Sentenza n. 7639/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del parere parzialmente negativo della Sovrintendenza Capitolina prot. n. RI/2025/23064 del 30 maggio 2025 (notificato in pari data) sul progetto RI/2025/15898, relativo all’immobile residenziale sito in Roma, via Peralba n. 6;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere parzialmente negativo della Soprintendenza Capitolina su un progetto edilizio relativo a un immobile residenziale, limitatamente alla trasformazione di una finestra in portafinestra e alla realizzazione di un ascensore esterno
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il parere parzialmente negativo deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, per mancata comunicazione del preavviso di rigetto. In secondo luogo, ha dedotto l'eccesso di potere, sostenendo che il richiamo agli artt. 4, 6 e 9 dell'Elaborato o Guida G2 fosse generico e non consentisse di individuare le specifiche regole violate, nonché che tali disposizioni non ponessero limiti agli interventi negati. In terzo luogo, ha dedotto la violazione della circolare comunale del 4 febbraio 2019 sui criteri per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 16 delle NTA del PRG, sostenendo che, pur privilegiando la collocazione interna degli ascensori per il superamento delle barriere architettoniche, essa non vietasse la collocazione esterna. Il parere impugnato aveva ritenuto non compatibili con i criteri di qualità gli interventi sulla bucatura e l'ascensore esterno, qualificandoli come invasivi rispetto agli elementi peculiari del villino.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il parere impugnato, facendo salvo il riesercizio del potere amministrativo nel rispetto dell'effetto conformativo della sentenza. Il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo, conformandosi alle indicazioni rese dal Consiglio di Stato in sede cautelare: il parere preventivo della Soprintendenza Capitolina relativo ai progetti ex art. 16 NTA del PRG, da abilitarsi tramite DIA, determina l'arresto del procedimento e deve essere qualificato come atto esoprocedimentale, non come atto meramente endoprocedimentale destinato a confluire nella SCIA. In quanto atto conclusivo del procedimento e frutto di attività amministrativa discrezionale, il parere avrebbe dovuto essere preceduto dal preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché tale disposizione non opera rispetto all'attività discrezionale esercitata nel caso concreto. Le ulteriori censure di merito sono state assorbite, dovendo l'amministrazione rideterminarsi dopo la comunicazione del preavviso e l'eventuale acquisizione delle osservazioni del privato. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è necessario quando il parere della Soprintendenza costituisce atto esoprocedimentale conclusivo del procedimento e comporta l'arresto procedimentale.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La sanatoria dei vizi formali o procedimentali non opera quando l'atto implica l'esercizio di attività amministrativa discrezionale.
art. 16 NTA del Piano Regolatore Generale
Disciplina i progetti edilizi oggetto del parere preventivo della Soprintendenza Capitolina, da abilitarsi tramite DIA.
art. 19 l. 241/1990
È richiamato per distinguere i provvedimenti eventualmente adottabili nell'ambito della SCIA dal parere esoprocedimentale conclusivo oggetto di causa.
Massime di principio
- Il parere preventivo della Soprintendenza Capitolina relativo a interventi edilizi disciplinati dall'art. 16 delle NTA del PRG, quando determina l'arresto del procedimento abilitativo tramite DIA, ha natura esoprocedimentale e conclusiva, anziché meramente endoprocedimentale.
- Quando un parere amministrativo determina l'arresto del procedimento e conclude una fase procedimentale incidendo negativamente sulla posizione del privato, la sua adozione deve essere preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990.
- Il vizio derivante dall'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non è sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 se il provvedimento conclusivo implica l'esercizio di attività amministrativa discrezionale.
- L'annullamento per violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 comporta, in linea generale, la necessità di una riedizione del potere amministrativo, nella quale il privato deve poter presentare osservazioni sui motivi ostativi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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