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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10117/2026 del 18/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva indicato nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020 redditi da lavoro dipendente e aveva compilato la voce "Casi particolari" con un codice finalizzato a fruire del regime agevolato previsto dall’art. 16, commi 1 e 2, d.lgs. n. 147/2015. L’Agenzia delle entrate aveva negato il beneficio; il diniego era stato confermato in primo grado e in appello. In cassazione il contribuente ha dedotto, con unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., l’erronea applicazione dell’art. 16 d.lgs. n. 147/2015 e la violazione dei criteri ermeneutici dell’art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la norma non richiederebbe alcun nesso temporale tra l’arrivo in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa, requisito che sarebbe stato introdotto solo da una circolare amministrativa.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito la censura fiscale perché ha rilevato che l’istanza di decisione, necessaria a seguito della proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., era stata depositata oltre il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta. Ha quindi qualificato l’istanza come tardiva e, per mancanza di una rituale richiesta di decisione, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, escludendo però sia le condanne ex art. 96 c.p.c. sia il raddoppio del contributo unificato, poiché l’impugnazione non è stata rigettata né dichiarata inammissibile o improcedibile.

Norme richiamate

  • art. 16, commi 1 e 2, d.lgs. n. 147/2015

    La Corte non si pronuncia sul merito interpretativo della norma agevolativa, perché il giudizio si estingue per tardività dell’istanza di decisione. La censura del ricorrente riguardava il fatto che la norma non imporrebbe un collegamento temporale tra ingresso in Italia e inizio del lavoro.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente come canone ermeneutico per sostenere l’interpretazione letterale della disciplina agevolativa; la Corte non entra nel merito della doglianza.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso dedotto dal contribuente per violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione anticipata può essere formulata per inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza; l’istanza di decisione deve essere proposta entro quaranta giorni dalla comunicazione, altrimenti il ricorso si intende rinunciato e il giudizio si estingue.

  • art. 391 c.p.c.

    In mancanza di una rituale istanza di decisione, la Corte pronuncia l’estinzione del giudizio per cassazione con le modalità previste dalla norma.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte esclude l’applicazione delle condanne previste dalla norma perché il giudizio si estingue e non è definito con rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per affermare che l’ulteriore importo non è dovuto quando l’impugnazione non sia rigettata, dichiarata inammissibile o improcedibile.

Massime di principio

  • Nel procedimento camerale ex art. 380-bis c.p.c., la tempestiva istanza della parte ricorrente di chiedere la decisione è condizione processuale necessaria per evitare che il ricorso si intenda rinunciato; la sua tardività comporta l’estinzione del giudizio di cassazione.
  • L’estinzione del giudizio per mancata o tardiva rituale richiesta di decisione non equivale a una definizione "in conformità" alla proposta di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza, perché l’esito deriva da un autonomo e successivo impedimento processuale.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione non trovano applicazione né le condanne ex art. 96 c.p.c. né il raddoppio del contributo unificato previsto per i soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

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