Sentenza n. 896/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 27.10.2022, adottata dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Monterosso al Mare recante ordine di demolizione delle opere realizzate abusivamente sul mappale -OMISSIS- e di rimessa in pristino stato dei luoghi; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e segnatamente, per quanto possa occorrere, della nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monterosso al Mare prot. -OMISSIS- del 13.01.2022; - per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi a seguito ed in conseguenza dell'impugnato provvedimento nonché del comportamento tenuto dall'intimata Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino di un tratto di viabilità abusiva realizzato sul terreno del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo, in primo luogo, la nullità dell’atto per l’esistenza di un sequestro penale preventivo sulle aree interessate, ritenuto impeditivo dell’esecuzione dell’ordine. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, il difetto dei presupposti, il difetto di istruttoria e il travisamento, sostenendo di essere proprietario incolpevole e di non avere realizzato l’abuso. In particolare, ha richiamato l’orientamento secondo cui il proprietario estraneo all’abuso può sottrarsi agli effetti demolitori e acquisitivi dimostrando di avere assunto iniziative idonee a rendere evidente la propria estraneità e a costringere il responsabile a ripristinare lo stato dei luoghi. Infine, ha contestato la violazione dei principi di collaborazione, buona fede, buon andamento ed economicità, poiché il Comune aveva adottato ordinanze separate, sebbene identiche, nei confronti dei diversi proprietari dei terreni attraversati dalla strada abusiva. È stata altresì proposta domanda risarcitoria per i danni asseritamente subiti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso che il sequestro penale determini la nullità o l’invalidità dell’ordine di demolizione: il sequestro impedisce solo temporaneamente l’esecuzione materiale del ripristino e può giustificare l’esonero dalla sanzione per mancata ottemperanza durante la sua efficacia, ma non incide sulla validità dell’ingiunzione. Il destinatario può inoltre chiedere il dissequestro ai sensi dell’art. 85 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha affermato che l’obbligo demolitorio ha natura reale e grava sul proprietario dell’area anche se estraneo alla realizzazione dell’abuso. L’art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001 individua infatti il proprietario e il responsabile dell’abuso quali destinatari congiunti della sanzione demolitoria. La buona fede del proprietario non impedisce quindi l’adozione dell’ordine di demolizione, mentre può assumere rilievo rispetto alla successiva acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale. Il ricorrente, inoltre, non aveva dimostrato di avere compiuto tutte le iniziative richieste dall’orientamento favorevole al proprietario incolpevole. Quanto al terzo motivo, il TAR ha ritenuto legittima l’adozione di ordinanze distinte per ciascuna area e posizione proprietaria, non esistendo alcuna disposizione o principio che imponesse un unico provvedimento. La pluralità degli atti consente anzi di considerare le specificità delle singole posizioni. Il rigetto della domanda di annullamento ha comportato anche il rigetto della domanda risarcitoria, per mancanza dell’ingiustizia del danno. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31, commi 2, 3 e 4, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
«l'art. 31, co. 2 e 3, del D.P.R. n. 380 del 2001 individua quali destinatari della sanzione demolitoria, in forma non alternativa ma congiunta, il proprietario e il responsabile dell'abuso»
L’ordine di demolizione può essere legittimamente rivolto al proprietario dell’area anche quando non sia l’autore materiale dell’abuso; il sequestro penale può esonerare temporaneamente dalla sanzione per mancata ottemperanza, ma non invalida l’ingiunzione.
art. 85 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
«possibilità, per il destinatario dell’ordine, di ottenere il dissequestro del bene ai sensi dell’art.85 disposizione di attuazione del codice di procedura penale»
La possibilità di chiedere il dissequestro esclude che il sequestro penale costituisca un impedimento assoluto all’attuazione dell’ordine di demolizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il sequestro penale preventivo dell’area o del manufatto abusivo non determina la nullità né l’invalidità dell’ordine amministrativo di demolizione; impedisce soltanto temporaneamente l’esecuzione materiale del ripristino e può rilevare ai fini dell’esonero dalla sanzione per mancata ottemperanza durante la sua efficacia.
- L’ordine di demolizione previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 può essere rivolto congiuntamente al proprietario dell’area e al responsabile dell’abuso, poiché l’obbligo demolitorio ha natura reale e prescinde dall’accertamento del dolo o della colpa del proprietario e dalla sua eventuale estraneità alla realizzazione dell’opera.
- La buona fede o l’incolpevole estraneità del proprietario non impediscono l’adozione dell’ordine di demolizione, ma possono assumere rilievo nella fase successiva relativa all’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale; il proprietario che invochi tale tutela deve comunque dimostrare di avere posto in essere le iniziative idonee a sollecitare il ripristino da parte del responsabile dell’abuso.
- In presenza di un illecito edilizio unitario che coinvolga più proprietà, l’amministrazione può adottare ordinanze di demolizione separate per ciascuna area e posizione proprietaria, senza essere tenuta a emanare un unico provvedimento; tale modalità può consentire di valorizzare le peculiarità delle singole posizioni giuridiche.
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