Cassazione Civile, Ordinanza n. 16150/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato, tramite estratto di ruolo, due cartelle di pagamento deducendone la nullità per asserita invalidità della notificazione: la consegna sarebbe avvenuta a una vicina di casa senza prova del successivo invio della raccomandata informativa, e senza attestazione delle ricerche compiute dal messo notificatore. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme sulla notificazione delle cartelle e del processo civile, nonché nullità della sentenza, sul presupposto che la notifica fosse radicalmente invalida.
La decisione
La Corte ha ritenuto decisivo il sopravvenuto art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come interpretato dalle Sezioni Unite, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile e la cartella invalidamente notificata è direttamente impugnabile solo se il debitore dimostri uno specifico pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo. Nel caso concreto, tale elemento specificativo dell'interesse ad agire non risultava dagli atti né era stato allegato dalla ricorrente. Perciò la sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio e la causa è stata decisa nel merito con declaratoria di inammissibilità del ricorso originario. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancanza di difese della parte intimata; esclusa altresì ogni pronuncia sul raddoppio del contributo unificato per la sopravvenienza della ragione di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
"violazione e falsa applicazione di norme di diritto e/o ad error in procedendo"
La ricorrente ha incardinato il motivo di cassazione come vizio di violazione di legge e/o di omesso esame; la Corte non entra nel merito della notifica, perché ritiene assorbente la carenza di interesse ad agire alla luce della normativa sopravvenuta.
art. 26, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato come norma asseritamente violata in tema di notificazione delle cartelle di pagamento.
art. 60, primo comma, lett. b-bis), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come norma sulla notificazione invocata dalla ricorrente per contestare la validità della notifica.
art. 139, commi 2 e 3, c.p.c.
Richiamato quale disciplina della notificazione a persona di famiglia, addetto o vicino di casa e degli adempimenti successivi.
art. 148 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notificazioni.
art. 149 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notificazioni postali.
art. 48 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 5 l. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamato quale norma sulla raccomandata informativa conseguente alla notificazione eseguita a soggetto diverso dal destinatario.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215
Ha introdotto, mediante novella dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, la disciplina che esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e ammette la diretta impugnazione solo in presenza di specifici pregiudizi.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La Corte lo applica ai processi pendenti e afferma che l'interesse ad agire contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata sussiste soltanto nei casi tassativamente indicati e se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio.
art. 363 c.p.c.
È il fondamento del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite richiamate nella decisione.
art. 372 c.p.c.
È indicato come mezzo per il deposito documentale in cassazione ai fini della prova dello specifico interesse ad agire.
art. 19, comma 1, d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110
Richiamato per segnalare la decorrenza della modifica normativa menzionata dalla Corte.
art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973
Citato tra i possibili pregiudizi derivanti dall'iscrizione a ruolo, che possono fondare la diretta impugnazione.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato per individuare i soggetti pubblici nei cui rapporti di pagamento può emergere il pregiudizio rilevante ai fini dell'impugnazione diretta.
Massime di principio
- In tema di riscossione mediante ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; il ruolo e la cartella di pagamento asseritamente invalidamente notificata sono direttamente impugnabili solo nei casi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio previsto dalla legge.
- La sopravvenienza normativa che seleziona i casi di tutela immediata incide sulla condizione dell'azione, perché l'interesse ad agire ha natura dinamica e deve sussistere fino al momento della decisione.
- Nei processi pendenti, la prova dello specifico interesse ad agire deve essere allegata e dimostrata tempestivamente; in cassazione ciò può avvenire mediante deposito documentale nei limiti consentiti o fino all'adunanza camerale, mentre nel merito può rilevare la rimessione in termini.
- Quando manca la dimostrazione di uno dei pregiudizi tipizzati dalla legge, il ricorso originario contro l'estratto di ruolo va dichiarato inammissibile, con cassazione senza rinvio della sentenza che abbia deciso diversamente.
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