Sentenza del 14/03/2022 n. 8205 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
H. spa impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto illegittime le ingiunzioni di pagamento notificate a Ceva per la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA 1) per gli anni 2003-2010. Il ricorso denunciava, in sostanza, un errore logico-giuridico del giudice di merito che aveva attribuito effetto esonerativo totale alla sola dimostrazione della produzione, su gran parte delle aree occupate da Ceva, di rifiuti speciali (imballaggi terziari), senza considerare che: a) la produzione di rifiuti speciali su parte delle superfici non escludeva la produzione di rifiuti urbani ordinari sulle restanti aree; b) la prova fornita riguardava solo la "gran parte" delle aree e non l'interezza, sicché doveva essere quantificata la superficie esentata; c) la quota fissa della tariffa è dovuta comunque per l'intera superficie detenuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale abbia errato nel dichiarare la totale illegittimità degli atti impositivi limitandosi alla prova della produzione di rifiuti speciali su gran parte dei locali. La Corte ha affermato che: 1) la produzione comprovata di rifiuti speciali non esclude automaticamente la produzione di rifiuti urbani ordinari nelle altre aree; 2) il contribuente che chiede l'esclusione di porzioni di superficie dalla base imponibile deve provare l'esclusività e la delimitazione delle aree che producono rifiuti speciali e l'autosmaltimento; 3) anche se provata l'esistenza di rifiuti speciali su ampie superfici, la parte fissa della tariffa è comunque dovuta sull'intera superficie. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna per nuovo esame e determinazione anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3
"nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti (...)"
La Corte conferma che l'art.62, comma 3 consente l'esclusione dalla superficie tassabile delle sole aree in cui, per struttura e destinazione, si formano di regola rifiuti speciali. Tale esclusione opera anche per gli imballaggi terziari, purché il contribuente provi natura, delimitazione della superficie e autosmaltimento.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49
Il tributo (o tariffa) è strutturato in quota variabile, dovuta in relazione alla produzione di rifiuti urbani o assimilati, e quota fissa, dovuta in relazione al possesso/detenzione di superfici idonee alla produzione di rifiuti. La parte variabile può essere esclusa solo se il contribuente prova l'esclusiva produzione di rifiuti speciali non assimilabili e lo smaltimento autonomo.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 7
Riferimento normativo relativo alle modalità di conferimento e recupero di rifiuti speciali: gli imballaggi terziari devono essere avviati a recupero tramite operatori autorizzati e non possono entrare nel circuito della raccolta urbana.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63
Richiamato in giurisprudenza come norma collegata alla quantificazione della superficie esente: la riduzione opera in funzione della delimitazione e prova delle aree che producono rifiuti speciali.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70
Prevede obblighi denunziativi/informativi a carico del contribuente; sulla quantificazione della superficie imponibile grava l'onere informativo del soggetto che chiede l'esclusione.
Codice Civile, art. 2729
Norma sul principio del qui prodest e sull'onere della prova: la Corte rileva che la CTR non poteva desumere presunzioni inverse senza considerare l'onere probatorio del contribuente quando chiede l'esenzione parziale.
Codice di Procedura Civile, art. 360
Richiamato come base formale dei motivi di cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione) utilizzati da H. spa.
Massime di principio
- La prova dell'esclusiva produzione di rifiuti speciali e dell'autosmaltimento grava sul contribuente che chiede l'esclusione della superficie dalla base imponibile: deve dimostrare natura, delimitazione delle aree esentate e l'effettivo smaltimento autonomo tramite operatori autorizzati.
- La dimostrazione della produzione di rifiuti speciali su parte (anche ampia) delle superfici non comporta automaticamente l'esonero totale dal pagamento della tariffa: occorre verificare la possibile produzione, nelle rimanenti aree, di rifiuti urbani o assimilati.
- La tariffa è composta da quota variabile e quota fissa: la quota variabile è esclusa solo se provata l'esclusiva produzione di rifiuti non assimilabili; la quota fissa è dovuta in ogni caso sull'intera superficie detenuta, essendo finalizzata a coprire costi generali del servizio.
- In caso di contestazione occorre una valutazione quantitativa delle superfici: il giudice deve accertare e quantificare la parte di superficie effettivamente esente e quella soggetta a imposizione.
- Il giudice tributario non può fondare l'esonero totale su presunzioni non supportate da adeguata prova documentale e deve rispettare la ripartizione degli oneri probatori prevista dalla normativa e dalla giurisprudenza.
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