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Sentenza

Sentenza n. 235/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria del 12 giugno 2019, n. 1205.

Giustizia amministrativa202401642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 1205 del 12 giugno 2019

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Calabria n. 1205 del 12 giugno 2019. Nel corso del giudizio ha chiesto di essere autorizzata a rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, rimasta non costituita. La notificazione era stata effettuata all'indirizzo PEC dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, ossia di un'amministrazione diversa da quella destinataria. La ricorrente ha quindi prospettato la possibilità di regolarizzare la notificazione mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha distinto tra notificazione nulla, caratterizzata dall'esistenza di un collegamento con il destinatario ma effettuata in violazione delle modalità previste dalla legge, e notificazione inesistente, nella quale manca del tutto il collegamento con il destinatario. Poiché il ricorso era stato notificato all'indirizzo PEC di un'altra azienda sanitaria, quella di Vibo Valentia, il Collegio ha ritenuto integrata un'ipotesi di inesistenza della notificazione, non suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a. In mancanza della notificazione all'amministrazione che avrebbe dovuto partecipare al giudizio, il ricorso per ottemperanza è stato dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, poiché l'amministrazione resistente non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    La rinnovazione della notificazione è ammessa per i vizi riconducibili alla nullità, ma non quando la notificazione sia inesistente per totale mancanza di collegamento con il destinatario.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso amministrativo è inesistente quando l'atto viene inviato a un soggetto o a un'amministrazione del tutto diversa dal destinatario, senza alcun collegamento giuridicamente rilevante con quest'ultimo.
  • La notificazione inesistente del ricorso all'amministrazione che ha adottato l'atto o che deve partecipare al giudizio determina l'inammissibilità del ricorso e non può essere sanata mediante la rinnovazione prevista per la notificazione nulla dall'art. 44, comma 4, c.p.a.
  • La distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione dipende dalla presenza o meno di un collegamento con il destinatario: la nullità presuppone un collegamento esistente ma una violazione delle modalità legali, mentre l'inesistenza implica la sua totale assenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimento

Testo integrale

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