Sentenza n. 2271/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza volta a sollecitare i proprietari dei locali sottostanti a consentire l'accesso per l'esecuzione di opere di messa in sicurezza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di una terrazza inserita in un fabbricato sito ad Alicudi e utilizzata per un'attività di ristorazione, aveva chiesto al Comune di Lipari di intervenire a seguito dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 31 del 1° agosto 2025, che aveva interdetto l'utilizzo dell'intero fabbricato e imposto ai proprietari l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza. Il ricorrente dichiarava di essere pronto a eseguire i lavori e di avere individuato una ditta, ma di non poter accedere ai luoghi perché i proprietari dei locali sottostanti glielo impedivano. Con istanza del 6 agosto 2025, seguita da solleciti, aveva quindi chiesto al Comune di sollecitare i controinteressati a consentire l'accesso, almeno per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza. Deduceva l'illegittimità del silenzio, sostenendo che dagli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e dalla stessa ordinanza derivasse un obbligo del Comune di vigilare sull'ottemperanza, attivare i poteri coercitivi e, se necessario, procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori. Chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine al Comune di provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando preliminarmente, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto dei presupposti del rito sul silenzio. L'istanza del 6 agosto 2025 non sollecitava l'adozione di un ulteriore provvedimento amministrativo, né l'avvio dell'attività provvedimentale prodromica all'esecuzione in danno già prospettata nell'ordinanza sindacale. Essa chiedeva soltanto un generico intervento di stimolo o moral suasion nei confronti dei controinteressati, finalizzato a ottenere il loro consenso all'accesso ai luoghi. Il giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a. presuppone invece la richiesta di un'attività provvedimentale, espressione di pubblici poteri, e l'esistenza di uno specifico obbligo giuridico dell'amministrazione di adottare un provvedimento tipizzato, positivo o negativo, incidendo sulla posizione del richiedente. Poiché nella fattispecie mancava la natura provvedimentale dell'attività richiesta, il rimedio avverso il silenzio non era utilizzabile. Il TAR non ha pronunciato sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune e dei controinteressati.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il rito avverso il silenzio è esperibile quando l'amministrazione omette di adottare un provvedimento a fronte di uno specifico obbligo giuridico di provvedere; non è utilizzabile per ottenere attività meramente materiali, generiche o non provvedimentali.
art. 2 l. 241/1990
L'obbligo di conclusione del procedimento e il relativo rimedio processuale presuppongono l'attivazione di un procedimento amministrativo diretto all'adozione di un atto tipizzato nell'esercizio di una funzione pubblica.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d'ufficio, quale il possibile difetto dei presupposti processuali del ricorso.
artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000
Il ricorrente li aveva invocati per sostenere i poteri sindacali di prevenzione ed eliminazione dei pericoli per l'incolumità pubblica e il conseguente dovere di vigilanza e attuazione dell'ordinanza, ma la sentenza non ha esaminato nel merito tale prospettazione, ritenendo preliminarmente inammissibile il rito azionato.
Massime di principio
- Il giudizio avverso il silenzio-inadempimento è ammissibile soltanto quando l'istanza del privato sollecita l'esercizio di un'attività provvedimentale, ossia l'adozione di un atto tipizzato, espressione di pubblici poteri e incidente sulla posizione giuridica differenziata del richiedente.
- L'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. presuppone, oltre alla natura provvedimentale dell'attività richiesta, l'esistenza di uno specifico obbligo giuridico dell'amministrazione di provvedere; non è sufficiente la mera esistenza di una facoltà amministrativa o di un generico potere di intervento.
- Una richiesta diretta a ottenere dall'amministrazione una generica attività di stimolo, moral suasion o interlocuzione con soggetti privati, senza domandare l'adozione di un provvedimento amministrativo o l'avvio di un procedimento tipizzato, non può essere fatta valere mediante il rito sul silenzio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 1663/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 124/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 125/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 126/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 127/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 128/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →