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Sentenza

Sentenza n. 8873/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202504744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica, conseguente esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per vigile del fuoco, fondato sull'accertamento di un lieve deficit uditivo bilaterale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato il giudizio di non idoneità espresso dalla commissione medica del Ministero dell'Interno all'esito delle visite sostenute l'11 marzo 2025, deducendo l'inattendibilità e l'erroneità delle misurazioni audiometriche effettuate in sede concorsuale. Il giudizio era stato motivato con la rilevazione di un lieve deficit percettivo bilaterale, pari a 60 dB a 4 KHz bilateralmente, con soglia audiometrica di 33,75 dB per ciascun orecchio, ritenuto causa di inidoneità ai sensi della disciplina applicabile. A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente ha prodotto documentazione sanitaria di una struttura accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante risultati diversi. Sono stati inoltre impugnati, in via derivata o connessa, gli atti della procedura, la disciplina regolamentare sui requisiti di idoneità, la nomina della commissione medica, la graduatoria e il decreto di esclusione, nonché le disposizioni che collegavano il giudizio definitivo di non idoneità all'esclusione dalla procedura. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione, affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, per accertare in contraddittorio la sussistenza della causa sanitaria di inidoneità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso sulla base delle risultanze della verificazione, alle quali non ha ritenuto di dover dissentire. Il verificatore ha accertato che il ricorrente presentava un'ipoacusia neurosensoriale bilaterale, ma non di entità tale da integrare una causa di non idoneità secondo gli standard previsti dalla normativa di riferimento. È stato quindi confermato che la commissione medica concorsuale aveva errato nella misurazione delle capacità uditive e nella conseguente valutazione. Ritenuto il ricorrente in possesso del profilo psico-fisico adeguato, il Tribunale ha annullato il giudizio di non idoneità e i provvedimenti di esclusione, ordinando all'Amministrazione di ammetterlo a pieno titolo, senza riserva, alle ulteriori fasi della procedura selettiva. Le spese di lite sono state integralmente compensate; le spese della verificazione, liquidate in 500 euro, sono state poste a carico del Ministero dell'Interno.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa avvertenza alle parti nella camera di consiglio.

  • art. 30 c.p.a.

    risarcimento del danno in forma specifica

    Il ricorrente ha domandato anche il risarcimento in forma specifica mediante ammissione alle ulteriori fasi della procedura; il TAR ha disposto tale ammissione quale effetto conformativo dell'annullamento.

  • art. 1, commi 287, 289 e 295, l. 205/2017

    procedura speciale di reclutamento a domanda

    Costituisce la base legislativa della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 139/2006

    personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

    Individua il personale volontario destinatario della procedura speciale.

  • art. 1, comma 1, lettera f), d.m. Interno n. 166/2019

    Lieve deficit percettivo bilaterale: 60 dB a 4KHz bilateralmente. Soglia audiometrica rilevata per ciascun orecchio uguale a 33.75 dB.

    È stata applicata dalla commissione medica quale parametro per formulare il giudizio di non idoneità; la verificazione ha però escluso che la condizione accertata raggiungesse la soglia di inidoneità prevista.

  • art. 5, comma 7, d.m. Interno n. 163/2008

    il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso

    La disposizione collega l'esclusione al giudizio definitivo di non idoneità, ma tale effetto non opera quando il presupposto sanitario sia stato erroneamente accertato.

  • art. 9 d.m. n. 238/2018

    i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione ... comportano l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamenti

    Disciplina l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale nella procedura speciale; la sua applicazione presuppone un giudizio di non idoneità correttamente fondato.

  • art. 20, comma 1, lettera g), d.P.R. 76/2004

    È richiamato dalla disciplina della procedura speciale in relazione agli effetti dell'inidoneità, senza che il giudizio esamini autonomamente un provvedimento di cancellazione dall'elenco dei volontari.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    Ha costituito il fondamento per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    dati idonei a rivelare lo stato di salute

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    dati relativi alla salute

    È richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a sostegno dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Il giudizio di non idoneità psico-fisica espresso nell'ambito di una procedura concorsuale è illegittimo quando una verificazione disposta in contraddittorio accerti che la condizione sanitaria riscontrata non raggiunge la soglia prevista dalla disciplina applicabile.
  • Quando l'esclusione concorsuale costituisce effetto automatico di un giudizio di non idoneità, l'annullamento del giudizio sanitario erroneo travolge anche il provvedimento di esclusione fondato su di esso.
  • In presenza di una verificazione tecnica espletata in contraddittorio, il giudice amministrativo può fondare la decisione sulle relative risultanze quando esse siano coerenti con la documentazione sanitaria acquisita e non emergano ragioni per discostarsene.
  • Accertato il possesso dei requisiti psico-fisici richiesti, l'annullamento dell'esclusione può accompagnarsi all'ordine rivolto all'amministrazione di ammettere il candidato a pieno titolo, senza riserva, alle ulteriori fasi della procedura selettiva.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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