Cassazione Civile, Ordinanza n. 32300/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva presentato istanza di rimborso dell'IRES versata per gli anni d'imposta 2012-2015, assumendo di aver sostenuto investimenti ambientali agevolabili ai sensi della c.d. Tremonti Ambiente e di non aver fruito a suo tempo della relativa deduzione in dichiarazione. Formatosi il silenzio-rifiuto, la società aveva ottenuto accoglimento in primo grado e in appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello con cui era stata eccepita la tardività dell'istanza di rimborso e, quindi, la decadenza dal diritto; 2) violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c., per errata ripartizione dell'onere della prova e per avere la CTR ritenuto sufficiente la prova della contribuente senza valorizzare l'esigenza di una perizia giurata e asseverata per determinare la componente ambientale dell'investimento; 3) violazione della disciplina sostanziale sull'agevolazione (art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000, d.m. 6 agosto 2010 e art. 19 del decreto MISE 5 luglio 2012), per erronea valutazione dei presupposti soggettivi, del calcolo della quota agevolabile e del periodo di realizzazione dell'investimento. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, perché la CTR non aveva esaminato il motivo di appello relativo alla decadenza/tardività dell'istanza di rimborso, pur trattandosi di questione già dedotta e decisa in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sull'omessa pronuncia della CTR sulla questione preliminare di decadenza dall'istanza di rimborso.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice di appello deve pronunciarsi su tutti i motivi devoluti; l'omessa decisione su un motivo specifico integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro di ricorso utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 2697 c.c.
Richiamato dall'Agenzia per contestare la ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di rimborso.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dall'Agenzia per censurare la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato come base normativa dell'eccezione di tardività/decadenza dell'istanza di rimborso.
art. 6, commi 13-19, legge 23 dicembre 2000, n. 388
Norma agevolativa invocata dalla contribuente per ottenere il rimborso IRES relativo agli investimenti ambientali.
d.m. 6 agosto 2010
Richiamato quale fonte attuativa della disciplina agevolativa ambientale.
art. 19 del Decreto M.I.S.E. 5 luglio 2012
Richiamato nell'ambito della disciplina applicabile alla determinazione e fruizione dell'agevolazione ambientale.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il giudice deve esaminare e decidere ogni motivo specificamente devoluto; la mancata pronuncia su una questione preliminare o di merito integra vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Nei giudizi aventi ad oggetto il diniego di rimborso tributario, la questione della tempestività dell'istanza e della eventuale decadenza è una questione di diritto che, se dedotta in appello, deve essere oggetto di espressa decisione.
- Quando un motivo di ricorso per cassazione è accolto per omessa pronuncia su una questione preliminare assorbente, gli ulteriori motivi che attengono al merito restano assorbiti.
- L'errata o incompleta valutazione dei presupposti sostanziali di un'agevolazione fiscale non può essere scrutinata in cassazione se la sentenza impugnata è già affetta da omessa pronuncia su una questione preliminare decisiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32209/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_civile · 11 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32210/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_civile · 11 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32211/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_civile · 11 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32212/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_civile · 11 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32216/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_civile · 11 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32217/2025 del 11/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →