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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-32/24

Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 27 February 2025. — OA v European Parliament. — Appeal – Civil service – Staff Regulations of Officials – EU pension scheme – Article 77, third subparagraph – Scope of application – Accredited parliamentary assistant who has spent his entire professional career in the European Parliament – Interpretation consistent with the principles of equal treatment and non-discrimination – Principle of the protection of legitimate expectations. — Case C-32/24 P

Giurisprudenza europea62024CJ0032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha respinto l'appello di un ex assistente parlamentare accreditato del Parlamento europeo che chiedeva l'applicazione del meccanismo pensionistico speciale dell'articolo 77, terzo comma, dello Statuto dei funzionari. Secondo la Corte, tale meccanismo richiede una carriera in più posizioni e non può operare quando l'interessato abbia svolto sempre la stessa funzione. È stata inoltre esclusa la violazione del principio di non discriminazione e della tutela dell'affidamento legittimo, perché eventuali assicurazioni contrarie non potevano prevalere sulla normativa applicabile.

Interpretazione dell'articolo 77, terzo comma, dello Statuto dei funzionari: esclusione dell'assistente parlamentare accreditato che abbia svolto tutta la carriera nel Parlamento europeo dal meccanismo di calcolo speciale della pensione e diniego della tutela dell'affidamento legittimo.

La questione giuridica

Se l'articolo 77, terzo comma, dello Statuto dei funzionari, letto in combinazione con gli articoli 109 e 135 del RAA/CEOS e alla luce dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e tutela dell'affidamento legittimo, consenta a un assistente parlamentare accreditato che abbia svolto l'intera carriera in tale funzione di beneficiare del calcolo pensionistico "pro rata" basato sull'ultimo stipendio percepito in una precedente funzione diversa; e se eventuali informazioni fornite dal Parlamento possano fondare una responsabilità risarcitoria per violazione dell'affidamento legittimo.

Principio di diritto

L'articolo 77, terzo comma, dello Statuto dei funzionari non si applica a un assistente parlamentare accreditato che abbia svolto tutta la carriera nella medesima funzione presso il Parlamento europeo, poiché il meccanismo speciale presuppone che il soggetto abbia percepito, in una diversa posizione, uno stipendio finale superiore a quello rilevante ai sensi del secondo comma dell'articolo 77. Ne consegue che non vi è discriminazione rispetto ad altri soggetti nella stessa situazione, e che la tutela dell'affidamento legittimo non può essere invocata contro un'informazione, anche precisa, che sia incompatibile con la normativa applicabile. Il ricorso è quindi respinto integralmente.

Norme richiamate

  • Articolo 1d(1) dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 77 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articoli 2 e 3 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 1 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (CEOS/RAA)
  • Articolo 5a del CEOS/RAA
  • Articolo 109(1) del CEOS/RAA
  • Articolo 135 del CEOS/RAA
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 184(2) del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138(1) e (2) del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 119 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 168(1)(d) e articolo 169(2) del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Interpretazione dell'articolo 77, terzo comma, dello Statuto dei funzionari per un assistente parlamentare accreditato

La pronuncia riguarda un ricorso per impugnazione proposto da un ex assistente parlamentare accreditato del Parlamento europeo contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto la sua domanda di annullamento di una decisione amministrativa in materia pensionistica e la correlata domanda risarcitoria. La Corte affronta in particolare la portata del meccanismo speciale di calcolo della pensione previsto dall'articolo 77, terzo comma, dello Statuto dei funzionari, nonché i profili di parità di trattamento e affidamento legittimo.

Fatti e procedimento principale

OA aveva lavorato presso il Parlamento europeo dal 2010 al 2021 come assistente parlamentare accreditato, in successione di contratti e classificazioni di grado. Dopo aver chiesto, il 25 marzo 2021, chiarimenti sul calcolo della pensione e in particolare l'applicazione di un criterio fondato sulla media degli stipendi percepiti durante la carriera, il Parlamento ha respinto la richiesta con decisione del 19 aprile 2021, confermata in sede di reclamo.

