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Sentenza

Sentenza n. 1341/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, fino alla proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento della carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 791/2024 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, pubblicata il 12 novembre 2024 e notificata il 15 aprile 2025. Nel corso del giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva rilasciato la carta docente nel marzo 2026, chiedendo pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e insistendo per la condanna alle spese. L’Amministrazione ha confermato l’avvenuta esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante l’esecuzione della sentenza ottemperanda. Quanto alle spese, il Collegio ha considerato sia l’adempimento spontaneo dell’Amministrazione, sia il fatto che l’esecuzione fosse intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. Ha quindi compensato le spese per metà e posto la restante metà a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, liquidandola in 400 euro, oltre accessori e rimborso forfettario, con attribuzione al difensore antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso e la pretesa sostanziale del ricorrente risulta così soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • L’adempimento spontaneo dell’Amministrazione non esclude la regolazione delle spese a suo carico quando l’esecuzione del giudicato sia intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso di ottemperanza.
  • Nella regolazione delle spese del giudizio di ottemperanza possono essere valutati congiuntamente l’adempimento dell’Amministrazione, le difficoltà gestionali connesse a un contenzioso seriale e il ritardo con cui l’esecuzione è intervenuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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