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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41682/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere, denunciando illogicità, contraddittorietà e apparente motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. In particolare sostiene che: il Tribunale avrebbe fondato la pericolosità sociale prevalentemente su congetture relative agli ambienti di 'ndrangheta, nonostante l'esclusione dell'art. 416-bis; la valutazione sulla possibilità di ripristino di relazioni criminali sarebbe priva di logica; vi sarebbe contraddizione nel richiamare la remissione in libertà di altri coimputati (tra cui un cugino) quando questi sarebbero stati assolti o comunque non qualificati allo stesso titolo; la motivazione sarebbe apparente perché generica, non valutando concretamente il pericolo di reiterazione o di fuga e non tenendo conto delle concrete misure alternative proposte (domiciliazione in Alessandria, braccialetto elettronico, partner incensurato e lavoro).

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il sindacato in sede di legittimità sulle misure cautelari è limitato a vizi di legge o a manifesta illogicità della motivazione, non alla diversa valutazione dei fatti. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente motivato la conferma della custodia in carcere basandosi principalmente sulle modalità e sulla professionalità dell'azione nel traffico di stupefacenti e sul ruolo decisionale della Pace nel sodalizio, non esclusivamente sull'appartenenza a contesti di 'ndrangheta; ha inoltre considerato congrua la prognosi di pericolo di reiterazione, anche alla luce di precedenti condanne e dei rapporti con persone attive nel narcotraffico in territori diversi dalla residenza. Ha dichiarato irrilevante, ai fini cautelari, la proposta di domiciliari lontano dal luogo del reato e ha ritenuto insufficiente il controllo elettronico a garantire il rispetto delle prescrizioni. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma penale sostanziale relativa al traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. La Corte ha confermato che la gravità e le modalità del reato, nonché il ruolo nell'organizzazione, sono elementi rilevanti per la valutazione della pericolosità cautelare.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma collegata (reati connessi alla droga) richiamata nel fascicolo; utilizzata per evidenziare condanne pregresse di persone connesse, a fini di valutazione della propensione a delinquere.

  • art. 416-bis c.p.

    Fattispecie di associazione di tipo mafioso. Il Tribunale ha escluso l'applicazione del 416-bis ma ha comunque ritenuto possibile considerare il contesto di rapporti con ambienti mafiosi come elemento di quadro valutativo della pericolosità, senza trasformare l'esclusione del reato in ostacolo alla valutazione complessiva.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Riferimento a eventuali aggravanti collegate all'associazione di tipo mafioso; la Corte rileva che tali aggravanti sono state escluse ma ciò non impedisce di valutare le modalità di condotta e i legami come elementi indiziari ai fini cautelari.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Norma sul giudizio di proporzionalità e sulla presunzione cautelare. La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della presunzione cautelare, la mera offerta di domiciliari lontano dal luogo del reato quando vi è attitudine dell'indagato a relazionarsi con reti criminali in territori diversi.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la motivazione illogica o contraddittoria. La Corte ha ritenuto che i rilievi difensivi non configurassero una manifesta illogicità bensì una diversa valutazione delle stesse circostanze di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali nel processo di cassazione; applicata alla ricorrente per il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: sono ammissibili solo vizi di diritto o motivazioni manifestamente illogiche; non è luogo per rimettere in discussione la valutazione delle prove e delle circostanze di fatto fatta dal giudice di merito.
  • L'esclusione formale del reato associativo (art. 416-bis) non impedisce al giudice di merito di considerare il contesto relazionale e i rapporti con ambienti mafiosi come elementi indiziari utili a valutare la pericolosità e la propensione a delinquere, purché la motivazione colleghi tali elementi alle modalità concrete del fatto.
  • La gravità, la professionalità e il ruolo decisionale nell'attività delittuosa sono fattori determinanti nella valutazione della necessità della misura cautelare più afflittiva (custodia in carcere).
  • Proposte di misure alternative (domiciliari, controllo elettronico) possono essere ritenute insufficienti se il luogo della misura è lontano dal "locus delicti" e se sussiste una concreta possibilità di reiterazione o di riorganizzazione di reti criminali in territori diversi.
  • L'assoluzione o la remissione in libertà di altri coimputati non esclude automaticamente il rischio di recidiva o la rilevanza di rapporti con tali soggetti ai fini cautelari; rilevano condanne pregresse e il quadro complessivo dei rapporti.
  • Per ottenere la sostituzione di una misura cautelare il difensore deve dimostrare l'insussistenza dei presupposti cautelari con argomentazioni specifiche e concrete, non limitarsi a censure generiche sulla motivazione.

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