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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32551/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguardava una servitù di passaggio tra immobili confinanti. In primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda riconvenzionale di accertamento della servitù proposta dalla convenuta, sia come servitù acquistata per destinazione del padre di famiglia sia, in subordine, per usucapione. La corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione la parte soccombente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto che la corte territoriale avrebbe dovuto esaminare separatamente le due modalità di acquisto della servitù e avrebbe trascurato la prova dell'esistenza di opere apparenti, valorizzando il fatto che l'esistenza di un passo pedonale non sarebbe stata contestata e che tutti i testi avevano riferito di tale passaggio; inoltre sosteneva che la comunione originaria dei fondi e l'esistenza delle opere al momento della divisione fossero documentalmente provate, denunciando violazione degli artt. 1061, 1062, 2697 c.c. e 115 c.p.c. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione sul possesso conforme al titolo e sull'animus possidendi, richiamando una relazione ipotecaria ventennale e una rettifica catastale, e deducendo violazione degli artt. 1158, 1163, 1143, 1444 e 116 c.p.c., sostenendo che vi fosse un titolo e che fosse irrilevante l'indagine sull'animus possidendi, oltre a criticare la valutazione delle prove testimoniali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha osservato che la corte d'appello aveva motivato adeguatamente escludendo sia la servitù per destinazione del padre di famiglia sia quella per usucapione, rilevando che non bastava la mera originaria appartenenza dei fondi a un unico proprietario, ma occorreva la prova del concreto esercizio del diritto e della presenza di segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate all'esercizio della servitù. Ha inoltre affermato che le doglianze della ricorrente tendevano in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e a una rivalutazione delle prove, non consentite in sede di legittimità, e che il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola risultanza probatoria. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese e agli importi ulteriori ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1061 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di servitù apparenti e acquisto per usucapione/destinazione del padre di famiglia, ma non ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 1062 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la servitù per destinazione del padre di famiglia; la Corte ribadisce che servono opere visibili e permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull'onere della prova; la Corte conferma che spettava a chi invocava la servitù fornire prova dei relativi presupposti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato in tema di usucapione della servitù di passaggio; la Corte nega che nel caso fossero provati i presupposti del possesso utile ad usucapire.

  • art. 1163 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al possesso; la Corte non accoglie la censura perché verteva sulla ricostruzione del fatto.

  • art. 1143 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza accoglimento della doglianza.

  • art. 1444 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ricorda che la scelta tra prove è rimessa al giudice di merito.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per lite ritenuta sanzionabile, in coerenza con la decisione conforme alla proposta.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione al procedimento accelerato e alla proposta di definizione del consigliere delegato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per affermare la legittima partecipazione al collegio del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere autore della proposta di definizione.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 51 c.p.c. per escludere cause di incompatibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis d.P.R. 115/2002

    Richiamato in collegamento al contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Per l'acquisto di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia o per usucapione non basta dimostrare la mera originaria unicità della proprietà dei fondi o l'esistenza di un percorso fisicamente idoneo: occorre la prova di segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate all'esercizio della servitù, tali da rivelare in modo non equivoco il peso gravante sul fondo servente.
  • L'accertamento della sussistenza di una servitù e dei relativi presupposti fattuali appartiene al giudice di merito; in cassazione non è consentita una diversa lettura del materiale istruttorio sotto forma di violazione di legge quando la censura si risolva in realtà in una contestazione della ricostruzione del fatto.
  • Il giudice di merito, quando fonda la decisione su alcune prove e non su altre, deve indicare le ragioni del proprio convincimento ma non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola risultanza o deduzione incompatibile con l'esito raggiunto.
  • La deduzione del possesso utile all'usucapione di una servitù richiede la dimostrazione di un possesso corrispondente all'esercizio del diritto preteso e non può essere sostituita da elementi meramente indiziari o dalla sola idoneità materiale del passaggio.
  • La censura per violazione di norme sostanziali o processuali non può essere utilizzata per ottenere in sede di legittimità una nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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