Dinanzi al Tribunale, OA chiedeva:

  • l'annullamento della decisione di rigetto e della decisione sul reclamo;
  • il risarcimento del danno derivante, a suo dire, dalla violazione del principio di tutela dell'affidamento legittimo.

Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo in sostanza che:

  • l'articolo 77 non prevede il calcolo della pensione sulla base della media degli stipendi di carriera;
  • il terzo comma dell'articolo 77 non è applicabile a un APA come OA;
  • la pensione va calcolata sullo stipendio base finale rilevante ai sensi del secondo comma dell'articolo 77;
  • le informazioni fornite dall'istituzione non costituivano assicurazioni precise, incondizionate e concordanti.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama anzitutto l'articolo 1d(1) dello Statuto dei funzionari, che vieta ogni discriminazione nell'applicazione dello Statuto.

Sul versante pensionistico, sono centrali:

  • l'articolo 77 dello Statuto dei funzionari, in particolare il secondo e il terzo comma;
  • gli articoli 2 e 3 dell'allegato VIII allo Statuto dei funzionari, relativi al calcolo dell'anzianità pensionabile e al legame con gli anni di servizio;
  • l'articolo 109(1) del CEOS/RAA, che estende agli agenti contrattuali il regime pensionistico dello Statuto dei funzionari;
  • l'articolo 135 del CEOS/RAA, che prevede l'applicazione per analogia delle disposizioni sulla sicurezza sociale;
  • l'articolo 5a del CEOS/RAA, che definisce gli assistenti parlamentari accreditati.

Le questioni dedotte in appello

OA articolava cinque motivi di impugnazione:

  • errore di motivazione del Tribunale, per non avere risposto correttamente al suo argomento sul "pro rata rule" dell'articolo 77, terzo comma;
  • interpretazione erronea e discriminatoria di tale disposizione;
  • incomprensione del funzionamento del regime pensionistico dell'UE;
  • interpretazione erronea del secondo comma dell'articolo 77;
  • violazione del principio di tutela dell'affidamento legittimo.

Sul primo motivo: motivazione e oggetto del dibattito

La Corte respinge preliminarmente l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Parlamento. Pur osservando che in appello non è consentito introdurre nuove censure, la Corte rileva che OA contestava in realtà la mancata risposta del Tribunale a un argomento già dedotto in primo grado, ossia l'applicabilità del meccanismo pro rata.

Nel merito, la Corte ricorda che il Tribunale non è tenuto a rispondere in modo analitico a ogni argomentazione delle parti, purché la motivazione consenta di comprendere la soluzione adottata e di esercitare il controllo giurisdizionale. Nel caso concreto, il Tribunale aveva effettivamente esaminato la tesi relativa al "pro rata rule" e, ritenendo la disposizione inapplicabile alla situazione di OA, aveva implicitamente respinto la pretesa. Il primo motivo viene quindi rigettato.

Sul secondo motivo: ambito di applicazione del terzo comma dell'articolo 77 e non discriminazione

La Corte svolge l'interpretazione decisiva della disposizione. Essa chiarisce che il terzo comma dell'articolo 77 contiene due condizioni cumulative:

  • la persona deve rientrare nella categoria degli ufficiali o, per effetto degli articoli 109 e 135 del CEOS/RAA, di altri agenti quali gli APA;
  • lo stipendio finale percepito nello svolgimento di una determinata funzione deve essere superiore a quello da prendere a base ai sensi del secondo comma dell'articolo 77.

Per gli assistenti parlamentari accreditati che abbiano svolto tutta la carriera nella medesima funzione, la seconda condizione non può mai realizzarsi: lo "stipendio base finale" rilevante ai sensi del secondo comma coincide necessariamente con quello percepito nella stessa funzione ai fini del terzo comma. In altri termini, il meccanismo speciale non può operare perché non esiste uno scarto tra i due parametri salariali.

