribunale secondo cui il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere emesso senza previa liquidazione dell'Ordine professionale.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che l'art. 14 d.lgs. 150/2011 si applica solo alle controversie sugli onorari per prestazioni giudiziali in materia civile e non alle prestazioni rese in un contenzioso amministrativo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio in diversa composizione, affinché riesamini la causa applicando il rito corretto e provveda anche sulle spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 150/2011
Si applica alle controversie previste dall'art. 28 della legge n. 794/1942, cioè agli onorari di avvocato e procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile; non si estende ai compensi per prestazioni rese in materia diversa da quella civile.
art. 28 l. 794/1942
Costituisce il riferimento sostanziale delle controversie richiamate dall'art. 14 d.lgs. 150/2011, limitate agli onorari per prestazioni giudiziali civili.
art. 702-bis c.p.c.
Era stato ritenuto dal giudice di merito il rito corretto per l'opposizione, ma la Corte precisa che la qualificazione del rito dipende dalla natura della controversia e non da un automatismo.
art. 7 c.p.c.
Richiamato nel ricorso principale in relazione al riparto di competenza del giudice di pace, ma non è oggetto di specifica ratio decidendi.
art. 641 c.p.c.
Richiamato dal giudice di merito per affermare la tardività dell'opposizione, ma la questione viene superata dall'erronea qualificazione del rito.
art. 4 d.lgs. 150/2011
Il giudice deve, ove occorra, mutare il rito; gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 360 c.p.c.
Usato come base dei motivi di ricorso per cassazione per denunciare violazioni di legge e nullità processuali.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per dedurre ultrapetizione nella motivazione sulle spese.
art. 633 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di decreto ingiuntivo per compensi professionali.
art. 634 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per la prova scritta del credito e l'uso della fattura.
art. 636 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale quanto alla domanda monitoria per compensi professionali.
art. 642, secondo comma, c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione all'emissione del decreto ingiuntivo.
art. 2233 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere che un preciso accordo sul compenso escluderebbe la necessità del parere di congruità.
art. 13 l. 247/2012
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di parametri e determinazione dei compensi forensi.
art. 9 l. 27/2012
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di determinazione dei compensi professionali.
art. 15 l. 81/2017
Richiamato nel ricorso incidentale per la disciplina dei compensi e della prova documentale.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale sul criterio della soccombenza per la regolazione delle spese.
Massime di principio
- L'art. 14 d.lgs. 150/2011 disciplina solo le controversie relative agli onorari di avvocato e procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile; quando il credito concerne attività difensiva svolta in un diverso ambito contenzioso, il rito speciale non è applicabile.
- Il giudice deve qualificare esattamente la domanda in base alla situazione dedotta in causa e applicare il rito corrispondente alla natura effettiva della controversia, senza fare affidamento su una qualificazione automatica o meramente formale.
- Se il rito applicato in primo grado è errato, la verifica della tempestività dell'opposizione o della domanda va compiuta secondo il rito correttamente applicabile; l'erronea applicazione del rito speciale non può fondare la declaratoria di tardività.
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