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Ordinanza

Ordinanza n. 1871/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. 31785 adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 22 dicembre 2025, notificato alla ricorrente in data 31 dicembre 2025, con il quale, a conclusione del procedimento I866, è stata accertata un’intesa anticoncorrenziale attuata per mezzo di una pratica concordata in violazione dell’art. 101 TFUE ed è stata applicata alla ricorrente una sanzione pecuniaria di euro 2.000.000,00; di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compresi il provvedimento di avvio del procedimento del 12 settembre 2023, il provvedimento di ampliamento dell’istruttoria del 3 aprile 2024, il provvedimento di ampliamento dell’istruttoria e proroga dei termini del 30 luglio 2024, la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 7 agosto 2025 e il provvedimento prot. n. 72133 del 4 settembre 2025 di rigetto dell’istanza di Assofond di proroga del termine di chiusura della fase istruttoria.

Giustizia amministrativa202602713

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha accertato un’intesa anticoncorrenziale attuata mediante pratica concordata in violazione dell’art. 101 TFUE e irrogato una sanzione di euro 2.000.000,00

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui l’Autorità, nell’ambito del procedimento I866, ha accertato un’intesa anticoncorrenziale realizzata mediante pratica concordata e ha applicato una sanzione pecuniaria di euro 2.000.000,00. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui l’avvio del procedimento, gli atti di ampliamento dell’istruttoria e di proroga dei termini, la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie e il rigetto dell’istanza di proroga del termine di chiusura della fase istruttoria. L’associazione rappresentativa delle imprese del settore è stata affiancata ad adiuvandum dalla relativa confederazione datoriale. Nell’esame cautelare il TAR ha valutato il periculum in mora, senza definire nel merito i dedotti vizi di legittimità del provvedimento antitrust.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio dedotto fosse di natura meramente patrimoniale e, quindi, non irreparabile. La possibilità di frazionare il pagamento della sanzione in trenta rate, considerata anche la fissazione dell’udienza pubblica di merito per il 16 dicembre 2026, non è stata ritenuta idonea a integrare un danno irreversibile. Il giudice non ha ravvisato, allo stato del sommario esame cautelare, i presupposti per sospendere l’efficacia del provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate; la decisione sul merito è stata rinviata all’udienza pubblica fissata.

Norme richiamate

  • art. 101 TFUE

    La disposizione è richiamata quale norma sostanziale della cui violazione l’Autorità ha ritenuto responsabile la ricorrente; l’ordinanza cautelare non ne esamina nel merito l’applicazione.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda e della valutazione cautelare; il TAR ha negato la misura non ravvisando un pregiudizio irreparabile.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il pregiudizio esclusivamente patrimoniale derivante da una sanzione amministrativa non è, di regola, irreparabile quando il pagamento può essere frazionato e la trattazione del merito è calendarizzata in tempi compatibili con la tutela successiva.
  • La possibilità di pagare una sanzione pecuniaria in rate e la fissazione dell’udienza pubblica di merito possono escludere il periculum in mora necessario per la sospensione dell’efficacia del provvedimento sanzionatorio.
  • Il rigetto della domanda cautelare per carenza di periculum non comporta una decisione sulla legittimità sostanziale del provvedimento impugnato, che resta riservata alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieAntitrust e concorrenza (AGCM)Tutela cautelare
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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