Ordinanza n. 1743/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione quinta ter), n. 5870, pubblicata il 30 marzo 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il provvedimento di esclusione dalla gara e imposto la rinnovazione della verifica delle offerte anomale
Esito
Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ATER ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di un’impresa concorrente, annullando la sua esclusione dalla procedura di gara e prescrivendo all’amministrazione di rinnovare la verifica delle offerte anomale secondo una metodologia diversa da quella originariamente utilizzata. In pendenza dell’appello, l’ATER ha dichiarato di avere comunque avviato la rinnovazione del procedimento in esecuzione della provvisoria esecutività della sentenza. In via incidentale, l’amministrazione ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, rappresentando il rischio che la prosecuzione delle operazioni, prima della decisione di merito, producesse nuovi provvedimenti lesivi per operatori economici eventualmente pretermessi e determinasse ulteriore contenzioso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari sulla base del bilanciamento degli interessi contrapposti, considerando che la prosecuzione, nel breve periodo antecedente all’udienza pubblica già fissata, delle operazioni di verifica delle offerte anomale avrebbe potuto condurre all’adozione di nuovi provvedimenti lesivi nei confronti di operatori economici eventualmente pretermessi, con possibile insorgenza di ulteriori contenziosi. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 18 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma costituisce la base processuale della domanda cautelare proposta in appello per ottenere la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, l’esecutività della sentenza di primo grado può essere sospesa quando la sua immediata esecuzione, nelle more della decisione di merito già prossima, rischi di determinare nuovi provvedimenti lesivi nei confronti di operatori economici eventualmente pretermessi e di alimentare ulteriore contenzioso.
- La sospensione cautelare dell’esecuzione di una sentenza amministrativa può essere disposta mediante bilanciamento degli interessi contrapposti, anche in funzione di prevenire la produzione di effetti amministrativi difficilmente reversibili o la proliferazione di nuovi giudizi prima della definizione dell’appello.
Come è indicizzato
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