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Sentenza

Sentenza n. 11348/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 in data 6 dicembre 2023 e notificata l’11 gennaio 2024, con cui è stata disposta la non proroga dello speciale programma di protezione nei confronti del collaboratore di giustizia -OMISSIS- e del suo nucleo familiare e di non dover erogare al collaboratore di giustizia alcuna somma di capitalizzazione; nonché avverso ogni altro atto presupposto e/o consequenziale costituente presupposto e/o conseguenza dell''atto medesimo.

Giustizia amministrativa202402524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 che disponeva la non proroga dello speciale programma di protezione, negava la capitalizzazione delle misure assistenziali e non concedeva misure economiche straordinarie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la delibera con cui la Commissione Centrale aveva disposto la non proroga dello speciale programma di protezione per lui e per il nucleo familiare, negando inoltre la capitalizzazione delle misure assistenziali e ogni contributo economico straordinario. Ha dedotto: violazione dell'art. 10, comma 5, del d.m. n. 161/2004, abuso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione per la mancata acquisizione dei pareri della DDA e della DNAA riferiti alla propria posizione; violazione dell'art. 13, comma 5, l. n. 82/1991 e dell'art. 10, commi 14 e 15, d.m. n. 161/2004, nonché carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, per il mancato riconoscimento della capitalizzazione e di misure economiche straordinarie; violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e difetto o irragionevolezza della motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che la cessazione del programma fosse stata disposta in via derivata rispetto alla posizione del fratello, senza considerare la sua autonoma qualità di collaboratore di giustizia, e che le difficoltà economiche documentate giustificassero l'erogazione delle misure assistenziali. Ha inoltre contestato il debito di euro 96.874,79 relativo alla restituzione di somme percepite a titolo di assegno di mantenimento, deducendone l'incertezza, la non liquidità e la non esigibilità.

La decisione

Il ricorso è stato definito in modo articolato. La domanda relativa alla non proroga dello speciale programma di protezione è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente aveva rinunciato a coltivarla. La domanda concernente l'accertamento del debito di euro 96.874,79 e il relativo recupero esattoriale è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: tali determinazioni sono state ritenute rimesse al Servizio Centrale di Protezione e non alla Commissione Centrale. Il TAR ha disposto la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., purché essa sia riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Nel merito, la domanda relativa alla mancata concessione della capitalizzazione e delle misure economiche straordinarie è stata respinta. Il Collegio ha distinto la capitalizzazione ordinaria, pari all'assegno di mantenimento per due anni, da quella estesa fino a cinque anni, subordinata alla presentazione di un progetto concreto e documentato di reinserimento socio-lavorativo. Ha ritenuto che la capitalizzazione costituisca uno sviluppo matematico dell'assegno di mantenimento e che, poiché tale assegno era stato sospeso a seguito dell'accertamento di redditi ulteriori e del superamento dei limiti reddituali, la capitalizzazione non potesse essere riconosciuta. Anche il mancato contributo straordinario è stato ritenuto legittimo, trattandosi di misura eccezionale rimessa a elevata discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di evidenti vizi motivazionali o istruttori, non ravvisati nella fattispecie. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 5, d.m. n. 161/2004

    Il ricorrente ne ha invocato l'applicazione sostenendo che, prima della decisione sulla cessazione del programma, avrebbero dovuto essere acquisiti i pareri della DDA e della DNAA riferiti anche alla sua posizione.

  • art. 13, comma 5, l. n. 82/1991

    Richiamato quale fondamento delle misure assistenziali e della possibilità di riconoscere interventi economici connessi alla fuoriuscita dal programma di protezione.

  • art. 10, commi 14 e 15, d.m. n. 161/2004

    Il provvedimento di modifica o di mancata proroga delle speciali misure di protezione può prevedere, per agevolare il reinserimento sociale degli interessati, la capitalizzazione, in tutto o in parte, delle misure di assistenza. La capitalizzazione delle misure di assistenza economica avviene, con riferimento ai collaboratori della giustizia, mediante l'erogazione di una somma pari all'importo dell'assegno di mantenimento, erogato per la durata di due anni. La capitalizzazione può essere riferita a un periodo fino a cinque anni, in presenza di documentati e concreti progetti di reinserimento socio-lavorativo. La Commissione centrale può comunque deliberare misure straordinarie anche di carattere economico eventualmente necessarie per il reinserimento sociale.

    La disciplina contempla una capitalizzazione ordinaria biennale, una capitalizzazione estesa fino a cinque anni subordinata a un progetto concreto e documentato di reinserimento socio-lavorativo e una distinta possibilità di adottare misure straordinarie, anche economiche, per esigenze eccezionali di reinserimento.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di difetto e irragionevolezza della motivazione; il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione amministrativa.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di difetto di giurisdizione, consente la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • La capitalizzazione delle misure assistenziali previste per i collaboratori di giustizia presuppone l'esistenza e la debenza dell'assegno di mantenimento cui essa è parametrata; se l'assegno è stato legittimamente sospeso per il superamento dei limiti reddituali, non sussiste il presupposto per riconoscere la relativa capitalizzazione.
  • La capitalizzazione ordinaria delle misure assistenziali, pari all'assegno di mantenimento per due anni, si distingue dalla capitalizzazione estesa fino a cinque anni, che richiede la presentazione di un progetto concreto e documentato di reinserimento socio-lavorativo.
  • La possibilità di riconoscere misure straordinarie, anche economiche, per il reinserimento sociale dei soggetti sottoposti a protezione costituisce esercizio di elevata discrezionalità amministrativa e può essere sindacata dal giudice solo in presenza di evidenti vizi di motivazione o di istruttoria.
  • Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione sulla contestazione di determinazioni relative alla quantificazione e al recupero di un debito erariale se tali determinazioni sono imputabili a un organo amministrativo diverso da quello il cui atto è impugnato e attengono a rapporti patrimoniali estranei all'esercizio della funzione autoritativa controversa.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione comporta la translatio iudicii e la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria se il giudizio è riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaGiurisdizione e riparto
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneRiparto di giurisdizione

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