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Sentenza

Sentenza n. 157/2026 - Bari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.543 del 13 marzo 2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata, in copia conforme ai fini dell’esecuzione formata, al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 15 marzo 2024, a mezzo pec; - per l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta; - e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art.114, 4° comma, lett. e) del D. Lgs. n.104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che si riterrà più opportuna.

Giustizia amministrativa202500425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al bonus della Carta del docente per l'anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., deducendo il persistente inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia rispetto alla sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta del docente, pari a euro 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, e aveva condannato il Ministero all'attribuzione del beneficio secondo il sistema proprio della Carta del docente. Il titolo era stato notificato all'Amministrazione il 15 marzo 2024 in copia conforme e la sua irrevocabilità era stata certificata il 28 ottobre 2024. Il ricorrente ha chiesto anche l'adozione di tutte le misure attuative, compresa la nomina di un commissario ad acta, nonché la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. L'Amministrazione si è costituita, ma non ha eccepito l'avvenuto adempimento né fornito giustificazioni sull'inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. Ha precisato che il giudizio di ottemperanza, fondato sull'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., è diretto alla stretta attuazione del giudicato e non consente di introdurre domande ulteriori o comunque diverse da quelle esecutive. Ha verificato che il titolo giudiziale era stato notificato all'Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro. Ha inoltre accertato la valenza di cosa giudicata della sentenza civile e l'assenza di prova dell'adempimento da parte dell'Amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero e all'Ufficio Scolastico Regionale di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trani, pagando tutte le somme dovute, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura della parte. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale protrarsi dell'inadempimento oltre il termine assegnato. È stata respinta la richiesta di astreinte, in conformità alla giurisprudenza della Sezione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori. È stato disposto l'invio della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario

    Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, nei limiti della stretta attuazione del comando giudiziale.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    La comprovata formazione del giudicato costituisce presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere richiesta nel giudizio di ottemperanza, ma nel caso concreto non è stata riconosciuta, in conformità alla giurisprudenza della Sezione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo

    L'azione esecutiva per somme di denaro nei confronti della pubblica amministrazione presuppone la notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    La sentenza civile eseguita prevedeva il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere accreditato fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
  • L'oggetto del giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del comando contenuto nel giudicato e non comprende domande ulteriori, anche se collegate al rapporto sostanziale definito dalla sentenza.
  • Quando il titolo giudiziale relativo al pagamento di somme di denaro è stato notificato alla pubblica amministrazione ed è inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, sussistono i presupposti temporali per l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
  • In presenza di un giudicato esecutivo e dell'inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale adempimento entro un termine determinato; la nomina del commissario ad acta può essere riservata all'eventuale ulteriore inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora richiesta nel giudizio di ottemperanza non è automatica e può essere negata dal giudice secondo i criteri applicati dalla propria giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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