Sentenza del 08/06/2016 n. 3375 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO - Atto di riassunzione - Notifica a mezzo PEC - Inammissibilità - Conseguenze - Estinzione giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’atto di riassunzione è stato dichiarato inammissibile per inesistenza della notificazione effettuata tramite PEC. Di conseguenza, il giudizio è stato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 546/1992.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notifica dell’atto di riassunzione effettuata a mezzo PEC nel processo tributario. Il giudice ha ritenuto tale notificazione inesistente, poiché, allo stato della normativa applicabile, la notifica via PEC dell’atto di riassunzione non era prevista per il processo tributario. L’inesistenza della notifica impediva la valida prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
Art. 63 del d.lgs. 546/1992
La disposizione disciplina la riassunzione del processo tributario e prevede l’estinzione del giudizio quando la riassunzione non avviene validamente o nel rispetto delle modalità richieste.
Massime di principio
- Nel processo tributario occorre verificare che la modalità di notificazione utilizzata sia espressamente consentita dalla normativa vigente al momento dell’atto.
- La trasmissione tramite PEC non rende automaticamente valida una notificazione: se la forma non è prevista per quello specifico atto o procedimento, la notifica può essere considerata inesistente e non semplicemente irregolare.
- Quando l’atto di riassunzione non è validamente notificato, il giudizio può essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 546/1992.
- Prima di procedere alla riassunzione è necessario rispettare sia il termine previsto sia le forme di notifica applicabili, verificando l’evoluzione normativa e le eventuali disposizioni transitorie.
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