Da ciò la Corte conclude che il Tribunale non è incorso in errore nell'affermare che il terzo comma non si applica a una persona nella situazione di OA. Non vi è nemmeno violazione del principio di uguaglianza o non discriminazione, perché gli APA e gli altri soggetti che abbiano svolto sempre un solo e medesimo incarico si trovano in situazioni comparabili e sono trattati allo stesso modo: nessuno di essi può beneficiare del regime pro rata.

Sul terzo motivo: struttura del regime pensionistico UE

La Corte precisa che il Tribunale non ha affatto affermato che la pensione sia indipendente dai contributi in senso assoluto. Ha semplicemente ricordato che il sistema pensionistico dell'UE è costruito sul numero degli anni di servizio, e non su una corrispondenza matematica tra contributi versati e prestazioni ricevute.

Rinviando alla giurisprudenza precedente, la Corte ribadisce che il diritto pensionistico si accumula in funzione dell'anzianità pensionabile e viene calcolato applicando una percentuale al "final basic salary" rilevante. Il terzo motivo è dunque respinto.

Sul quarto motivo: interpretazione del secondo comma dell'articolo 77 e interpretazione conforme

OA sosteneva che il Tribunale avrebbe dovuto interpretare il secondo comma dell'articolo 77 in modo conforme al principio di non discriminazione, così da rendere applicabile agli APA il meccanismo del terzo comma. La Corte dichiara inammissibile la censura relativa al paragrafo 67 della sentenza del Tribunale, perché il motivo non individuava con precisione l'errore di diritto dedotto.

Per quanto riguarda il paragrafo 68, la Corte osserva che il diritto dell'Unione, compreso lo Statuto dei funzionari, non può essere interpretato contra legem. Poiché OA non aveva contestato l'illegittimità dell'articolo 77, secondo comma, ma chiedeva di omettere il termine "final" presente nella disposizione, il Tribunale aveva correttamente escluso una simile lettura. Il quarto motivo è dunque respinto in parte per inammissibilità e in parte per infondatezza.

Sul quinto motivo: affidamento legittimo

La Corte ricorda che il legittimo affidamento può essere invocato solo quando l'amministrazione abbia fornito assicurazioni precise, incondizionate e concordanti provenienti da fonti autorizzate e affidabili, e sempre che tali assicurazioni siano conformi alle regole applicabili.

Anche ipotizzando che l'email richiamata da OA fosse stata sufficientemente precisa, resta il fatto che l'informazione non era conforme al terzo comma dell'articolo 77, come già chiarito nel ragionamento sui motivi precedenti. Di conseguenza, l'eventuale assicurazione non poteva fondare un legittimo affidamento opponibile all'istituzione. Il quinto motivo è quindi dichiarato inefficace.

Decisione e conseguenze sulle spese

La Corte respinge integralmente l'appello. In applicazione delle regole sulle spese, condanna OA a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal Parlamento europeo.

Principi affermati

La sentenza conferma che:

  • il meccanismo speciale dell'articolo 77, terzo comma, si applica solo se il beneficiario ha svolto almeno una fase della carriera in una posizione diversa che comporti uno stipendio finale più elevato rispetto a quello rilevante ai sensi del secondo comma;
  • un assistente parlamentare accreditato che abbia sempre svolto la medesima funzione non può beneficiare del calcolo pro rata;
  • non vi è violazione del principio di non discriminazione se soggetti in situazione comparabile sono trattati allo stesso modo;
  • il legittimo affidamento non può prevalere su informazioni amministrative incompatibili con la normativa UE applicabile.

Come è indicizzato

Materiediritto della funzione pubblica dell'unione europeapensioni dei funzionari e agenti dell'ueparità di trattamento e non discriminazionetutela dell'affidamento legittimoresponsabilità risarcitoria dell'unione europea

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