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Ordinanza

Ordinanza n. 1458/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 1125 del 15 maggio 2025, notificato il 16 maggio 2025, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rigettato la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania per le classi di concorso A026 (Matematica) e A045 (Scienze economico-aziendali), disponendo il riconoscimento per la sola classe A047 (Scienze matematiche applicate). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4 febbraio 2026: - del provvedimento prot. n. 125 del 28 gennaio 2026 limitatamente alla parte che rigetta l'istanza di riconoscimento per le classi di concorso A-45 e A-47;

Giustizia amministrativa202506304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego parziale del riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Romania ai fini dell'abilitazione all'insegnamento per plurime classi di concorso, impugnato con ricorso introduttivo e motivi aggiunti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito che aveva rigettato la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania per le classi di concorso A026 e A045, riconoscendolo soltanto per la classe A047. Con motivi aggiunti ha impugnato un successivo provvedimento ministeriale, limitatamente alla parte relativa al rigetto dell'istanza di riconoscimento per le classi A-45 e A-47. Ha chiesto l'annullamento degli atti previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non specifica analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare che i motivi aggiunti presentano motivazioni apprezzabili.

La decisione

Il TAR ha esaminato esclusivamente l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti. Ha respinto la domanda per difetto del periculum in mora: il ricorrente risultava destinatario di un contratto di insegnamento relativo alla classe A026, per la quale il provvedimento aveva riconosciuto il titolo. Tale riconoscimento, secondo il giudice, incideva positivamente sulla sua sfera giuridica e risolveva in senso favorevole la condizione risolutiva apposta al contratto, escludendo un danno grave e irreparabile. Il TAR ha rinviato ogni approfondimento sulle motivazioni dei motivi aggiunti alla fase di merito, fissando l'udienza pubblica del 14 ottobre 2026 per la trattazione congiunta del ricorso originario e dei motivi aggiunti. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche in considerazione dell'andamento complessivo della vicenda e della costituzione meramente formale delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti per la tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistente il periculum in mora.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa in assenza del periculum in mora, ossia di un danno grave e irreparabile derivante dall'efficacia dell'atto impugnato.
  • Il periculum in mora è escluso quando l'atto impugnato, pur contestato quanto al suo contenuto complessivo, produce già un effetto favorevole nella sfera giuridica del ricorrente e risolve positivamente una condizione risolutiva apposta a un rapporto contrattuale.
  • La valutazione cautelare può limitarsi al difetto del periculum in mora, rinviando alla fase di merito l'approfondimento dei motivi di ricorso che risultino astrattamente apprezzabili.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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