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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 432/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ferruzzi ha chiesto la rescissione della sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s.), sostenendo la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio. Lamentava di essersi trasferito dopo la contestazione e di non aver ricevuto le notifiche nel nuovo domicilio; deduceva che la mancata notifica derivava da caso fortuito/forza maggiore e che, non essendo stato possibile notificare l'avviso di conclusione delle indagini nel domicilio eletto, la Procura avrebbe dovuto compiere ulteriori ricerche o notificare al luogo di lavoro, e che la consegna al difensore avrebbe efficacia solo dopo la regolare notifica dell'avviso di conclusione delle indagini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che l'imputato, al momento della contestazione, aveva eletto domicilio ed era stato avvertito dell'obbligo di comunicare ogni variazione ai sensi dell'art. 162 c.p.p.; perciò la mancata ricezione delle notifiche deriva dalla sua inadempienza volontaria. La Corte territoriale aveva correttamente ritenuto valida la notifica mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p. e che la mancata conoscenza non è dovuta a caso fortuito o forza maggiore; non sussistono i presupposti per la rescissione del giudicato. Ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    Norma che definisce il reato per cui Ferruzzi è stato condannato; usata per indicare il titolo di responsabilità penale soggetto al processo di cui si chiede rescissione

  • art. 161 cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che, se la notificazione nel domicilio determinato diviene impossibile, la consegna al difensore è valida; inoltre l'obbligo per l'imputato di comunicare ogni mutamento del domicilio legittima la notificazione al difensore in caso di inerzia

  • art. 162 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di comunicare variazioni del domicilio eletto; la Corte ha ritenuto che l'omessa comunicazione costituisce colpa dell'imputato e legittima la prosecuzione del processo in sua assenza

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma sul rimedio della rescissione del giudicato; la Corte ha richiamato che per ottenerla è necessario che la mancata conoscenza del processo non sia attribuibile a colpa dell'imputato

  • art. 625-ter cod. proc. pen.

    Citata nella motivazione per evidenziare l'abuso potenziale del rimedio di rescissione se si ammettesse che l'elezione di domicilio inidoneo possa legittimare sempre la rescissione

  • art. 420-bis, art. 420-ter e art. 420-quater cod. proc. pen.

    Richiamate per spiegare limiti alla sospensione del processo e per argomentare sul disvalore di rendere agevole la paralisi dei processi tramite ricorsi di rescissione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e ad un versamento alla cassa delle ammende: la Corte l'ha applicata per sanzionare il ricorrente inammissibile

Massime di principio

  • Se l'imputato ha eletto domicilio e ricevuto gli avvertimenti di legge, l'omessa comunicazione di un successivo trasferimento è attribuita alla sua colpa e può giustificare la prosecuzione del processo in sua assenza
  • La notificazione mediante consegna al difensore è valida quando la notifica nel domicilio eletto risulti impossibile ai sensi dell'art. 161 c.p.p.; tale meccanismo tutela l'efficacia delle notifiche in presenza di inerzia dell'imputato
  • Per ottenere la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo occorre provare che l'assenza di notifica non sia riconducibile a comportamenti colposi del destinatario (es. non aver comunicato il cambio di domicilio) né a sua volontaria inerzia
  • Il semplice trasferimento senza prova che la Pubblica Accusa non abbia svolto le ricerche minimali non configura automaticamente caso fortuito/forza maggiore: è necessario dimostrare l'inefficacia delle ricerche o l'insorgere di eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà dell'imputato
  • Prassi consigliata in situazioni analoghe: comunicare per iscritto e tempestivamente ogni variazione di domicilio all'autorità procedente e al difensore; conservare ricevute/attestazioni delle comunicazioni; incaricare un difensore affidabile per ricevere atti quando si è incerti sulla reperibilità

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